CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 27374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36344/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1/E PAL.G, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 15061 sez. ML -ud. 05-04-2022 -2- -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 719/2019pubblicata il 22/05/2019 RGN 716/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che 1.Con ricorso in data 4 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Civitavecchia al fine di veder dichiarato il proprio diritto alla prosecuzione o, in subordine, alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in seguito CAI) con qualifica e mansioni di assistente di volo, responsabile di seconda e assegnazione alla sede di Milano (Linate e Malpensa) ed anzianità di servizio decorrente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - con effetto dal 13.01.2009 -e conseguente condanna di CAI al ripristino del rapporto di lavoro nonché alla corresponsione di una somma commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto a decorrere dal 13.01.2009. In via subordinata, aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità, l’illegittimità o comunque l’inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con CAI in data04.06.2013. In particolare, il ricorrente aveva dedotto che, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., era stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria, alla fine del 2008, a seguito dell’ammissione di [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di amministrazione straordinaria, per poi accedere alla mobilità, con effetto dal 13.10.2012; successivamente, aveva accettato di stipulare un contratto a tempo determinato ex art. 2 D. Lgs. n. 368/2001 per l’espletamento delle mansioni di assistente di volo presso lo scalo di Milano. Ric. 2021 n. 15061 sez. ML -ud. 05-04-2022 -3- Respinta integralmente la domanda in primo grado, la Corte territoriale, per quanto qui rileva, nel confermare l’iter decisorio del primo giudice, ha ritenuto che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse natura interprivata e che, conseguentemente, non essendone parte i lavoratori, non ne discendesse tout court un diritto soggettivo all’assunzione derivando dall’accordo in questione esclusivamente una tutela indiretta e non immediata, secondo quanto statuito in sede di legittimità ( il richiamo è a Cass. n. 530 del 2003). Affermava, in merito, la Corte, che era infondata la pretesa di vantare un diritto all'assunzione in base all'accordo sindacale, in ragione della propria posizione di terzo beneficiario del medesimo, giacché la [OSCURATO:SOCIETA]., in accordo con le organizzazioni sindacali, non si sarebbe limitata a indicare il numero massimo di assunzioni poste a suo carico ma avrebbe previsto appositi criteri di scelta da seguire obbligatoriamente per effettuare le riassunzioni dei dipendenti [OSCURATO:SOCIETA], non essendo ravvisabile nel suddetto accordo un contratto a favore di terzo da cui derivassero specifici diritti dei lavoratori ma piuttosto un accordo non avente carattere aziendale in quanto estraneo all'azienda medesima, intercorrente tra soggetti diversi. Quanto al possesso dei requisiti sanciti dall’accordo, ha escluso la sussistenza in capo al ricorrente dell’automatico diritto all’assunzione alla luce della previsione di una sovraordinazione di determinati criteri rispetto ad altri (lett. A e B dell’Accordo) e della insussistenza di adeguati elementi probatori a sostegno della preferibilità dell’Amatruda rispetto agli altri assistenti di volo. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso illustrato con memoria. CONSIDERATO che Ric. 2021 n. 15061 sez. ML -ud. 05-04-2022 -4- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 5 comma 2 ter d.l. n. 34772003, 12 disp. prel. cod. civ., e dei canoni di ermeneutica contrattuale gli artt. 1362 c.c., 1372 c.2 c.c., 1411 c.c., 2932 c.c. Contesta l'assunto della Corte territoriale secondo il quale nell'accordo 30/31 ottobre non era ravvisabile un contratto a favore di terzo produttivo di specifici diritti dei lavoratori interessatinei confronti dell'imprenditore stipulante, quanto, piuttosto, un accordo di natura privata, intercorrente tra soggetti diversi dal lavoratore. Con il secondo motivo di ricorso si allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in ordine alla mancata considerazione del materiale probatorio inerente al possesso dei requisiti di professionalità, localizzazione, anzianità, carichi di famiglia. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto sempre con riguardo agli elementi probatori ai sensi degli artt. 2697 cod. civ., 115, 116 e 230 cod. proc. civ.. Con il quarto motivo si denunzia ancora la violazione dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché degli artt. 115, 116 e 230 cod. proc. civ., dei canoni di ermeneutica e del principio di non discriminazione di cui all’art. 15 L. n. 300 del 1970. Con il quinto motivo di ricorso si allega la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per la mancata valutazione di documenti decisivi ai fini del giudizio con riguardo ai verbali del 4/12/2014 che riportavano la confessione del procuratore della CAI in merito all’applicazione dei criteri di assunzione di cui alla lettera B9 dell’accordo. Con il sesto motivo si denunzia la violazione degli artt. 1, 917 e 918 cod. navigazione non avendo la Corte ritenuto applicabile alla Ric. 2021 n. 15061 sez. ML -ud. 05-04-2022 -5- fattispecie il diritto alla continuità del rapporto di lavoro con la cessionaria. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente per ragioni logico-sistematiche, sono infondati. Va rilevato preliminarmente che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l'accordo intervenuto tra le due società con l'intervento delle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente (Cass. n. 15073 del 2009; Cass. n. 12034 del 2022). In tal senso deve essere assoggettata a correzione la motivazione della Corte territoriale, posto che, se pure l'attività ermeneutica relativa a tale tipo di accordo è riservata al giudice del merito, la censura coglie la violazione di canoni ermeneutici, soprattutto là dove rileva la partecipazione all'accordo delle organizzazioni sindacali e richiama implicitamente il criterio della individuazione della comune volontà delle parti (oltre quello letterale espressamente citato), indicando (pg 15 del ricorso) che l'accordo è stato sottoscritto dall'azienda e dai sindacati "all'unico fine di stabilire quali risorse già in forza ad [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. dovevano essere assunte settore per settore". Da detta qualificazione discende che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è Ric. 2021 n. 15061 sez. ML -ud. 05-04-2022 -6- costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari (v. sul punto, Cass. n. 2523 del 2016, Cass. n. 30544 del 2022). È quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona. Pur con la precisazione motivazionale di cui sopra, d’altro canto, le censure appaiono infondate. Come già affermato da questa Corte con orientamento cui il Collegio non intende discostarsi (cfr., sul punto, Cass. n. 30544 del 2022 cit.), le argomentazioni della Corte di merito sono esaustive e logiche perché, in primo luogo, indicative dei criteri di individuazione del personale da assumere previsti dall'accordo sindacale. La Corte, poi, ha enucleato tra i detti criteri quelli che rivestivano priorità in senso logico e ha, infine, dato atto che l'allora appellante non aveva dimostrato di possederli tutti. Il ricorrente, a fronte di un accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l'insussistenza nei suoi confronti dei requisiti per l'assunzione, non ha dimostrato di essere stato pretermesso perché preceduto da altri soggetti meno titolati di lui, mediante specifico raffronto con la posizione degli altri candidati, da cui possa emergere l'illegittimità che ha determinato la mancata scelta nella selezione (si veda Cass. 14/5/2014 n. 10429, ai cui principi può farsi richiamo, anche se relativi ad altro tipo di selezioni,). Né è ravvisabile una violazione delle disposizioni di cui all'art. 2697 cod. civ., perché la prova della ricorrenza delle condizioni previste da un accordo che preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, riguardando fatti costitutivi del diritto all'assunzione, deve essere fornita in modo rigoroso dai lavoratori, sui quali grava in via esclusiva l'onere della prova, trattandosi di requisiti non condizionanti la mera decorrenza Ric. 2021 n. 15061 sez. ML -ud. 05-04-2022 -7- dell'assunzione ma il vero e proprio diritto alla nuova costituzione del rapporto di lavoro. Ilterzo motivo ed il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, sono inammissibili. Va rilevato, infatti, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell’ambito di unavalutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017). Nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio. Invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" come riferito ad "un fatto Ric. 2021 n. 15061 sez. ML -ud. 05-04-2022 -8- decisivo per il giudizio" ossia ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022); Giova poi rilevare, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112, che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684). Quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la Ric. 2021 n. 15061 sez. ML -ud. 05-04-2022 -9- possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020); Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle due disposizioni considerate, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile; Relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Ric. 2021 n. 15061 sez. ML -ud. 05-04-2022 -10- Appare evidente che, propugnando una diversa lettura delle risultanze probatorie, la parte mira ad una nuova valutazione della vicenda, talchè deve concludersi che la stessa non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2019). Il sesto motivo con cui si denunzia la violazione degli artt. 917 e 938 del codice della navigazione, è infondato. Giova evidenziare, al riguardo, come la Corte abbia correttamente chiarito che il diritto alla continuità del rapporto di lavoro con la cessionaria non è desumibile dall’articolo citato poiché tale disposizione riguarda il mutamento di esercente di un particolare aeromobile a cui è addetto uno specifico equipaggio, non essendo pertanto sovrapponibile all’art. 2112 cod. civ. con riferimento ai trasferimenti d’azienda. La Corte ha escluso, quindi, in fatto, la sussistenza di qualsivoglia allegazione da parte ricorrente circa l’appartenenza ad uno specifico equipaggio destinato ad un determinato aeromobile, per essersi lo stesso limitato a rappresentare di essere abilitato ed adibito alla conduzione di aeromobili di medio e lungo raggio. Alla luce delle suesposte argomentazioni in ricorso va rigettato e le spese liquidate secondo soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2021 n. 15061 sez. ML -ud. 05-04-2022 -11- unificato pari a quello, se dovuto, per ilricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi,euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell