CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 07661/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30111-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 305, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), risultante dalla fusione per incorporazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (09007750152); -intimata – avverso la sentenza n. 2647/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/09/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato in atti l’accettazione della predetta rinuncia, sottoscritta dal legale rappresentante p.t. e procuratore speciale della predetta società controricorrente e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in