Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02831/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 23/01/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 19/04/2021 del Tribunale di Velletri, che lo aveva condannato per il reato di truffa.

2. Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta in Cancelleria rimessione di querela ritualmente accettata. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen..

Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante.

La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata.

Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva.

Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.

Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 23/01/2023 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 19/04/2021 del Tribunale di Velletri, che lo aveva condannato per il reato di truffa. 2. Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta in Cancelleria rimessione di querela ritualmente accettata. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processu
Sentenza Cassazione n. 02831/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris