Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28877/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/11/2025 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LUCIAODELLO, che ha concluso riportandosi alla propria memoria e chiedendo il rigettodei ricorsi;udito, per la parte civile, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsa in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scrittecontestualmente depositate unitamente alla nota spese, chiedendo l’accoglimentodel ricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosialla memoria scritta già depositata e chiedendo la declaratoria di inammissibilitàe, in subordine, il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] fu tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania perrispondere del delitto previsto dall’art. 595, commi primo e terzo, cod. pen., peravere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], già sindaco del comune di Omegna.In particolare, secondo l’imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva pubblicato sul proprio profiloquotidiano on line Lospiffero.com, dal titolo «La fortuna di [OSCURATO:PERSONA]», nel quale siriportava la notizia - successivamente rivelatasi infondata - secondo cui egli nonfigurava tra i sessanta navigator cui la Regione Piemonte aveva deciso di nonrinnovare il contratto, adombrandosi che tale decisione potesse essere correlataalla sua appartenenza politica.

Secondo la contestazione, il fatto risultavacommesso con l’aggravante dall’avere [OSCURATO:PERSONA] arrecato l’offesa mediante un mezzodi pubblicità; condotta accertata in Omegna in data 8 luglio 2022.1.1.

Con sentenza del 30 ottobre 2024, emessa all’esito di giudizio abbreviato,il Tribunale di Verbania dichiarò [OSCURATO:PERSONA] non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., riconoscendo la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Lostesso Tribunale, tuttavia, accolse la domanda risarcitoria proposta dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA], condannando l’imputato al risarcimento del danno morale,liquidato in 1.000 euro.1.2.

Con sentenza del 25 novembre 2025, la Corte di appello di Torino, inriforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogliperché il fatto non costituisce reato.

Secondo la Corte territoriale, il commentopubblicato dall’imputato era rispettoso dei limiti del diritto di critica, nonpresentando espressioni eccedenti il requisito della continenza.

Inoltre, l’articolocui il commento si riferiva era effettivamente esistente e la notizia ivi riportata,riguardante una vicenda di interesse pubblico, poteva ragionevolmente apparireveritiera in considerazione dell’affidabilità della fonte che l’aveva diffusa, anchetenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva realmente svolto l’attività di navigator.2.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torinoha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo, conun unico motivo di impugnazione, di seguito esposto nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanzao l’erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen., nonché la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il difettodi motivazione rafforzata della pronuncia assolutoria, assumendo che la Corteterritoriale non si sarebbe confrontata con l’apparato argomentativo delladecisione di primo grado, limitandosi ad affermarne l’erroneità senza confutarespecificamente i passaggi ritenuti decisivi.Osserva il Procuratore generale che il Tribunale aveva attribuitoall’espressione «Senza parole» una valenza offensiva, ravvisandovi «una minimama innegabile carica di biasimo», idonea, in combinazione con il contenuto nonveritiero dell’articolo condiviso dall’imputato, a determinare una lesione dellareputazione della persona offesa.

Tale valutazione sarebbe conformeall’orientamento secondo cui anche espressioni formulate in termini dubitativi oallusivi possono integrare il delitto di diffamazione quando, per il loro carattereinsinuante e suggestivo, siano idonee a ingenerare nel lettore il convincimentodella veridicità del fatto adombrato.Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificatoCorti come mero fruitore della notizia, valorizzando l’affidamento nella fontegiornalistica e l’assenza, in capo al comune cittadino, di uno specifico obbligo diverifica.

Tale impostazione non considererebbe, tuttavia, che l’imputato, dopoessere stato informato da [OSCURATO:PERSONA] della falsità della notizia, non avevaprovveduto alla tempestiva rimozione del post, mantenendolo accessibilequantomeno sino al 15 maggio 2023.Tale condotta, ad avviso del Procuratore generale, avrebbe comportato laprotrazione e l’amplificazione dell’offesa e costituirebbe indice della sussistenzadell’elemento soggettivo del reato, come ritenuto dal primo giudice.Quanto al diritto di critica, il ricorrente deduce che la relativa scriminantepresuppone la veridicità del fatto posto a fondamento della valutazione critica enon può essere riconosciuta quando l’agente diffonda notizie false, non verificateo rappresentate in modo incompleto.

Nel caso di specie, la notizia secondo cuiMarchioni avrebbe conservato l’incarico di navigator non corrispondeva al vero,essendo tale figura stata soppressa dalla Regione Piemonte; nondimeno, Cortiavrebbe mantenuto il contenuto pubblicato per oltre otto mesi, accrescendone ladiffusione e la portata lesiva.3.

La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 595 cod.pen. in relazione all’elemento oggettivo del reato di diffamazione.Assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente circoscritto la condottadell’imputato al solo commento «Senza parole», senza attribuire rilievo allacondivisione, sul gruppo Facebook «Sei di Omegna se no censura», del linkall’articolo pubblicato dalla testata online LoSpiffero.com.

La condivisione,accompagnata da un commento di chiara disapprovazione, avrebbe manifestatoadesione al contenuto della notizia e prodotto un effetto di amplificazione della suaportata lesiva.Sostiene, pertanto, che il soggetto che contribuisce alla diffusione di contenutidiffamatori non possa invocare il mero affidamento nella professionalità della fontegiornalistica, essendo tenuto a verificare la veridicità delle informazioni checoncorre a propagare, specie quando esse siano accompagnate da espressioniallusive o insinuanti idonee a rafforzarne la credibilità presso i destinatari.3.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 51 e 595cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla scriminante del diritto di critica, erroneamentericonosciuta in violazione dei limiti costituzionalmente imposti a tale diritto.Deduce che la condotta non potrebbe essere ricondotta all’esercizio legittimodi tale diritto, difettando anzitutto il presupposto della veridicità del fatto, attesoche la notizia condivisa era falsa ed era stata immediatamente smentita dallapersona offesa.

Una volta venuto a conoscenza dell’inesattezza del contenutodiffuso, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l’onere di rimuovere tempestivamente il post, mentrelo avrebbe mantenuto pubblicato per un periodo prolungato.Il ricorrente richiama, al riguardo, il principio secondo cui la scriminante deldiritto di cronaca o di critica, anche putativa, non è configurabile quando sianodiffuse notizie offensive, false o comunque non verificate, soprattutto ove ilcomplessivo tenore espressivo sia idoneo a presentare come effettivo e fondatoun fatto solo formalmente adombrato.Secondo la parte civile, la falsità della notizia escluderebbe anche il requisitodella pertinenza, non potendo una notizia non veritiera soddisfare alcuna esigenzainformativa socialmente apprezzabile.

Né sarebbe rispettato il limite dellacontinenza, dovendosi valutare non solo il linguaggio utilizzato, ma anche lemodalità complessive di esercizio della critica, specie quando esse espongano lapersona offesa al ludibrio e al pubblico disprezzo.3.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione e la violazione dell’obbligo dimotivazione rafforzata.

La Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare,genericamente, che «il ragionamento del Tribunale sia errato quanto alla concretaposizione di [OSCURATO:PERSONA]», senza fornire una confutazione puntuale e specifica delleargomentazioni del primo Giudice.3.4.

Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione all’elemento soggettivo del reato.[OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato informato della falsità della notizia sin dal giorno delladiffusione dell’articolo, avrebbe mantenuto il post sino al maggio 2023,manifestando in tal modo la volontà di protrarre la diffusione del contenuto lesivoe il conseguente pregiudizio reputazionale.

La parte civile contesta, inoltre, laricostruzione temporale operata dalla Corte territoriale, assumendo che essasarebbe incorsa in un errore percettivo nell’affermare che [OSCURATO:PERSONA] sarebbeintervenuto solo il 9 settembre.

Dalla documentazione allegata all’opposizione allarichiesta di archiviazione del 15 maggio 2023 risulterebbe, invece, la dicitura «44sett.», da intendersi come «44 settimane fa» e non come riferimento al mese disettembre, con conseguente conferma dell’immediata contestazione della falsitàdella notizia e della successiva protrazione della condotta diffusiva.4.

Con requisitoria scritta in data 1 giugno 2026 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

La Corte di appello avrebbe fornitouna motivazione adeguata e conforme ai principi in tema di riforma della sentenzadi primo grado, valorizzando il diritto di critica esercitato dall’imputato, il qualesarebbe stato il mero lettore di una notizia apparentemente verosimile.

Inoltre, ilcommento utilizzato non avrebbe superato i limiti della continenza.5.

In data 14 giugno 2026 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale, nell'interesse dell'imputato, ha replicato alla memoria depositata dalProcuratore generale, sollecitando il rigetto del relativo ricorso e la declaratoria diinammissibilità o il rigetto del ricorso della parte civile.

Il Procuratore generaledifetterebbe di interesse ad impugnare in quanto la sentenza di primo grado avevagià prosciolto l’imputato per particolare tenuità del fatto e l’annullamento dellasuccessiva assoluzione non determinerebbe alcuna concreta utilità per la partepubblica.

Quanto al ricorso della parte civile, la Corte di appello avrebbeadeguatamente motivato l’assoluzione, ritenendo che il commento «Senza parole»costituisse legittimo esercizio del diritto di critica.

Inoltre, il commentodell’imputato non avrebbe avuto carattere denigratorio né allusivo, ma avrebbeespresso un’opinione tutelata dagli artt. 21 Cost. e 10 CEDU.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.2.

Va premesso al separato esame dei due ricorsi che, con l’originariaimputazione, la condotta ipotizzata come diffamatoria era consistita nell’averepubblicato sul proprio profilo social l’espressione «Senza parole» con la quale sicommentava il contenuto di un articolo comparso su una testata online, intitolato«La fortuna di [OSCURATO:PERSONA]», del seguente tenore: «Dicono che in un anno finoraparco di soddisfazioni, sia stata per lui una consolazione non da poco.

Proprio neigiorni in cui ha perso le elezioni ad Omegna, e poi ha deciso di abbandonare anchelo scranno in Consiglio comunale, pare che l’ex sindaco [OSCURATO:PERSONA] sia almenoriuscito a tenere il suo posto di lavoro.

L’esponente leghista, infatti, non comparetra gli oltre sessanta navigator che la Regione Piemonte ha deciso di lasciare acasa, non rinnovando loro il contratto.

Un bel colpo di fortuna».Mentre con la sentenza di primo grado il Tribunale aveva ritenuto chel’espressione «Senza parole» avesse rafforzato l’offesa nei confronti della personaoffesa, esprimendo «una minima ma innegabile carica di biasimo», abbinata alcontenuto falso dell’articolo condiviso da [OSCURATO:PERSONA], tale da formare una sinergiaoffensiva, la Corte territoriale, invece, ha ritenuto che l’imputato sarebbe stato unsemplice “lettore”, che con il commento si era limitato a manifestare il suo pensierocritico rispetto alla notizia da altri pubblicata, confidando nella professionalità dicoloro che operano attraverso i giornali.

Inoltre, l’imputato, agendo quale comunecittadino, non era tenuto a verificare la veridicità dei contenuti degli articolipubblicati.3.

Il ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.1.

I primi due motivi, stante la loro evidente connessione logico-giuridica,possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.La parte civile censura la sentenza impugnata per avere la Corte territorialeescluso la rilevanza diffamatoria della condotta contestata, assumendo che essanon si sarebbe esaurita nel commento «Senza parole», ma avrebbe incluso anchela condivisione dell’articolo pubblicato dalla testata online LoSpiffero.com, conconseguente effetto amplificativo della portata lesiva del contenuto divulgato.Sostiene, inoltre, che tale condotta avrebbe comportato, in capo all’imputato,l’assunzione dell’onere di verificarne previamente la veridicità, non essendoinvocabile il mero affidamento nella professionalità della fonte giornalistica.L’assunto non è condivisibile.La Corte territoriale ha esaminato la condotta nella sua complessivadimensione comunicativa, escludendo che il commento apposto dall’imputatofosse dotato di autonoma valenza offensiva e rilevando come la locuzione utilizzatanon contenesse alcuna attribuzione di fatti determinati, alcuna espressionedenigratoria né alcuna autonoma rappresentazione lesiva dell’altrui reputazione.Né risultano pertinenti al caso di specie i principi richiamati dal ricorrentesecondo cui espressioni formalmente dubitative, interrogative o allusive possonointegrare il delitto di diffamazione quando, per il loro contenuto insinuante osuggestivo, risultino idonee a ingenerare nei destinatari il convincimento dellaveridicità del fatto attribuito alla persona offesa, ovvero quando il ricorso a formelinguistiche ambigue o al condizionale costituisca mero espediente espressivofunzionale ad accreditare una notizia offensiva non verificata (Sez. 5, n. 8 del12/11/2019, dep. 2020, Parovel, Rv. 278318 - 01; Sez. 5, n. 41042 del17/06/2014, Scancarello, Rv. 260772 - 01; Sez. 5, n. 45910 del 04/10/2005,I richiamati arresti non risultano, infatti, conferenti rispetto alla fattispecie inesame, poiché entrambi presuppongono che l’autore della comunicazione abbiafatto proprio il contenuto asseritamente diffamatorio della notizia o abbiacomunque contribuito ad accreditarne la veridicità mediante autonomeaffermazioni valutative o assertive.

Proprio tale presupposto è stato escluso dallaCorte di merito, la quale ha accertato che la locuzione «Senza parole» nonesprimeva alcuna adesione al contenuto dell’articolo né conteneva elementisuscettibili di rafforzarne la valenza lesiva.Assume, poi, rilievo decisivo l’accertamento compiuto dalla Corte territorialesecondo cui l’imputato non fu autore della notizia, né contribuì alla suaelaborazione o alla sua originaria diffusione, essendosi limitato, quale mero lettoredella notizia, a richiamare un contenuto già pubblicato da una testata giornalisticaonline.

Non si tratta, pertanto, di affermare, in termini generali, l’irrilevanza penaledella condivisione di contenuti provenienti da terzi, bensì di rilevare che, nellaconcreta fattispecie, la Corte territoriale ha escluso la presenza di elementidimostrativi di una consapevole adesione dell’imputato al contenuto asseritamentediffamatorio dell’articolo o di una sua autonoma rielaborazione offensiva.Nel caso di specie, la mera condivisione del contenuto non è stata ritenutasufficiente a fondare la responsabilità per la diffusione della notizia asseritamentelesiva, in assenza di elementi dimostrativi di una consapevole adesionedell’imputato al contenuto asseritamente diffamatorio dell’articolo ovvero di unasua autonoma rielaborazione offensiva.

Si tratta di valutazione che la Corteterritoriale ha motivatamente compiuto valorizzando, da un lato, la posizionedell’imputato quale mero lettore della notizia e, dall’altro, l’apparente attendibilitàdella notizia pubblicata dalla testata giornalistica online.3.2.

Parimenti infondato è il motivo con il quale si deduce l’erroneoriconoscimento della scriminante del diritto di critica.Costituisce principio consolidato quello secondo cui l’esercizio del diritto dicritica presuppone la verità del fatto posto a base del giudizio valutativo ovverol’errore scusabile dell’autore sulla verità del relativo presupposto fattuale, oltre alrispetto dei requisiti della pertinenza e della continenza espressiva.

In particolare,è stato affermato che l’esimente ricorre quando i fatti rappresentati siano verioppure quando l’autore sia fermamente e incolpevolmente convinto della loroveridicità, mentre il requisito della continenza attiene alle espressioni utilizzate, allessico impiegato e alle modalità espositive della critica (Sez.

U, n. 37140 del30/05/2001, Galiero, Rv. 219651 - 01).Muovendo da tale premessa, la parte civile richiama il principio secondo cuinon può configurarsi l’esimente in presenza della diffusione di notizie offensivefalse o non adeguatamente verificate, nonché quello secondo cui il requisito dellapertinenza non può reputarsi integrato rispetto a fatti privi del requisito dellaverità, poiché una notizia falsa non soddisfa alcuna esigenza informativasocialmente apprezzabile.Si tratta di principi certamente condivisibili, ma non decisivi nella fattispeciein esame, poiché presuppongono che l’autore della comunicazione abbiaconsapevolmente accreditato il contenuto asseritamente diffamatorio della notiziaovvero abbia impiegato modalità espressive idonee a rafforzarne la portatainsinuante; presupposti che la Corte territoriale ha escluso con apprezzamento dimerito non manifestamente illogico.La Corte territoriale ha, infatti, escluso che il commento «Senza parole»veicolasse una autonoma attribuzione offensiva o implicasse una consapevoleadesione al contenuto asseritamente diffamatorio dell’articolo, né ha accertatol’esistenza di elementi tali da evidenziare, già al momento della pubblicazione,l’inattendibilità della fonte giornalistica.Per contro, il giudice di merito ha ravvisato la sussistenza di un ragionevoleaffidamento nella apparente attendibilità della notizia, valorizzando la provenienzadella stessa da una testata giornalistica online e l’assenza di elementiimmediatamente percepibili che ne evidenziassero l’inattendibilità, nonché il fatto,pacifico, che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente svolto l’attività di navigator.Tale conclusione risulta coerente con il principio secondo cui il diritto di criticaconserva efficacia scriminante quando l’autore sia incolpevolmente convinto dellaveridicità del fatto posto a base della valutazione critica in ragione delle fontiinformative utilizzate o di altre circostanze idonee a giustificare l’errore (Cass. civ.,Sez. 3, n. 19091 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).La valutazione che precede concerne esclusivamente il significato oggettivodella condotta contestata e l’operatività della scriminante del diritto di critica,prescindendo dall’ulteriore questione relativa alla dedotta permanenza del postdopo le contestazioni della persona offesa, profilo che attiene all’elementosoggettivo del reato e che viene autonomamente esaminato con riguardo al quartomotivo.Quanto al requisito della continenza, la sentenza impugnata si conformaall’orientamento secondo cui la relativa verifica deve essere compiuta alla luce delcomplessivo contesto comunicativo nel quale la condotta si colloca, dovendosivalutare se i toni utilizzati, ancorché aspri o polemici, risultino pertinenti al temaoggetto della discussione ovvero integrino una gratuita aggressione dell’altruireputazione (Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269093 - 01).Nello stesso solco interpretativo si colloca il principio secondo cui il diritto dicritica postula una forma espressiva funzionale alla manifestazione del dissenso enon trasmodante in un’aggressione gratuita e immotivata dell’altrui reputazione,pur non precludendo l’impiego di espressioni severe quando esse risultinonecessarie alla compiuta esternazione del giudizio critico (Sez. 5, n. 15089 del29/11/2019, dep. 2020, Rv. 279084 - 01).La più recente giurisprudenza ha inoltre chiarito che, nell’ambito dellecomunicazioni veicolate attraverso i social network, la continenza risultacertamente superata in presenza di espressioni aventi natura di attacco adhominem, umilianti o gratuitamente aggressive, tali da esporre il destinatario alpubblico disprezzo (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 - 01).Orbene, la Corte territoriale ha escluso che la locuzione «Senza parole»possedesse una siffatta valenza offensiva, valorizzandone il contenuto generico,la mancanza di riferimenti denigratori alla persona offesa e l’assenza di espressioniidonee a trasmodare in una aggressione personale.

Trattasi di apprezzamento dimerito congruamente motivato, non manifestamente illogico né fondato suerronea applicazione dei principi in tema di diritto di critica e, pertanto, noncensurabile nella presente sede di legittimità.3.3.

Non è fondato neppure il motivo con il quale si deduce la violazionedell’obbligo di motivazione rafforzata.Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, il giudice d’appelloche riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna è tenuto a fornire unamotivazione puntuale e adeguata, idonea a dare razionale giustificazione deldiverso esito decisorio, attraverso l’individuazione delle linee portanti del proprioalternativo percorso argomentativo e la confutazione dei passaggi essenziali postia fondamento della decisione riformata (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep.2018, Troise, Rv. 272430 - 01).

E, tuttavia, l’obbligo di motivazione rafforzata nonimplica una analitica e frammentaria confutazione di ciascuna proposizionecontenuta nella decisione riformata, essendo invece sufficiente l’esplicitazionedelle ragioni del dissenso sui punti decisivi della vicenda processuale.Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la sentenza impugnata risultapienamente conforme al canone motivazionale richiesto.Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale evidenzia, infatti,l’individuazione del nucleo decisivo della decisione di primo grado, costituitodall’attribuzione al commento «Senza parole» di una valenza rafforzativa dellaportata offensiva dell’articolo, nonché l’esplicitazione delle ragioni per le quali talepremessa ricostruttiva è stata ritenuta non condivisibile.La Corte di appello ha proceduto, quindi, ad una autonoma rivalutazione deglielementi reputati decisivi dal Tribunale, illustrando in modo puntuale le ragioni percui la relativa ricostruzione non appariva condivisibile e valorizzando, a tal fine, ilcontesto comunicativo della pubblicazione, la provenienza giornalistica dellanotizia, l’assenza di espressioni denigratorie e l’apparente attendibilità della notiziapubblicata dalla testata giornalistica online al momento della condivisione.Ne consegue che la pronuncia impugnata non si risolve in una meramenteassertiva contrapposizione rispetto alla decisione di primo grado, ma contiene unacompiuta rivalutazione degli elementi reputati decisivi dal Tribunale, esplicitandoin maniera puntuale le ragioni del dissenso e conformandosi, pertanto, ai principienunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza Troise e ribaditi dalla successivagiurisprudenza di legittimità.3.4.

È infondato anche il quarto motivo.La parte civile deduce che [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato informato della falsità dellanotizia sin dal giorno della pubblicazione dell’articolo, avrebbe mantenuto il postaccessibile sino al maggio 2023, manifestando in tal modo la volontà di protrarrela diffusione del contenuto lesivo e il conseguente pregiudizio reputazionale.La censura non può essere condivisa.Va preliminarmente osservato che tanto la doglianza della parte civile quantoquella formulata dal Procuratore generale, di cui si dirà anche più avanti,Il capo di imputazione, infatti, individua il fatto contestato nella pubblicazionesul profilo Facebook dell’articolo in questione accompagnato dal commento «Senzaparole», condotta che si assume realizzata l’8 luglio 2022.Il reato contestato risulta, pertanto, integralmente riferito a tale pubblicazionee, secondo la prospettazione accusatoria, si sarebbe consumato nel momento dellasua diffusione sulla piattaforma social.

È pertanto rispetto a tale condotta chedevono essere verificati tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo delreato.Non forma invece oggetto della contestazione l’ulteriore comportamentoconsistito nell’avere mantenuto il post accessibile dopo avere appreso dell’asseritafalsità della notizia.Ne consegue che la permanenza del contenuto online successivamente allecontestazioni della persona offesa non può essere valorizzata quale autonomacondotta diffamatoria né utilizzata per ridefinire il fatto contestato, ampliandone ilperimetro oltre i limiti segnati dall’imputazione.Tale circostanza può assumere rilievo soltanto nei limiti in cui vengaprospettata come elemento sintomatico riferibile alla condotta originariamentecontestata, ma non può trasformarsi in un distinto fatto generatore diresponsabilità penale.Va inoltre rilevato che neppure la giurisprudenza che ha riconosciuto rilevanzapenale al consapevole mantenimento online di contenuti diffamatori conduce adiverse conclusioni.

È stato, infatti, affermato che il gestore di un blog puòrispondere dei contenuti offensivi pubblicati da terzi quando, acquisita conoscenzadella loro natura diffamatoria, li mantenga consapevolmente online consentendonel’ulteriore diffusione (Sez. 5, n. 12546 del 08/11/2018, dep. 2019, Amodeo, Rv.275995 - 01).Si tratta, tuttavia, di una fattispecie strutturalmente diversa da quella inesame, nella quale veniva in considerazione la posizione del soggetto cheamministrava uno spazio telematico proprio destinato ad ospitare contributi diterzi e che, pur avendo acquisito conoscenza della presenza di commentiobiettivamente offensivi, ne aveva consentito la permanenza e l’ulterioredivulgazione.

Nel presente procedimento, invece, non viene in rilievo la gestionedi uno spazio destinato alla pubblicazione di contenuti di terzi né risulta contestatauna autonoma condotta di mantenimento online di contenuti diffamatori, maesclusivamente la pubblicazione dell’articolo giornalistico accompagnato dalcommento «Senza parole».In ogni caso, la doglianza muove dal presupposto che la condottaoriginariamente contestata fosse obiettivamente diffamatoria e che l’imputatoavesse fatto proprio il contenuto dell’articolo condiviso, presupposto che la Corteterritoriale ha escluso con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Come giàevidenziato, il giudice di appello ha infatti ritenuto che il commento «Senza parole»fosse privo di autonoma portata denigratoria e non esprimesse una consapevoleadesione al contenuto asseritamente diffamatorio della notizia, valorizzando altresìl’apparente attendibilità della fonte giornalistica dalla quale la notizia proveniva.Anche a voler ritenere accertata la dedotta permanenza del post dopo lacontestazione della persona offesa, tale circostanza non sarebbe dunque idonea,di per sé sola, a trasformare in penalmente rilevante una condotta che la Corte dimerito ha ritenuto priva di contenuto diffamatorio.

Essa potrebbe, al più, assumererilievo sintomatico sul piano soggettivo ove fosse stata previamente accertata lanatura offensiva della comunicazione e la consapevole adesione dell’agente alcontenuto lesivo della notizia, accertamento che, nel caso di specie, la Corteterritoriale ha escluso con motivazione coerente e non manifestamente illogica.Neppure l’asserito errore percettivo relativo alla data dell’interventochiarificatore della persona offesa assume carattere decisivo.

La relativa doglianzanon incide, infatti, sul nucleo argomentativo della decisione impugnata, fondatosull’esclusione della portata offensiva della condotta contestata e sullariconducibilità della stessa all’esercizio non eccedente del diritto di critica.4.

È infondato anche il ricorso del Procuratore generale presso la Corte diappello di Torino.Le doglianze della parte pubblica ripropongono, nella sostanza, i medesimiprofili già esaminati con riguardo al ricorso della parte civile, concernenti il dedottodifetto di motivazione rafforzata, l’asserita sottovalutazione della portata offensivadel commento pubblicato dall’imputato, l’erroneo riconoscimento della scriminantedel diritto di critica e il rilievo attribuibile alla dedotta permanenza del post dopola contestazione della falsità della notizia da parte della persona offesa.Le censure non meritano accoglimento per le ragioni già esposte.La sentenza impugnata risulta, infatti, sorretta da motivazione puntuale eadeguata, conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in temadi riforma della decisione di primo grado, avendo la Corte territoriale individuatoil nucleo decisivo della pronuncia del Tribunale e dato conto delle ragioni per lequali la relativa ricostruzione non è stata ritenuta condivisibile.In particolare, il giudice di appello ha escluso che il commento «Senza parole»fosse dotato di una autonoma valenza offensiva ovvero implicasse unaconsapevole adesione dell’imputato al contenuto asseritamente diffamatoriodell’articolo condiviso, valorizzando il contesto comunicativo nel quale la condottasi era inserita, la provenienza della notizia da una testata giornalistica online el’apparente attendibilità della notizia pubblicata dalla testata giornalistica online almomento della condivisione.La Corte territoriale ha altresì accertato che l’imputato non ebbe alcun ruolonella formazione o nella originaria diffusione della notizia, essendosi limitato, qualemero lettore della notizia, a richiamare un contenuto già pubblicato da terzi,escludendo conseguentemente la sussistenza di elementi dimostrativi di unaconsapevole adesione al contenuto asseritamente diffamatorio dell’articolo o diuna sua autonoma rielaborazione offensiva.Parimenti immune da censure risulta il riconoscimento della scriminante deldiritto di critica, avendo la Corte di appello ravvisato la sussistenza di unragionevole affidamento nella apparente attendibilità della notizia e correttamenteescluso che la locuzione utilizzata dall’imputato eccedesse i limiti della continenzaespressiva, non emergendo profili di gratuita aggressione della reputazione dellapersona offesa né espressioni suscettibili di assumere il significato di attaccopersonale denigratorio.Quanto alla dedotta permanenza del post dopo le contestazioni della personaoffesa, la relativa questione è stata esaminata nel precedente paragrafo 3.4, le cuiargomentazioni devono intendersi integralmente richiamate, trattandosi delmedesimo profilo dedotto anche dal Procuratore generale.Va infine evidenziato che le deduzioni contenute nella memoria difensivadell’imputato, relative al difetto di interesse del Procuratore generaleall’impugnazione, non impongono una specifica statuizione in rito, restando larelativa questione assorbita dall’infondatezza nel merito del ricorso della partepubblica.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essererigettati, con condanna della parte civile [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/11/2025 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LUCIAODELLO, che ha concluso riportandosi alla propria memoria e chiedendo il rigettodei ricorsi;udito, per la parte civile, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsa in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scrittecontestualmente depositate unitamente alla nota spese, chiedendo l’accoglimentodel ricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosialla memoria scritta già depositata e chiedendo la declaratoria di inammissibilitàe, in subordine, il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] fu tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania perrispondere del delitto previsto dall’art. 595, commi primo e terzo, cod. pen., peravere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], già sindaco del comune di Omegna.In particolare, secondo l’imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva pubblicato sul proprio profiloquotidiano on line Lospiffero.com, dal titolo «La fortuna di [OSCURATO:PERSONA]», nel quale siriportava la notizia - successivamente rivelatasi infondata - secondo cui egli nonfigurava tra i sessanta navigator cui la Regione Piemonte aveva deciso di nonrinnovare il contratto, adombrandosi che tale decisione potesse essere correlataalla sua appartenenza politica. Secondo la contestazione, il fatto risultavacommesso con l’aggravante dall’avere [OSCURATO:PERSONA] arrecato l’offesa mediante un mezzodi pubblicità; condotta accertata in Omegna in data 8 luglio 2022.1.1. Con sentenza del 30 ottobre 2024, emessa all’esito di giudizio abbreviato,il Tribunale di Verbania dichiarò [OSCURATO:PERSONA] non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., riconoscendo la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Lostesso Tribunale, tuttavia, accolse la domanda risarcitoria proposta dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA], condannando l’imputato al risarcimento del danno morale,liquidato in 1.000 euro.1.2. Con sentenza del 25 novembre 2025, la Corte di appello di Torino, inriforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogliperché il fatto non costituisce reato. Secondo la Corte territoriale, il commentopubblicato dall’imputato era rispettoso dei limiti del diritto di critica, nonpresentando espressioni eccedenti il requisito della continenza. Inoltre, l’articolocui il commento si riferiva era effettivamente esistente e la notizia ivi riportata,riguardante una vicenda di interesse pubblico, poteva ragionevolmente apparireveritiera in considerazione dell’affidabilità della fonte che l’aveva diffusa, anchetenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva realmente svolto l’attività di navigator.2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torinoha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo, conun unico motivo di impugnazione, di seguito esposto nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanzao l’erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen., nonché la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il difettodi motivazione rafforzata della pronuncia assolutoria, assumendo che la Corteterritoriale non si sarebbe confrontata con l’apparato argomentativo delladecisione di primo grado, limitandosi ad affermarne l’erroneità senza confutarespecificamente i passaggi ritenuti decisivi.Osserva il Procuratore generale che il Tribunale aveva attribuitoall’espressione «Senza parole» una valenza offensiva, ravvisandovi «una minimama innegabile carica di biasimo», idonea, in combinazione con il contenuto nonveritiero dell’articolo condiviso dall’imputato, a determinare una lesione dellareputazione della persona offesa. Tale valutazione sarebbe conformeall’orientamento secondo cui anche espressioni formulate in termini dubitativi oallusivi possono integrare il delitto di diffamazione quando, per il loro carattereinsinuante e suggestivo, siano idonee a ingenerare nel lettore il convincimentodella veridicità del fatto adombrato.Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificatoCorti come mero fruitore della notizia, valorizzando l’affidamento nella fontegiornalistica e l’assenza, in capo al comune cittadino, di uno specifico obbligo diverifica. Tale impostazione non considererebbe, tuttavia, che l’imputato, dopoessere stato informato da [OSCURATO:PERSONA] della falsità della notizia, non avevaprovveduto alla tempestiva rimozione del post, mantenendolo accessibilequantomeno sino al 15 maggio 2023.Tale condotta, ad avviso del Procuratore generale, avrebbe comportato laprotrazione e l’amplificazione dell’offesa e costituirebbe indice della sussistenzadell’elemento soggettivo del reato, come ritenuto dal primo giudice.Quanto al diritto di critica, il ricorrente deduce che la relativa scriminantepresuppone la veridicità del fatto posto a fondamento della valutazione critica enon può essere riconosciuta quando l’agente diffonda notizie false, non verificateo rappresentate in modo incompleto. Nel caso di specie, la notizia secondo cuiMarchioni avrebbe conservato l’incarico di navigator non corrispondeva al vero,essendo tale figura stata soppressa dalla Regione Piemonte; nondimeno, Cortiavrebbe mantenuto il contenuto pubblicato per oltre otto mesi, accrescendone ladiffusione e la portata lesiva.3. La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 595 cod.pen. in relazione all’elemento oggettivo del reato di diffamazione.Assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente circoscritto la condottadell’imputato al solo commento «Senza parole», senza attribuire rilievo allacondivisione, sul gruppo Facebook «Sei di Omegna se no censura», del linkall’articolo pubblicato dalla testata online LoSpiffero.com. La condivisione,accompagnata da un commento di chiara disapprovazione, avrebbe manifestatoadesione al contenuto della notizia e prodotto un effetto di amplificazione della suaportata lesiva.Sostiene, pertanto, che il soggetto che contribuisce alla diffusione di contenutidiffamatori non possa invocare il mero affidamento nella professionalità della fontegiornalistica, essendo tenuto a verificare la veridicità delle informazioni checoncorre a propagare, specie quando esse siano accompagnate da espressioniallusive o insinuanti idonee a rafforzarne la credibilità presso i destinatari.3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 51 e 595cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla scriminante del diritto di critica, erroneamentericonosciuta in violazione dei limiti costituzionalmente imposti a tale diritto.Deduce che la condotta non potrebbe essere ricondotta all’esercizio legittimodi tale diritto, difettando anzitutto il presupposto della veridicità del fatto, attesoche la notizia condivisa era falsa ed era stata immediatamente smentita dallapersona offesa. Una volta venuto a conoscenza dell’inesattezza del contenutodiffuso, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l’onere di rimuovere tempestivamente il post, mentrelo avrebbe mantenuto pubblicato per un periodo prolungato.Il ricorrente richiama, al riguardo, il principio secondo cui la scriminante deldiritto di cronaca o di critica, anche putativa, non è configurabile quando sianodiffuse notizie offensive, false o comunque non verificate, soprattutto ove ilcomplessivo tenore espressivo sia idoneo a presentare come effettivo e fondatoun fatto solo formalmente adombrato.Secondo la parte civile, la falsità della notizia escluderebbe anche il requisitodella pertinenza, non potendo una notizia non veritiera soddisfare alcuna esigenzainformativa socialmente apprezzabile. Né sarebbe rispettato il limite dellacontinenza, dovendosi valutare non solo il linguaggio utilizzato, ma anche lemodalità complessive di esercizio della critica, specie quando esse espongano lapersona offesa al ludibrio e al pubblico disprezzo.3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione e la violazione dell’obbligo dimotivazione rafforzata. La Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare,genericamente, che «il ragionamento del Tribunale sia errato quanto alla concretaposizione di [OSCURATO:PERSONA]», senza fornire una confutazione puntuale e specifica delleargomentazioni del primo Giudice.3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inrelazione all’elemento soggettivo del reato.[OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato informato della falsità della notizia sin dal giorno delladiffusione dell’articolo, avrebbe mantenuto il post sino al maggio 2023,manifestando in tal modo la volontà di protrarre la diffusione del contenuto lesivoe il conseguente pregiudizio reputazionale. La parte civile contesta, inoltre, laricostruzione temporale operata dalla Corte territoriale, assumendo che essasarebbe incorsa in un errore percettivo nell’affermare che [OSCURATO:PERSONA] sarebbeintervenuto solo il 9 settembre. Dalla documentazione allegata all’opposizione allarichiesta di archiviazione del 15 maggio 2023 risulterebbe, invece, la dicitura «44sett.», da intendersi come «44 settimane fa» e non come riferimento al mese disettembre, con conseguente conferma dell’immediata contestazione della falsitàdella notizia e della successiva protrazione della condotta diffusiva.4. Con requisitoria scritta in data 1 giugno 2026 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto il rigetto dei ricorsi. La Corte di appello avrebbe fornitouna motivazione adeguata e conforme ai principi in tema di riforma della sentenzadi primo grado, valorizzando il diritto di critica esercitato dall’imputato, il qualesarebbe stato il mero lettore di una notizia apparentemente verosimile. Inoltre, ilcommento utilizzato non avrebbe superato i limiti della continenza.5. In data 14 giugno 2026 è pervenuta una memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale, nell'interesse dell'imputato, ha replicato alla memoria depositata dalProcuratore generale, sollecitando il rigetto del relativo ricorso e la declaratoria diinammissibilità o il rigetto del ricorso della parte civile. Il Procuratore generaledifetterebbe di interesse ad impugnare in quanto la sentenza di primo grado avevagià prosciolto l’imputato per particolare tenuità del fatto e l’annullamento dellasuccessiva assoluzione non determinerebbe alcuna concreta utilità per la partepubblica. Quanto al ricorso della parte civile, la Corte di appello avrebbeadeguatamente motivato l’assoluzione, ritenendo che il commento «Senza parole»costituisse legittimo esercizio del diritto di critica. Inoltre, il commentodell’imputato non avrebbe avuto carattere denigratorio né allusivo, ma avrebbeespresso un’opinione tutelata dagli artt. 21 Cost. e 10 CEDU.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.2. Va premesso al separato esame dei due ricorsi che, con l’originariaimputazione, la condotta ipotizzata come diffamatoria era consistita nell’averepubblicato sul proprio profilo social l’espressione «Senza parole» con la quale sicommentava il contenuto di un articolo comparso su una testata online, intitolato«La fortuna di [OSCURATO:PERSONA]», del seguente tenore: «Dicono che in un anno finoraparco di soddisfazioni, sia stata per lui una consolazione non da poco. Proprio neigiorni in cui ha perso le elezioni ad Omegna, e poi ha deciso di abbandonare anchelo scranno in Consiglio comunale, pare che l’ex sindaco [OSCURATO:PERSONA] sia almenoriuscito a tenere il suo posto di lavoro. L’esponente leghista, infatti, non comparetra gli oltre sessanta navigator che la Regione Piemonte ha deciso di lasciare acasa, non rinnovando loro il contratto. Un bel colpo di fortuna».Mentre con la sentenza di primo grado il Tribunale aveva ritenuto chel’espressione «Senza parole» avesse rafforzato l’offesa nei confronti della personaoffesa, esprimendo «una minima ma innegabile carica di biasimo», abbinata alcontenuto falso dell’articolo condiviso da [OSCURATO:PERSONA], tale da formare una sinergiaoffensiva, la Corte territoriale, invece, ha ritenuto che l’imputato sarebbe stato unsemplice “lettore”, che con il commento si era limitato a manifestare il suo pensierocritico rispetto alla notizia da altri pubblicata, confidando nella professionalità dicoloro che operano attraverso i giornali. Inoltre, l’imputato, agendo quale comunecittadino, non era tenuto a verificare la veridicità dei contenuti degli articolipubblicati.3. Il ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.1. I primi due motivi, stante la loro evidente connessione logico-giuridica,possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.La parte civile censura la sentenza impugnata per avere la Corte territorialeescluso la rilevanza diffamatoria della condotta contestata, assumendo che essanon si sarebbe esaurita nel commento «Senza parole», ma avrebbe incluso anchela condivisione dell’articolo pubblicato dalla testata online LoSpiffero.com, conconseguente effetto amplificativo della portata lesiva del contenuto divulgato.Sostiene, inoltre, che tale condotta avrebbe comportato, in capo all’imputato,l’assunzione dell’onere di verificarne previamente la veridicità, non essendoinvocabile il mero affidamento nella professionalità della fonte giornalistica.L’assunto non è condivisibile.La Corte territoriale ha esaminato la condotta nella sua complessivadimensione comunicativa, escludendo che il commento apposto dall’imputatofosse dotato di autonoma valenza offensiva e rilevando come la locuzione utilizzatanon contenesse alcuna attribuzione di fatti determinati, alcuna espressionedenigratoria né alcuna autonoma rappresentazione lesiva dell’altrui reputazione.Né risultano pertinenti al caso di specie i principi richiamati dal ricorrentesecondo cui espressioni formalmente dubitative, interrogative o allusive possonointegrare il delitto di diffamazione quando, per il loro contenuto insinuante osuggestivo, risultino idonee a ingenerare nei destinatari il convincimento dellaveridicità del fatto attribuito alla persona offesa, ovvero quando il ricorso a formelinguistiche ambigue o al condizionale costituisca mero espediente espressivofunzionale ad accreditare una notizia offensiva non verificata (Sez. 5, n. 8 del12/11/2019, dep. 2020, Parovel, Rv. 278318 - 01; Sez. 5, n. 41042 del17/06/2014, Scancarello, Rv. 260772 - 01; Sez. 5, n. 45910 del 04/10/2005,I richiamati arresti non risultano, infatti, conferenti rispetto alla fattispecie inesame, poiché entrambi presuppongono che l’autore della comunicazione abbiafatto proprio il contenuto asseritamente diffamatorio della notizia o abbiacomunque contribuito ad accreditarne la veridicità mediante autonomeaffermazioni valutative o assertive. Proprio tale presupposto è stato escluso dallaCorte di merito, la quale ha accertato che la locuzione «Senza parole» nonesprimeva alcuna adesione al contenuto dell’articolo né conteneva elementisuscettibili di rafforzarne la valenza lesiva.Assume, poi, rilievo decisivo l’accertamento compiuto dalla Corte territorialesecondo cui l’imputato non fu autore della notizia, né contribuì alla suaelaborazione o alla sua originaria diffusione, essendosi limitato, quale mero lettoredella notizia, a richiamare un contenuto già pubblicato da una testata giornalisticaonline. Non si tratta, pertanto, di affermare, in termini generali, l’irrilevanza penaledella condivisione di contenuti provenienti da terzi, bensì di rilevare che, nellaconcreta fattispecie, la Corte territoriale ha escluso la presenza di elementidimostrativi di una consapevole adesione dell’imputato al contenuto asseritamentediffamatorio dell’articolo o di una sua autonoma rielaborazione offensiva.Nel caso di specie, la mera condivisione del contenuto non è stata ritenutasufficiente a fondare la responsabilità per la diffusione della notizia asseritamentelesiva, in assenza di elementi dimostrativi di una consapevole adesionedell’imputato al contenuto asseritamente diffamatorio dell’articolo ovvero di unasua autonoma rielaborazione offensiva. Si tratta di valutazione che la Corteterritoriale ha motivatamente compiuto valorizzando, da un lato, la posizionedell’imputato quale mero lettore della notizia e, dall’altro, l’apparente attendibilitàdella notizia pubblicata dalla testata giornalistica online.3.2. Parimenti infondato è il motivo con il quale si deduce l’erroneoriconoscimento della scriminante del diritto di critica.Costituisce principio consolidato quello secondo cui l’esercizio del diritto dicritica presuppone la verità del fatto posto a base del giudizio valutativo ovverol’errore scusabile dell’autore sulla verità del relativo presupposto fattuale, oltre alrispetto dei requisiti della pertinenza e della continenza espressiva. In particolare,è stato affermato che l’esimente ricorre quando i fatti rappresentati siano verioppure quando l’autore sia fermamente e incolpevolmente convinto della loroveridicità, mentre il requisito della continenza attiene alle espressioni utilizzate, allessico impiegato e alle modalità espositive della critica (Sez. U, n. 37140 del30/05/2001, Galiero, Rv. 219651 - 01).Muovendo da tale premessa, la parte civile richiama il principio secondo cuinon può configurarsi l’esimente in presenza della diffusione di notizie offensivefalse o non adeguatamente verificate, nonché quello secondo cui il requisito dellapertinenza non può reputarsi integrato rispetto a fatti privi del requisito dellaverità, poiché una notizia falsa non soddisfa alcuna esigenza informativasocialmente apprezzabile.Si tratta di principi certamente condivisibili, ma non decisivi nella fattispeciein esame, poiché presuppongono che l’autore della comunicazione abbiaconsapevolmente accreditato il contenuto asseritamente diffamatorio della notiziaovvero abbia impiegato modalità espressive idonee a rafforzarne la portatainsinuante; presupposti che la Corte territoriale ha escluso con apprezzamento dimerito non manifestamente illogico.La Corte territoriale ha, infatti, escluso che il commento «Senza parole»veicolasse una autonoma attribuzione offensiva o implicasse una consapevoleadesione al contenuto asseritamente diffamatorio dell’articolo, né ha accertatol’esistenza di elementi tali da evidenziare, già al momento della pubblicazione,l’inattendibilità della fonte giornalistica.Per contro, il giudice di merito ha ravvisato la sussistenza di un ragionevoleaffidamento nella apparente attendibilità della notizia, valorizzando la provenienzadella stessa da una testata giornalistica online e l’assenza di elementiimmediatamente percepibili che ne evidenziassero l’inattendibilità, nonché il fatto,pacifico, che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente svolto l’attività di navigator.Tale conclusione risulta coerente con il principio secondo cui il diritto di criticaconserva efficacia scriminante quando l’autore sia incolpevolmente convinto dellaveridicità del fatto posto a base della valutazione critica in ragione delle fontiinformative utilizzate o di altre circostanze idonee a giustificare l’errore (Cass. civ.,Sez. 3, n. 19091 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).La valutazione che precede concerne esclusivamente il significato oggettivodella condotta contestata e l’operatività della scriminante del diritto di critica,prescindendo dall’ulteriore questione relativa alla dedotta permanenza del postdopo le contestazioni della persona offesa, profilo che attiene all’elementosoggettivo del reato e che viene autonomamente esaminato con riguardo al quartomotivo.Quanto al requisito della continenza, la sentenza impugnata si conformaall’orientamento secondo cui la relativa verifica deve essere compiuta alla luce delcomplessivo contesto comunicativo nel quale la condotta si colloca, dovendosivalutare se i toni utilizzati, ancorché aspri o polemici, risultino pertinenti al temaoggetto della discussione ovvero integrino una gratuita aggressione dell’altruireputazione (Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269093 - 01).Nello stesso solco interpretativo si colloca il principio secondo cui il diritto dicritica postula una forma espressiva funzionale alla manifestazione del dissenso enon trasmodante in un’aggressione gratuita e immotivata dell’altrui reputazione,pur non precludendo l’impiego di espressioni severe quando esse risultinonecessarie alla compiuta esternazione del giudizio critico (Sez. 5, n. 15089 del29/11/2019, dep. 2020, Rv. 279084 - 01).La più recente giurisprudenza ha inoltre chiarito che, nell’ambito dellecomunicazioni veicolate attraverso i social network, la continenza risultacertamente superata in presenza di espressioni aventi natura di attacco adhominem, umilianti o gratuitamente aggressive, tali da esporre il destinatario alpubblico disprezzo (Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 - 01).Orbene, la Corte territoriale ha escluso che la locuzione «Senza parole»possedesse una siffatta valenza offensiva, valorizzandone il contenuto generico,la mancanza di riferimenti denigratori alla persona offesa e l’assenza di espressioniidonee a trasmodare in una aggressione personale. Trattasi di apprezzamento dimerito congruamente motivato, non manifestamente illogico né fondato suerronea applicazione dei principi in tema di diritto di critica e, pertanto, noncensurabile nella presente sede di legittimità.3.3. Non è fondato neppure il motivo con il quale si deduce la violazionedell’obbligo di motivazione rafforzata.Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, il giudice d’appelloche riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna è tenuto a fornire unamotivazione puntuale e adeguata, idonea a dare razionale giustificazione deldiverso esito decisorio, attraverso l’individuazione delle linee portanti del proprioalternativo percorso argomentativo e la confutazione dei passaggi essenziali postia fondamento della decisione riformata (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep.2018, Troise, Rv. 272430 - 01). E, tuttavia, l’obbligo di motivazione rafforzata nonimplica una analitica e frammentaria confutazione di ciascuna proposizionecontenuta nella decisione riformata, essendo invece sufficiente l’esplicitazionedelle ragioni del dissenso sui punti decisivi della vicenda processuale.Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la sentenza impugnata risultapienamente conforme al canone motivazionale richiesto.Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale evidenzia, infatti,l’individuazione del nucleo decisivo della decisione di primo grado, costituitodall’attribuzione al commento «Senza parole» di una valenza rafforzativa dellaportata offensiva dell’articolo, nonché l’esplicitazione delle ragioni per le quali talepremessa ricostruttiva è stata ritenuta non condivisibile.La Corte di appello ha proceduto, quindi, ad una autonoma rivalutazione deglielementi reputati decisivi dal Tribunale, illustrando in modo puntuale le ragioni percui la relativa ricostruzione non appariva condivisibile e valorizzando, a tal fine, ilcontesto comunicativo della pubblicazione, la provenienza giornalistica dellanotizia, l’assenza di espressioni denigratorie e l’apparente attendibilità della notiziapubblicata dalla testata giornalistica online al momento della condivisione.Ne consegue che la pronuncia impugnata non si risolve in una meramenteassertiva contrapposizione rispetto alla decisione di primo grado, ma contiene unacompiuta rivalutazione degli elementi reputati decisivi dal Tribunale, esplicitandoin maniera puntuale le ragioni del dissenso e conformandosi, pertanto, ai principienunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza Troise e ribaditi dalla successivagiurisprudenza di legittimità.3.4. È infondato anche il quarto motivo.La parte civile deduce che [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato informato della falsità dellanotizia sin dal giorno della pubblicazione dell’articolo, avrebbe mantenuto il postaccessibile sino al maggio 2023, manifestando in tal modo la volontà di protrarrela diffusione del contenuto lesivo e il conseguente pregiudizio reputazionale.La censura non può essere condivisa.Va preliminarmente osservato che tanto la doglianza della parte civile quantoquella formulata dal Procuratore generale, di cui si dirà anche più avanti,Il capo di imputazione, infatti, individua il fatto contestato nella pubblicazionesul profilo Facebook dell’articolo in questione accompagnato dal commento «Senzaparole», condotta che si assume realizzata l’8 luglio 2022.Il reato contestato risulta, pertanto, integralmente riferito a tale pubblicazionee, secondo la prospettazione accusatoria, si sarebbe consumato nel momento dellasua diffusione sulla piattaforma social. È pertanto rispetto a tale condotta chedevono essere verificati tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo delreato.Non forma invece oggetto della contestazione l’ulteriore comportamentoconsistito nell’avere mantenuto il post accessibile dopo avere appreso dell’asseritafalsità della notizia.Ne consegue che la permanenza del contenuto online successivamente allecontestazioni della persona offesa non può essere valorizzata quale autonomacondotta diffamatoria né utilizzata per ridefinire il fatto contestato, ampliandone ilperimetro oltre i limiti segnati dall’imputazione.Tale circostanza può assumere rilievo soltanto nei limiti in cui vengaprospettata come elemento sintomatico riferibile alla condotta originariamentecontestata, ma non può trasformarsi in un distinto fatto generatore diresponsabilità penale.Va inoltre rilevato che neppure la giurisprudenza che ha riconosciuto rilevanzapenale al consapevole mantenimento online di contenuti diffamatori conduce adiverse conclusioni. È stato, infatti, affermato che il gestore di un blog puòrispondere dei contenuti offensivi pubblicati da terzi quando, acquisita conoscenzadella loro natura diffamatoria, li mantenga consapevolmente online consentendonel’ulteriore diffusione (Sez. 5, n. 12546 del 08/11/2018, dep. 2019, Amodeo, Rv.275995 - 01).Si tratta, tuttavia, di una fattispecie strutturalmente diversa da quella inesame, nella quale veniva in considerazione la posizione del soggetto cheamministrava uno spazio telematico proprio destinato ad ospitare contributi diterzi e che, pur avendo acquisito conoscenza della presenza di commentiobiettivamente offensivi, ne aveva consentito la permanenza e l’ulterioredivulgazione. Nel presente procedimento, invece, non viene in rilievo la gestionedi uno spazio destinato alla pubblicazione di contenuti di terzi né risulta contestatauna autonoma condotta di mantenimento online di contenuti diffamatori, maesclusivamente la pubblicazione dell’articolo giornalistico accompagnato dalcommento «Senza parole».In ogni caso, la doglianza muove dal presupposto che la condottaoriginariamente contestata fosse obiettivamente diffamatoria e che l’imputatoavesse fatto proprio il contenuto dell’articolo condiviso, presupposto che la Corteterritoriale ha escluso con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Come giàevidenziato, il giudice di appello ha infatti ritenuto che il commento «Senza parole»fosse privo di autonoma portata denigratoria e non esprimesse una consapevoleadesione al contenuto asseritamente diffamatorio della notizia, valorizzando altresìl’apparente attendibilità della fonte giornalistica dalla quale la notizia proveniva.Anche a voler ritenere accertata la dedotta permanenza del post dopo lacontestazione della persona offesa, tale circostanza non sarebbe dunque idonea,di per sé sola, a trasformare in penalmente rilevante una condotta che la Corte dimerito ha ritenuto priva di contenuto diffamatorio. Essa potrebbe, al più, assumererilievo sintomatico sul piano soggettivo ove fosse stata previamente accertata lanatura offensiva della comunicazione e la consapevole adesione dell’agente alcontenuto lesivo della notizia, accertamento che, nel caso di specie, la Corteterritoriale ha escluso con motivazione coerente e non manifestamente illogica.Neppure l’asserito errore percettivo relativo alla data dell’interventochiarificatore della persona offesa assume carattere decisivo. La relativa doglianzanon incide, infatti, sul nucleo argomentativo della decisione impugnata, fondatosull’esclusione della portata offensiva della condotta contestata e sullariconducibilità della stessa all’esercizio non eccedente del diritto di critica.4. È infondato anche il ricorso del Procuratore generale presso la Corte diappello di Torino.Le doglianze della parte pubblica ripropongono, nella sostanza, i medesimiprofili già esaminati con riguardo al ricorso della parte civile, concernenti il dedottodifetto di motivazione rafforzata, l’asserita sottovalutazione della portata offensivadel commento pubblicato dall’imputato, l’erroneo riconoscimento della scriminantedel diritto di critica e il rilievo attribuibile alla dedotta permanenza del post dopola contestazione della falsità della notizia da parte della persona offesa.Le censure non meritano accoglimento per le ragioni già esposte.La sentenza impugnata risulta, infatti, sorretta da motivazione puntuale eadeguata, conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in temadi riforma della decisione di primo grado, avendo la Corte territoriale individuatoil nucleo decisivo della pronuncia del Tribunale e dato conto delle ragioni per lequali la relativa ricostruzione non è stata ritenuta condivisibile.In particolare, il giudice di appello ha escluso che il commento «Senza parole»fosse dotato di una autonoma valenza offensiva ovvero implicasse unaconsapevole adesione dell’imputato al contenuto asseritamente diffamatoriodell’articolo condiviso, valorizzando il contesto comunicativo nel quale la condottasi era inserita, la provenienza della notizia da una testata giornalistica online el’apparente attendibilità della notizia pubblicata dalla testata giornalistica online almomento della condivisione.La Corte territoriale ha altresì accertato che l’imputato non ebbe alcun ruolonella formazione o nella originaria diffusione della notizia, essendosi limitato, qualemero lettore della notizia, a richiamare un contenuto già pubblicato da terzi,escludendo conseguentemente la sussistenza di elementi dimostrativi di unaconsapevole adesione al contenuto asseritamente diffamatorio dell’articolo o diuna sua autonoma rielaborazione offensiva.Parimenti immune da censure risulta il riconoscimento della scriminante deldiritto di critica, avendo la Corte di appello ravvisato la sussistenza di unragionevole affidamento nella apparente attendibilità della notizia e correttamenteescluso che la locuzione utilizzata dall’imputato eccedesse i limiti della continenzaespressiva, non emergendo profili di gratuita aggressione della reputazione dellapersona offesa né espressioni suscettibili di assumere il significato di attaccopersonale denigratorio.Quanto alla dedotta permanenza del post dopo le contestazioni della personaoffesa, la relativa questione è stata esaminata nel precedente paragrafo 3.4, le cuiargomentazioni devono intendersi integralmente richiamate, trattandosi delmedesimo profilo dedotto anche dal Procuratore generale.Va infine evidenziato che le deduzioni contenute nella memoria difensivadell’imputato, relative al difetto di interesse del Procuratore generaleall’impugnazione, non impongono una specifica statuizione in rito, restando larelativa questione assorbita dall’infondatezza nel merito del ricorso della partepubblica.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essererigettati, con condanna della parte civile [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 18/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28877/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris