CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 10/06/2022 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa in data 25/09/2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, unitamente ad altro imputato, alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione in concorso, in danno del connazionale [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l'Acanfora, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi, eccependo violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento: a) all'affermazione di \ responsabilità, per il travisamento delle prove, specie in relazione alle dichiarazioni della persona offesa; b) all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; c) alla mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., essendo stata l'azione diretta al recupero di un prestito. 3. Il ricorso è inammissibile per aspecificità dei motivi, che reiterano eccezioni proposte in appello e definite dalla corte territoriale con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta criticamente. 3.1 Le censure, infatti, nella misura in cui tendono ad una rivalutazione nel merito della vicenda, non superano il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte (primo motivo), avendo i giudici di merito stabilito, con argomentazioni immuni da vizi logici, in aderenza con le emergenze processuali, che le dichiarazioni della persona offesa sono lineari e coerenti, prive di contraddizioni rilevanti e riscontrate dalle testimonianze dei familiari oltre che non contraddette da altre emergenze processuali. Circa la condotta concorsuale, è stata accertata la presenza del ricorrente agli episodi di aggressione e alle successive minacce verbali, a sostegno dell'azione violenta di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della vittima, al fine di ottenere il denaro, con conseguente configurabilità del tentativo di estorsione ed esclusione dell'apporto causale di minima rilevanza, proprio per la partecipazione attiva e determinante al delitto (secondo motivo, foglio 8 della sentenza impugnata). Anche la qualificazione giuridica risulta corretta per la duplice ragione evidenziata dalla corte di merito (l'insussistente di una pretesa astrattamente tutelabile in sede giudiziaria, trattandosi della richiesta di interessi sproporzionati e non concordati, in relazione ad un prestito; le minacce rivolte anche a terzi, estranei al rapporto obbligatorio). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a mo