CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46494/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, nonché la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, consistendo in una rivalutazione in punto di fatto, senza che emergano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente applicato il principio giurisprudenza in tema di connivenza non punibile e di incompatibilità tra l'ipotesi del concorso nella detenzione e il reato di favoreggiamento; rilevata la manifesta infondatezza del terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa con motivazione immune da censure (incompatibile con la gravità del fatto, consistita nell'introduzione in carcere di stupefacente mediante l'utilizzo di un drone); ritenuta la manifesta infondatezza dei restanti motivi, concernenti il riconoscimento delle attenuanti, stante l'insussistenza di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]