CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 25429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 15911-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimati - avverso l'ordinanza n. 10470/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15911 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg. 15911/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ri4Emato che 1..e':ta l'istanza di correzione proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la co -rezione degli errori materiali presenti nella ordinanza n.10470 pubblicata da questa Corte in data 21 aprile 2021 nel procedimento recante il n.12731/2013 R.G. tra lo stesso istante e l'Agenzia delle Entrate. Ritenuto che è stata fissata udienza camerale comunicata all'Agenzia deh e Entrate. Ccrtsiderato che: 1. li ricorso è ammissibile, trattandosi di un errore materiale, correggibile a i sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020). 2. Ritenuto che l'istanza merita accoglimento, risultando erroneamente indicata, all'interno della menzionata ordinanza, per mero errore materiale, a pag.1 quarto rigo, a pag.2, e ventesimo rigo, oltre che nel dis.positivo, la Commissione tributaria regionale del Lazio anziché que la provinciale di Roma e che ancora, per mero errore materiale, risu ta indicato il termine sentenza, con riferimento al provvedimento impugnato, anziché quello corretto di ordinanza; 3. Preso atto di quanto sopra, il ricorso va accolto, disponendo correggersi l'o -dnanza resa dalla Corte di Cassazione recante il n.10470/2021, pubblicata in data 21 aprile 2021, sostituendo a pag.1, quart'ultimo rigo„ dopo le parole "avverso l'ordinanza n.44/47/22 della Commissione tributaria" e prima delle parole "depositata il 22 novembre 2012" le parole "provinciale di Roma" alle parole "regionale de Lazio"; a pag.2, quarto rigo, dopo le parole "del d.lgs.31 dicembre 1992, n.546- la Commissione tributaria" e prima delle parole "dichiara inammissibile l'istanza" le parole "provinciale di Roma" alle parole" del La zio"; a pag.4, diciannovesimo rigo, dopo le parole "accolto il ricorso" e prima delle parole "impugnata va cassata, con rinvio alla" la parola "orcinanza" alla parola "sentenza"; a pag.4, ventesimo rigo, dopo le parole "con rinvio alla Commissione tributaria" e prima delle parole "in Ersa composizione" le parole "provinciale di Roma" alle parole 're cionale del Lazio"; a pag.4, nel dispositivo, dopo le parole "la Corte accoglie il ricorso, cassa la" e prima delle parole "in diversa con- posizione" le parole "ordinanza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma" alle parole "sentenza imoJgnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio". 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (C3ss. n. 21213 del 2013). PQM Visti l'art.391 bis c.p.c. Dispone correggersi l'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione recante il n.10470/2021, pubblicata in data 21 aprile 2021, sostituendo a pag,l, quart'ultimo rigo, dopo le parole "avverso l'ordinanza n.4,1147/22 della Commissione tributaria" e prima delle parole de.positata il 22 novembre 2012" le parole "provinciale di Roma" alle parole "regionale del Lazio"; a pag.2, quarto rigo, dopo le parole "del digs.31 dicembre 1992, n.546- la Commissione tributaria" e prima dele parole "dichiara inammissibile l'istanza" le parole "provinciale di Roma" alle parole " del Lazio"; a pag.4, diciannovesimo rigo, dopo le pamle "accolto il ricorso" e prima delle parole "impugnata va cassata, co -ì rinvio alla" la parola "ordinanza" alla parola "sentenza"; a pag.4, ven:esimo rigo, dopo le parole "con rinvio alla Commissione tributaria" e prima delle parole "in diversa composizione" le parole "provinciale di Roma" alle parole "regionale del Lazio"; a pag.4, nel dispositivo, dopo le prole "la Corte accoglie il ricorso, cassa la" e prima delle parole "in divErsa composizione" le parole "ordinanza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma" alle parole "sentenza imDJgnata e rinvi