CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23706/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale la Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e deduceche il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso per il caso di più condanne per reati associativi ed erroneamente ritenuto l’esistenza di associazioni diverse, contraddittoriamente affermando che si trattava di «gruppi operanti quali compagini interne della più ampia associazione comunemente denominata sacra corona unita»; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con l’articolata motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego; ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, con una minuziosa analisi delle sentenze di merito, che l’indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo escludeva – anche alla stregua del lungo tempo trascorso tra le due contestazioni – la medesimezza del disegno criminoso; considerato che il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo del principio espresso in sede di legittimità secondo cui, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose e che, nel caso che ci occupa, Lanzillotto è stato ritenuto partecipe di due associazioni con contestazioni cd chiuse, l’una sino a giugno 2003, l’altra da gennaio 2012 fino al 31 luglio 2014, con un periodo intermedio decennale in merito al quale il ricorso è totalmente silente, oltre che a-specifico nell’avversare l’articolata motivazione del Giudice dell’esecuzione come sunteggiata; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil