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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 31519/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Gaeta, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania in funzione di riesame, ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il diniego, pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari, in data 8 aprile 2021, della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, in atto a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato dei reati di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo K), [OSCURATO:PERSONA]' (capo U), [OSCURATO:PERSONA] (capo V), [OSCURATO:PERSONA] (capo W), reati commessi tra il 1990 ed il 1992, tutti pluriaggravati anche per essere stati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza l'indagato, per il tramite dei difensori,

V. Rizzo e F. Federico denunciando, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, 275, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., 111, 6 e 7 Cost. e vizio di motivazione.

L'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha confermato quella genetica, ha escluso soltanto la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per il capo K e quella di cui all'art. 71 del d.

Igs. n. 159 del 2011, quanto al capo V, recependo in toto quanto affermato dal Giudice.

Avverso detta ordinanza il ricorso per cassazione, proposto dall'indagato, è stato dichiarato inammissibile.

Quindi, a fronte dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari ha confermato, in sostanza, il provvedimento genetico, assumendo l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rimandando, quanto al rilevato elemento del decorso del tempo, alla motivazione già resa.

Anche il Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, si è riportato al proprio precedente provvedimento, ravvisando la sussistenza della doppia presunzione di esigenze cautelari e di sufficienza della misura più grave in esecuzione, senza che alcuno, quindi, a parere del ricorrente, abbia effettuato una valutazione delle argomentazioni devolute con l'istanza di revoca ex art. 299 cod. proc. pen. 2.1.

Si sostiene, invece, che, nella specie, ricorre una mera presunzione relativa e che non sussistono le esigenze cautelari perché i fatti risalgono ai primi anni '90, considerato, altresì, che Ercolano è detenuto dal 27 marzo 1994, in espiazione della pena dell'ergastolo.

Sicché il tempo dai fatti e l'epoca di applicazione della misura inciderebbero, affievolendole, sulle esigenze cautelari.Si sottolinea, inoltre, che in molteplici occasioni, il provvedimento adottato nei confronti dell'Ercolano di sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è stato annullato su istanza della difesa dal Tribunale di sorveglianza di Roma, specificando che era stato rilevato, con ordinanza n. 4812/2014 del Tribunale di sorveglianza, che mancavano elementi di fatto dimostrativi della capacità attuale di Ercolano di mantenere i rapporti con il sodalizio di appartenenza, così esprimendo un giudizio di pericolosità anche rispetto al pericolo di recidiva e alla capacità del condannato a mantenere rapporti con il sodalizio di appartenenza.

Tale elemento, a parere del ricorrente, sarebbe idoneo a vincere la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto costituisce un giudizio concreto, all'attualità, della personalità dell'imputato e in ordine alla mancanza di collegamenti all'esterno.

Né vi sarebbe, nell'ordinanza impugnata, alcuna motivazione circa elementi concreti ed attuali che caratterizzerebbero un pericolo di recidiva attuale.

2.2. Sotto altro profilo si sostiene che il provvedimento censurato non avrebbe considerato l'arco temporale trascorso tra le condotte contestate e l'epoca di applicazione della misura.

Invero, si rileva che anche nel regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vi è un onere di motivazione rafforzata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari quanto alla valutazione dell'elemento temporale, richiamando precedenti in termini.

Nel caso di specie, invece, mancherebbe del tutto la valutazione del cd. tempo silente tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura.

Non vi sarebbe, nel provvedimento censurato, alcun esame del requisito dell'attualità del pericolo concreto di reiterazione del reato.

Il provvedimento censurato, infatti, sul punto avrebbe soltanto fatto riferimento ad una pericolosità in re ipsa, tratta dalla posizione apicale rivestita da Ercolano nel sodalizio, prescindendo dai sottolineati elementi di segno contrario, quali la collocazione a circa trent'anni prima dei fatti, la revoca del provvedimento di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'assenza di ogni verifica della pericolosità all'attualità. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.

I. 1° aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto non è specifico e, comunque, è manifestamente infondato. 1.Circa l'attualità delle esigenze il ricorso non indica un elemento decisivo, trascurato dal Tribunale che, con motivazione corretta e non manifestamente illogico, si è invece richiamato, condividendole, alle valutazioni svolte sul punto nell'ordinanza di conferma della misura più grave della custodia in carcere, originariamente disposta.

Tale, infatti, non può reputarsi l'intervenuta decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma, il tempo trascorso dal fatto rispetto alla data di emissione dell'ordinanza a suo carico, il lungo periodo di detenzione sofferto, in parte anche in regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

Si tratta di elementi, debitamente esaminati e confutati con il provvedimento censurato, con motivazione non manifestamente illogica che, dunque, non risulta rivedibile in questa sede.

1.1. Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., si osserva che secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991 (ora art. 416 bis-1 cod.pen.), la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664).

Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare; sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112).

Inoltre, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati ex art. 7 del d.

I. n. 152 del 1991, convertito nella Legge n. 203 del 1991, secondo tale indirizzo ermeneutico, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236) tale non potendo considerarsi quello, neutro, del mero decorso del cd. tempo silente, dalla commissione del fatto.

A tale indirizzo si affianca il diverso orientamento che, invece, pretende per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738).

In ogni caso, va evidenziato che, secondo l'indirizzo interpretativo richiamato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi, di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.

Ciò in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). 1.2.Nel caso in esame, comunque, il Tribunale del riesame, sia pure con motivazione succinta, ma richiamando i contenuti del primo provvedimento adottato, ha valutato il cd. tempo silente intercorrente tra la data di commissione dei fatti e l'esecuzione della misura (risalente al 2020), escludendo che questo abbia potuto neutralizzare il menzionato pericolo di recidiva, reputato adeguatamente assicurato esclusivamente con la misura di maggior rigore.

Si è, infatti, sottolineato il dato significati della storia criminale di Ercolano, raggiunto, medio tempore, da condanne irrevocabili per associazione mafiosa e omicidi, in numero di 16, (n.d.r.: alcuni commessi anche dopo quelli per i quali si procede fino al 1997) il ruolo apicale dal predetto rivestito nella famiglia di cosa nostra, denominata clan [OSCURATO:PERSONA], oltre all'intrinseca, estrema gravità della condotta contestata relativa a quattro omicidi.

Rispetto a tali dati con ragionamento privo di illogicità manifesta è stato escluso il rilievo dello status detentionis in atto per altra causa o il provvedimento adottato, sulla base di differenti presupposti, di revoca del regime detentivo differenziato in atto a carico dell'Ercolano per lungo tempo.

Sul primo punto, si evidenzia, come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nelle richieste scritte, che la giurisprudenza di questa Corte reputa che lo stato di detenzione, per altra causa, anche in virtù di una condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, del destinatario dì una misura custodiale non sia in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, quale il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; con massime conformi: n. 48881 del 2013, Rv. 258066; Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Persuka, Rv. 270535).

In relazione al secondo punto, invero, si osserva che è stato rilevato come anche la sottoposizione in atto, nei confronti dell'indagato, del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non sia ex se ostativa all'apprezzamento delle esigenze cautelari e, specialmente, di quella prevista all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., in quanto il predetto regime, che consiste, essenzialmente, nella sospensione delle regole di trattamento al fine di recidere i collegamenti del detenuto con sodalizi criminali operanti all'esterno del circuito penitenziario, non impedisce contatti intersoggettivi, come tali potenzialmente forieri di occasioni di reiterazione del reato (Sez. 5, n. 12094 del 20/01/2021, Rv. 280813).

Dunque, a contrario, va ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale che ha ritenuto che la revoca di detto peculiare regime non possa, in sé, rappresentare elemento di recisione di ogni legame con il sodalizio di riferimento dell'indagato sottoposto a misura cautelare detentiva. 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, valutati i profili di colpa in relazione alla causa di inammissibilità rilevata, nella misura determinata equitativamente, in favore della Cassa delle ammende.

2.1. Consegue, inoltre, la disposizione degli adempimenti a cura della Cancelleria a mente dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Can

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Gaeta, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania in funzione di riesame, ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il diniego, pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari, in data 8 aprile 2021, della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, in atto a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato dei reati di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo K), [OSCURATO:PERSONA]' (capo U), [OSCURATO:PERSONA] (capo V), [OSCURATO:PERSONA] (capo W), reati commessi tra il 1990 ed il 1992, tutti pluriaggravati anche per essere stati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza l'indagato, per il tramite dei difensori, V. Rizzo e F. Federico denunciando, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, 275, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., 111, 6 e 7 Cost. e vizio di motivazione. L'ordinanza del Tribunale del riesame, che ha confermato quella genetica, ha escluso soltanto la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per il capo K e quella di cui all'art. 71 del d. Igs. n. 159 del 2011, quanto al capo V, recependo in toto quanto affermato dal Giudice. Avverso detta ordinanza il ricorso per cassazione, proposto dall'indagato, è stato dichiarato inammissibile. Quindi, a fronte dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari ha confermato, in sostanza, il provvedimento genetico, assumendo l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rimandando, quanto al rilevato elemento del decorso del tempo, alla motivazione già resa. Anche il Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, si è riportato al proprio precedente provvedimento, ravvisando la sussistenza della doppia presunzione di esigenze cautelari e di sufficienza della misura più grave in esecuzione, senza che alcuno, quindi, a parere del ricorrente, abbia effettuato una valutazione delle argomentazioni devolute con l'istanza di revoca ex art. 299 cod. proc. pen. 2.1. Si sostiene, invece, che, nella specie, ricorre una mera presunzione relativa e che non sussistono le esigenze cautelari perché i fatti risalgono ai primi anni '90, considerato, altresì, che Ercolano è detenuto dal 27 marzo 1994, in espiazione della pena dell'ergastolo. Sicché il tempo dai fatti e l'epoca di applicazione della misura inciderebbero, affievolendole, sulle esigenze cautelari.Si sottolinea, inoltre, che in molteplici occasioni, il provvedimento adottato nei confronti dell'Ercolano di sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è stato annullato su istanza della difesa dal Tribunale di sorveglianza di Roma, specificando che era stato rilevato, con ordinanza n. 4812/2014 del Tribunale di sorveglianza, che mancavano elementi di fatto dimostrativi della capacità attuale di Ercolano di mantenere i rapporti con il sodalizio di appartenenza, così esprimendo un giudizio di pericolosità anche rispetto al pericolo di recidiva e alla capacità del condannato a mantenere rapporti con il sodalizio di appartenenza. Tale elemento, a parere del ricorrente, sarebbe idoneo a vincere la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto costituisce un giudizio concreto, all'attualità, della personalità dell'imputato e in ordine alla mancanza di collegamenti all'esterno. Né vi sarebbe, nell'ordinanza impugnata, alcuna motivazione circa elementi concreti ed attuali che caratterizzerebbero un pericolo di recidiva attuale. 2.2. Sotto altro profilo si sostiene che il provvedimento censurato non avrebbe considerato l'arco temporale trascorso tra le condotte contestate e l'epoca di applicazione della misura. Invero, si rileva che anche nel regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vi è un onere di motivazione rafforzata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari quanto alla valutazione dell'elemento temporale, richiamando precedenti in termini. Nel caso di specie, invece, mancherebbe del tutto la valutazione del cd. tempo silente tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura. Non vi sarebbe, nel provvedimento censurato, alcun esame del requisito dell'attualità del pericolo concreto di reiterazione del reato. Il provvedimento censurato, infatti, sul punto avrebbe soltanto fatto riferimento ad una pericolosità in re ipsa, tratta dalla posizione apicale rivestita da Ercolano nel sodalizio, prescindendo dai sottolineati elementi di segno contrario, quali la collocazione a circa trent'anni prima dei fatti, la revoca del provvedimento di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'assenza di ogni verifica della pericolosità all'attualità. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d. I. 1° aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto non è specifico e, comunque, è manifestamente infondato. 1.Circa l'attualità delle esigenze il ricorso non indica un elemento decisivo, trascurato dal Tribunale che, con motivazione corretta e non manifestamente illogico, si è invece richiamato, condividendole, alle valutazioni svolte sul punto nell'ordinanza di conferma della misura più grave della custodia in carcere, originariamente disposta. Tale, infatti, non può reputarsi l'intervenuta decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma, il tempo trascorso dal fatto rispetto alla data di emissione dell'ordinanza a suo carico, il lungo periodo di detenzione sofferto, in parte anche in regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Si tratta di elementi, debitamente esaminati e confutati con il provvedimento censurato, con motivazione non manifestamente illogica che, dunque, non risulta rivedibile in questa sede. 1.1. Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari in relazione a reati per i quali vige la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 cod. proc. pen., si osserva che secondo un primo indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991 (ora art. 416 bis-1 cod.pen.), la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo, invece, richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari, insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si tratta di presunzione superabile soltanto dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare; sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il mero riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112). Inoltre, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti aggravati ex art. 7 del d. I. n. 152 del 1991, convertito nella Legge n. 203 del 1991, secondo tale indirizzo ermeneutico, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236) tale non potendo considerarsi quello, neutro, del mero decorso del cd. tempo silente, dalla commissione del fatto. A tale indirizzo si affianca il diverso orientamento che, invece, pretende per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che, ove intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice motivi puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). In ogni caso, va evidenziato che, secondo l'indirizzo interpretativo richiamato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi, di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. Ciò in quanto il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). 1.2.Nel caso in esame, comunque, il Tribunale del riesame, sia pure con motivazione succinta, ma richiamando i contenuti del primo provvedimento adottato, ha valutato il cd. tempo silente intercorrente tra la data di commissione dei fatti e l'esecuzione della misura (risalente al 2020), escludendo che questo abbia potuto neutralizzare il menzionato pericolo di recidiva, reputato adeguatamente assicurato esclusivamente con la misura di maggior rigore. Si è, infatti, sottolineato il dato significati della storia criminale di Ercolano, raggiunto, medio tempore, da condanne irrevocabili per associazione mafiosa e omicidi, in numero di 16, (n.d.r.: alcuni commessi anche dopo quelli per i quali si procede fino al 1997) il ruolo apicale dal predetto rivestito nella famiglia di cosa nostra, denominata clan [OSCURATO:PERSONA], oltre all'intrinseca, estrema gravità della condotta contestata relativa a quattro omicidi. Rispetto a tali dati con ragionamento privo di illogicità manifesta è stato escluso il rilievo dello status detentionis in atto per altra causa o il provvedimento adottato, sulla base di differenti presupposti, di revoca del regime detentivo differenziato in atto a carico dell'Ercolano per lungo tempo. Sul primo punto, si evidenzia, come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nelle richieste scritte, che la giurisprudenza di questa Corte reputa che lo stato di detenzione, per altra causa, anche in virtù di una condanna definitiva alla pena dell'ergastolo, del destinatario dì una misura custodiale non sia in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, quale il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498; con massime conformi: n. 48881 del 2013, Rv. 258066; Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Persuka, Rv. 270535). In relazione al secondo punto, invero, si osserva che è stato rilevato come anche la sottoposizione in atto, nei confronti dell'indagato, del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non sia ex se ostativa all'apprezzamento delle esigenze cautelari e, specialmente, di quella prevista all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., in quanto il predetto regime, che consiste, essenzialmente, nella sospensione delle regole di trattamento al fine di recidere i collegamenti del detenuto con sodalizi criminali operanti all'esterno del circuito penitenziario, non impedisce contatti intersoggettivi, come tali potenzialmente forieri di occasioni di reiterazione del reato (Sez. 5, n. 12094 del 20/01/2021, Rv. 280813). Dunque, a contrario, va ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale che ha ritenuto che la revoca di detto peculiare regime non possa, in sé, rappresentare elemento di recisione di ogni legame con il sodalizio di riferimento dell'indagato sottoposto a misura cautelare detentiva. 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, valutati i profili di colpa in relazione alla causa di inammissibilità rilevata, nella misura determinata equitativamente, in favore della Cassa delle ammende. 2.1. Consegue, inoltre, la disposizione degli adempimenti a cura della Cancelleria a mente dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Can
Sentenza Cassazione n. 31519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris