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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23291/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23453/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (C.F. e P.I.: 02708140641), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 420/2/2020 emessa dalla CTR Campania in data 15/01/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno ricorso avverso l'avviso di pagamento e irrogazione sanzioni, notificato il 26/1/2018, con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le aveva irrogato, per il mancato pagamento dell'accise nel mese di dicembre 2017, l'indennità di mora del 6% prevista dall'art. 3, comma 4, d.lvo 504/95 e la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lvo 472/97 del 30%, oltre al pagamento degli interessi.

2. La CTP rigettava il ricorso, rilevando che la notifica dell'avviso era stata regolarmente eseguita e la contribuente non aveva proposto la domanda di rateizzo entro il termine di scadenza del pagamento dell'accise.

3. Sull'impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello, ribadendo la validità della notifica e la regolarità dell'impugnato atto, non avendo il contribuente tempestivamente provveduto a proporre istanza di rateizzo.

4. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 7 e 36 d.lvo 546/1992; si sostiene la nullità della sentenza per avere la CTR totalmente omesso di valutare il secondo motivo di impugnazione sollevato con il ricorso e riproposto con atto di appello, con cui si lamentava l'illegittimità della irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 d.lvo 471/97, perché cumulata con l'indennità di mora del 6°/o prevista dall'art. 3, comma 4, del d.lvo 504/95.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 7 e 36 d.lvo 546/1992; per avere la CTR totalmente omesso di valutare il terzo motivo di impugnazione sollevato con il ricorso e riproposto con l'atto di appello, con cui si censurava la sentenza di primo grado per non aver rilevato, in relazione alla sanzione irrogata, la violazione del principio di proporzionalità tra sanzione irrogata e la condotta posta in essere dal contribuente, così come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e da quella nazionale.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati sotto il profilo della ragione più liquida costituita dalla nullità della sentenza per carenza di motivazione sul vizio denunciato anche con riferimento alle norme violate (artt. 132 c.p.c. e 36 d.lvo 546/92).

3.1. E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

E' stato altresì precisato (in termini, Cass.n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass n. 2876/2017).

3.2. Come si evince dagli estratti dell'atto di appello riprodotti nel corpo del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, il contribuente ha mosso specifiche e puntuali censure alla sentenza di primo grado per non aver rilevato l'illegittimità della irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 d.lvo 471/97, siccome erroneamente cumulata con l'indennità di mora del 6% prevista dall'art. 3, comma 4, del d.lvo 504/95, e, in relazione alla sanzione irrogata, per avere violato il principio di proporzionalità tra la sanzione e la condotta posta in essere dal contribuente.

3.3. I giudici di secondo grado, pur dando atto, nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, della eccezione di illegittimità del cumulo delle sanzioni con gli interessi di mora, hanno reso una motivazione sostanzialmente sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado, limitandosi ad esplicitare le ragioni circa validità della notifica e la improponibilità dell'istanza di rateizzazione proposta dal contribuente, senza in alcun modo occuparsi delle questioni concernenti la legittimità del cumulo tra sanzioni e interessi e della riduzione o esclusione della sanzione per effetto dell'esimente della buona fede del contribuente.

3.4. Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 clIvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza.4.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23453/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SA), alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (C.F. e P.I.: 02708140641), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 420/2/2020 emessa dalla CTR Campania in data 15/01/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno ricorso avverso l'avviso di pagamento e irrogazione sanzioni, notificato il 26/1/2018, con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le aveva irrogato, per il mancato pagamento dell'accise nel mese di dicembre 2017, l'indennità di mora del 6% prevista dall'art. 3, comma 4, d.lvo 504/95 e la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lvo 472/97 del 30%, oltre al pagamento degli interessi. 2. La CTP rigettava il ricorso, rilevando che la notifica dell'avviso era stata regolarmente eseguita e la contribuente non aveva proposto la domanda di rateizzo entro il termine di scadenza del pagamento dell'accise. 3. Sull'impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettava l'appello, ribadendo la validità della notifica e la regolarità dell'impugnato atto, non avendo il contribuente tempestivamente provveduto a proporre istanza di rateizzo. 4. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 7 e 36 d.lvo 546/1992; si sostiene la nullità della sentenza per avere la CTR totalmente omesso di valutare il secondo motivo di impugnazione sollevato con il ricorso e riproposto con atto di appello, con cui si lamentava l'illegittimità della irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 d.lvo 471/97, perché cumulata con l'indennità di mora del 6°/o prevista dall'art. 3, comma 4, del d.lvo 504/95. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., 7 e 36 d.lvo 546/1992; per avere la CTR totalmente omesso di valutare il terzo motivo di impugnazione sollevato con il ricorso e riproposto con l'atto di appello, con cui si censurava la sentenza di primo grado per non aver rilevato, in relazione alla sanzione irrogata, la violazione del principio di proporzionalità tra sanzione irrogata e la condotta posta in essere dal contribuente, così come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e da quella nazionale. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati sotto il profilo della ragione più liquida costituita dalla nullità della sentenza per carenza di motivazione sul vizio denunciato anche con riferimento alle norme violate (artt. 132 c.p.c. e 36 d.lvo 546/92). 3.1. E' ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E' stato altresì precisato (in termini, Cass.n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass n. 2876/2017). 3.2. Come si evince dagli estratti dell'atto di appello riprodotti nel corpo del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, il contribuente ha mosso specifiche e puntuali censure alla sentenza di primo grado per non aver rilevato l'illegittimità della irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 d.lvo 471/97, siccome erroneamente cumulata con l'indennità di mora del 6% prevista dall'art. 3, comma 4, del d.lvo 504/95, e, in relazione alla sanzione irrogata, per avere violato il principio di proporzionalità tra la sanzione e la condotta posta in essere dal contribuente. 3.3. I giudici di secondo grado, pur dando atto, nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, della eccezione di illegittimità del cumulo delle sanzioni con gli interessi di mora, hanno reso una motivazione sostanzialmente sovrapponibile a quella della sentenza di primo grado, limitandosi ad esplicitare le ragioni circa validità della notifica e la improponibilità dell'istanza di rateizzazione proposta dal contribuente, senza in alcun modo occuparsi delle questioni concernenti la legittimità del cumulo tra sanzioni e interessi e della riduzione o esclusione della sanzione per effetto dell'esimente della buona fede del contribuente. 3.4. Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 clIvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza.4. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle s
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