CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 17223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628, commi secondo e terzo n. 3 bis, 625, comma primo n. 2 e 582, 585 e 576 comma 1 n. 1 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena applicata, che sarebbe diversa da quella concordata, e alla nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato. 1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti. Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati. Il particolare procedimento di cui all'art.599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se í motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo". Il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti ovvero attenuanti e anche circa la quantificazione della pena finale, diversa da quella concordata. 1.1. Nel caso di specie la Corte territoriale, dopo una prima richiesta poi modificata, ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, ragione questa per la quale non è consentita alcuna ulteriore censura sul punto. 1.2. La doglianza circa l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, che non risulta essere stata dedotta in appello né eccepita nel corso del giudizio di secondo grado dal difensore di fiducia presente, non è consentita. A fronte del rito celebrato, nel corso del quale vi è stata una espressa rinuncia a tutte le questioni diverse dalla quantificazione della pena così come concordata tra le parti, infatti, ogni ulteriore censura risulta preclusa ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La circostanza, che al giudizio di appello abbia partecipato il difensore munito di procura speciale (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), poi, impone di ritenere superata ogni questione circa la validità e l'effettiva conoscenza dell'imputato del processo, celebrato e concluso con una espressa manifestazione di volontà resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA