Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34844/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Dall'Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 6 maggio 2019, adottata su istanza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con la quale è stata disposta la rettifica della sentenza della Corte d'appello di Napoli, del 25 febbraio 2011, irrevocabile in data 8 marzo 2012, in ordine alla già disposta confisca dell'immobile sito in Giugliano in Campania, alla via Trenga n. 32, in danno di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 12-sexies Legge n. 356 del 1992.

1.1. La Corte territoriale riprende gli argomenti di cui al provvedimento adottato in data 6 maggio 2019, con il quale, in parziale accoglimento dell'istanza, si estendeva la confisca dell'immobile di proprietà del Cicala, disposta con la sentenza irrevocabile in esecuzione, alla proprietà superficiaria di mq. 503 (fl. 39, p.11a 56 NCT Comune di Giugliano) nonché alla proprietà superficiaria di mq. 485 (fl. 39, p.11a 109 Comune di Giugliano), rigettando nel resto le istanze.

La confisca, disposta ai sensi dell'art. 12-sexies cit., aveva ad oggetto la proprietà superficiaria del bene immobile sito nel Comune di Giugliano in Campania, identificato dai dati catastali fl. 39, p.11a 87, intestato a Cicala, rivelatosi, in sede di sopralluogo, in data 30 aprile 2014, invece che un fabbricato rurale, una lussuosa villa con piscina in uso al medesimo Cicala, estesa per oltre 250 mq. di cui alla indicata p.11a 87, alla proprietà superficiaria di mq. 503 (fl. 39, p.11a 56 NCT Comune di Giugliano) e alla proprietà superficiaria di mq. 485 (fl. 39, p.11a 109 Comune di Giugliano) alla prima contigue, particelle tutte oggetto di dissequestro, come quella n. 87, adottato il 10 ottobre 2007.

La Corte d'appello ha accolto l'istanza di rettifica, respingendo, invece, quella di costituzione di servitù di passaggio sull'unica via di accesso alla villa, passante sulle particelle, sempre appartenenti a Cicala, n. 109, 110,

89. Si è sostenuto che il provvedimento ablatorio riguardava il bene immobile, cioè il fabbricato rurale (o la lussuosa villa, poi realizzata), provvedimento, dunque, non limitato alla p.11a 87, indicata nella sentenza che aveva disposto la confisca, al solo fine della corretta identificazione del bene in sé costituito, invero, dal fabbricato rurale come, poi, trasformato.

Il provvedimento censurato ha considerato la rettifica atto dovuto, in quanto detto immobile coincide, all'attualità, come accertato con sopralluogo dell'Agenzia e con consulenza di parte, con una villa e altre pertinenze, che si estendono senza soluzione di continuità, alle indicate particelle, sulle quali, quindi, si è considerata estesa la confisca, sia pure nei limiti della proprietà superficiaria.

Veniva, infine, rigettata la richiesta di revoca della confisca, proposta dalla difesa, sul presupposto che non si tratterebbe di villa lussuosa, ritenendo la tesi difensiva contraddetta dall'esame dei rilievi fitografici in atti.

Con il provvedimento emesso da ultimo, la Corte territoriale ha evidenziato che si è trattato non dell'esercizio di un potere di confisca espletato ex novo, al di fuori dei limiti consentiti e del criterio di proporzionalità.

Si è precisato che, invece, la rettifica attiene a pertinenze del bene originariamente indicato, rispetto a quest'ultimo da considerare inscindibili, che costituiscono (in quanto recinzione, cortile e piscina) un unicum rispetto al manufatto e che, dunque, sono parti della già disposta confisca dell'immobile, ivi inserite a pieno titolo, così rettificando il provvedimento originario che, per mero errore materiale, non le comprendeva.

2. Cicala ricorre, avverso la descritta ordinanza per il tramite del difensore, avv.

A. D'Alterio, denunciando quattro vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge per vizio di motivazione nella forma della mancanza assoluta.

La Corte d'appello ha respinto la richiesta di costituzione della servitù di passaggio, in quanto reputata attività di competenza del giudice civile, perché costitutiva di diritto reale su proprietà altrui.

Si utilizza, invece, il rimedio della rettifica della sentenza irrevocabile, per modificare, in sostanza, il giudicato penale attraverso un procedimento definito arbitrario, comunque non consentito in quanto è stato adottato un provvedimento, di competenza del giudice civile, al quale la difesa, con memoria depositata, aveva chiesto la trasmissione degli atti.

Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame aveva disposto la revoca del sequestro delle p.11e n. 56 e 109 in quanto il terreno aveva origine lecita, mentre per quella n. 87 si era mantenuto prima il sequestro e, poi, si era disposta la confisca, sul presupposto che, trattandosi di fabbricato rurale trasformato con proventi illeciti, era venuta meno l'originaria liceità del terreno, disponendo la confisca, pertanto, limitata alla proprietà superficiaria.

Quindi, a parere del ricorrente, non risulta indifferente il richiamo che la sentenza di condanna opera al numero della particella catastale, posto che si tratta di consistenza che esisteva già al momento del sequestro, non accertata soltanto a seguito del sopralluogo del 2014, di cui, quindi, il Tribunale del riesame al momento della decisione, aveva tenuto conto.Rispetto alle particelle n. 56 e 109, per il ricorrente, invece, mancherebbe ogni accertamento della sproporzione tra la trasformazione di queste e i redditi del condannato.

Peraltro, mancando manufatti fuori terra, alla confisca della proprietà superficiaria corrisponderebbe quella dei terreni già ritenuti, in sede di riesame, di provenienza lecita.

Infine, si evidenzia che, con la confisca, viene meno il vincolo di pertinenzialità tra la villa, la corte e la piscina, con conseguente necessità di restituire i manufatti al ricorrente. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2908 in relazione agli artt. 938 e 818 cod. civ.

La Corte d'appello, nel provvedere con la rettifica richiesta, ha esteso il vincolo pertinenziale tra le particelle e l'abitazione insistente su quella n. 87, così operando in modo inammissibile, in luogo del giudice civile in quanto si adotta un provvedimento, costitutivo di diritto reale su bene altrui (pII. n. 109 e 56 di proprietà di Cicala) come per l'istituto dell'accessione invertita.

La proprietà dei fondi, nel caso al vaglio, anche con riferimento alla pila n. 87, è rimasta in capo al Cicala, avendo il provvedimento di sequestro, prima, e quello di confisca poi, ad oggetto soltanto la proprietà del fabbricato insistente sulla particella n. 87, mentre le due p.11e n. 109 e 56 non sono state né sequestrate né confiscate. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 12-sexies Legge n. 356 del 1992.

La confisca, ai sensi della norma citata, è subordinata all'accertamento della sproporzione tra il bene ed il patrimonio del condannato, sempre che non se ne dimostri la legittima provenienza.

Nella specie, i terreni sono di provenienza legittima mentre la proprietà superficiaria è stata confiscata perché reputata non proporzionata ai redditi di Cicala.

Questo, però, solo in relazione alla villa sita sulla p.11a n. 87, mentre alcun accertamento risulta svolto per le altre due p.11e. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 666 e 674 cod. proc. pen.

La confisca può essere disposta dal giudice dell'esecuzione, purché si tratti di beni già individuati in sede di cognizione e, preferibilmente, già sequestrati, senza estendere l'intervento del giudice della esecuzione a verifiche e decisioni sulla confisca non svolte in sede di cognizione.

Nella specie, la sentenza è divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2012 e si chiede la confisca sulla base degli esiti di un sopralluogo, svolto nel 2014, in assenza di accertamenti sulla proporzionalità e provenienza del bene, in quanto / 4 / /5 mai svolti e che, comunque, a parere del ricorrente, esorbiterebbe dai poteri propri del giudice dell'esecuzione. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, M. Dall'Olio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile.

La censura è generica posto che prospetta vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza assoluta ma, in definitiva, finisce per muovere al provvedimento emesso dalla Corte d'appello in sede di opposizione, le medesime censure che erano state devolute in relazione a quello adottato, su richiesta dell'Agenzia, con il quale è stata disposta la rettifica.

Le argomentazioni svolte dal ricorrente, in ogni caso, non si confrontano puntualmente e non sono direttamente collegate, quali specifici rilievi critici, al dato di cui alla motivazione del provvedimento censurato secondo il quale i manufatti, di cui alle p.11e n. 109 e n. 56, sono stati considerati pertinenze rispetto all'immobile oggetto della confisca come già in origine disposta, costituendo rispetto a quest'ultimo un unicum edilizio non scindibile.

Osserva, poi, il Collegio che il provvedimento adottato attiene ad un caso peculiare, in cui già all'atto del sequestro, poi annullato dal Tribunale del riesame quanto alla proprietà del terreno, il manufatto su questo costruito, oggetto di confisca, aveva la consistenza constatata all'esito del sopralluogo svolto nel 2014.

In definitiva, la rettifica è consistita nel prendere atto e correggere il dispositivo, adottato in sede di cognizione, nel senso di chiarire che l'immobile, la cui proprietà superficiaria è stata ablata, occupa non soltanto la particella n. 87, ma anche determinate estensioni (e soltanto quelle, come è chiaro dallo iussum dell'ordinanza opposta) delle due particelle finitime. 2.11 secondo motivo è infondato.

Invero risulta che la Corte territoriale, con la disposta rettifica, si è limitata a precisare l'entità del vincolo pertinenziale, specificando che l'abitazione, oggetto prima di sequestro e poi di confisca, si estende anche in relaziona a manufatti che ne rappresentano pertinenza, insistenti su altre particelle, rispetto a quella n. 87 citata nell'originario provvedimento, limitandosi così ad una mera specificazione della consistenza del manufatto già ablato (fabbricato rurale, poi divenuto la villa con altri manufatti annessi), indicandolo nel suo complesso, 9). comprensivo delle pertinenze, senza incidere sulla titolarità dei fondi di cui alle tre particelle in questione.

Si tratta di provvedimento, quindi, senz'altro consentito in quanto correzione dell'errore materiale a modifica del provvedimento emesso in sede di cognizione, onde integrare soltanto con elementi che necessariamente ne dovevano far parte e con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi, l'originario dispositivo di confisca, senza alcun esercizio di un potere discrezionale (cfr. Sez. 1, n. 30483 del 06/05/2010, Madonia, Rv. 248316; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Olivieri, Rv. 225898: nella prima pronuncia, fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la integrazione di un decreto di sequestro e successiva confisca di una porzione di terreno emesso nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, con la quale si era prevista l'estensione dei relativi effetti all'intero fabbricato su di esso edificato, rilevando che tale intervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solo una descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso bene). 3.11 terzo motivo è inammissibile.

La prospettata critica è generica posto che il provvedimento esclude che si sia trattato di una nuova disposizione di confisca, ma qualifica il provvedimento adottato quale rettifica di un mero errore svolto nell'indicazione delle particelle sulle quali insisteva il bene immobile, già oggetto di confisca, specificando che questo deve essere considerato comprensivo delle pertinenze.

In ogni caso la confisca è consentita in presenza dei presupposti di legge e, nel caso in esame, evidentemente è stata acclarata, quanto al requisito della sproporzione rispetto alle condizioni di reddito del titolare del bene, già con la sentenza che l'ha disposta, rispetto al manufatto rurale sequestrato, disposizione non contestata specificamente dal ricorrente e, comunque, sul punto divenuta irrevocabile.

Del resto, non vi è, a maggior ragione, alcuna censura da poter muovere rispetto a detto requisito, in relazione alla realizzazione di opere (villa, piscina, corte, recinzione) che presentano, rispetto al bene ablato (fabbricato rurale) senz'altro una consistenza di maggior valore, se soltanto si considera che il bene viene descritto come lussuosa villa, oltre al completamento inscindibile di questa rappresentato dalle descritte pertinenze.

4. Il quarto motivo è infondato.

È noto il principio affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 22820 del 12/04/2019, Panfili, Rv. 276192), richiamato dal ricorrente a pag. 12 del ricorso, secondo il quale la confisca prevista dall'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, (ora art. 240-bis cod. pen.) può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo in relazione alle disponibilità del condannato già individuate nel giudizio di cognizione, in quanto la sua estensione ai beni acquistati successivamente contrasterebbe con i principi generali che regolano le attribuzioni di tale giudice e vanificherebbe ogni distinzione tra la disciplina di tale tipo di confisca e quella della confisca di prevenzione (nel caso all'esame della Corte di legittimità, il giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di confisca, ex art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992, avanzata dal pubblico ministero sulla base di indagini patrimoniali successive alla definizione del giudizio).

Nella motivazione della decisione è stato osservato che nelle ipotesi segnate dalla promozione, in sede esecutiva, di investigazioni che conducano all'individuazione di cespiti non attinti nel corso dell'accertamento giurisdizionale dei reati addebitati al soggetto coinvolto, non si ci muove nella sfera delle funzioni del giudice dell'esecuzione compatibili con l'integrazione di una decisione che avrebbe potuto investire presupposti già tracciati secondo le prospettazioni preesistenti, ma [...] si avviano non previste indagini patrimoniali dando impulso a iniziative meramente esplorative che non hanno una reale continuità con la cognizione, agganciandosi invece senza alcuna preclusione di carattere temporale soltanto alla qualifica del soggetto dovuta alla condanna.

La possibilità della confisca in tali ipotesi, secondo la pronuncia in esame, non solo contrasta con i principi generali che regolano le attribuzioni del giudice dell'esecuzione, ma anche aprirebbe la strada ad un'abnormità funzionale derivante dall'inosservanza dell'ordine normativamente assegnato allo sviluppo del rapporto processuale secondo le previsioni in materia di indagini rimesse al Pubblico ministero ai fini delle sue richieste al giudice senza possibilità di regressione alle fasi esaurite.

Ne discende che l'ammissione delle verifiche e dei poteri decisionali di sequestro e confisca in sede di esecuzione, dunque, va circoscritta a quelle disponibilità la cui individuazione, pur in mancanza di tutti i dati identificativi, risulti già in sede di cognizione, non potendosi spingere le indagini dopo il passaggio in giudicato ad accertamenti di carattere inedito del tutto estranei all'ambito della cognizione.

Altro indirizzo (Sez. 1, n. 43483 del 4 giugno 2021, non massimata) ha affermato che l'art. 240-bis, primo comma, cod. pen. prevede che la confisca sia sempre disposta nel caso di condanna o applicazione di pena su richiesta per taluno dei reati ivi elencati, e di ricorrenza degli ulteriori presupposti previsti dalla norma (titolarità o disponibilità dei beni in capo al condannato, sproporzione del loro valore rispetto al reddito dichiarato o alla sua attività economica, omessa giustificazione della provenienza lecita), tra i quali non rientra l'individuazione del bene da confiscare nell'ambito del procedimento di cognizione, apprezzando l'avverbio «sempre» , in relazione al disposto dell'art.183-quater disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, che, nel tradurre in legge il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza Sez.

U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221, costantemente ribadito dalle pronunce successive (tra le quali Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018, Spaziante, Rv. 276183; Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011, dep. 2012, Chafìk, Rv. 251792; Sez. 1, n. 19516 del 01/04/2010, Barilari, Rv. 247205), ha stabilito che «competente ad emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, dopo l'irrevocabilità della sentenza è il giudice di cui all'articolo 666 commi 1, 2 e 3 del codice».

Questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione ha precisato che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd.

"reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).

In ogni caso, osserva il Collegio che la confisca nel caso in esame è stata già disposta e il provvedimento del giudice dell'esecuzione non ha allargato l'oggetto di questa apprendendo altri e diversi beni rientrati nella disponibilità del Cicala, ma si è limitato a chiarire i margini dell'ablazione, indicando, rispetto al bene oggetto del provvedimento di confisca, gli estremi della sua consistenza, ivi comprese le pertinenze.

5. Segue il rigetto del ricorso e la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Dall'Olio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 6 maggio 2019, adottata su istanza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con la quale è stata disposta la rettifica della sentenza della Corte d'appello di Napoli, del 25 febbraio 2011, irrevocabile in data 8 marzo 2012, in ordine alla già disposta confisca dell'immobile sito in Giugliano in Campania, alla via Trenga n. 32, in danno di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 12-sexies Legge n. 356 del 1992. 1.1. La Corte territoriale riprende gli argomenti di cui al provvedimento adottato in data 6 maggio 2019, con il quale, in parziale accoglimento dell'istanza, si estendeva la confisca dell'immobile di proprietà del Cicala, disposta con la sentenza irrevocabile in esecuzione, alla proprietà superficiaria di mq. 503 (fl. 39, p.11a 56 NCT Comune di Giugliano) nonché alla proprietà superficiaria di mq. 485 (fl. 39, p.11a 109 Comune di Giugliano), rigettando nel resto le istanze. La confisca, disposta ai sensi dell'art. 12-sexies cit., aveva ad oggetto la proprietà superficiaria del bene immobile sito nel Comune di Giugliano in Campania, identificato dai dati catastali fl. 39, p.11a 87, intestato a Cicala, rivelatosi, in sede di sopralluogo, in data 30 aprile 2014, invece che un fabbricato rurale, una lussuosa villa con piscina in uso al medesimo Cicala, estesa per oltre 250 mq. di cui alla indicata p.11a 87, alla proprietà superficiaria di mq. 503 (fl. 39, p.11a 56 NCT Comune di Giugliano) e alla proprietà superficiaria di mq. 485 (fl. 39, p.11a 109 Comune di Giugliano) alla prima contigue, particelle tutte oggetto di dissequestro, come quella n. 87, adottato il 10 ottobre 2007. La Corte d'appello ha accolto l'istanza di rettifica, respingendo, invece, quella di costituzione di servitù di passaggio sull'unica via di accesso alla villa, passante sulle particelle, sempre appartenenti a Cicala, n. 109, 110, 89. Si è sostenuto che il provvedimento ablatorio riguardava il bene immobile, cioè il fabbricato rurale (o la lussuosa villa, poi realizzata), provvedimento, dunque, non limitato alla p.11a 87, indicata nella sentenza che aveva disposto la confisca, al solo fine della corretta identificazione del bene in sé costituito, invero, dal fabbricato rurale come, poi, trasformato. Il provvedimento censurato ha considerato la rettifica atto dovuto, in quanto detto immobile coincide, all'attualità, come accertato con sopralluogo dell'Agenzia e con consulenza di parte, con una villa e altre pertinenze, che si estendono senza soluzione di continuità, alle indicate particelle, sulle quali, quindi, si è considerata estesa la confisca, sia pure nei limiti della proprietà superficiaria. Veniva, infine, rigettata la richiesta di revoca della confisca, proposta dalla difesa, sul presupposto che non si tratterebbe di villa lussuosa, ritenendo la tesi difensiva contraddetta dall'esame dei rilievi fitografici in atti. Con il provvedimento emesso da ultimo, la Corte territoriale ha evidenziato che si è trattato non dell'esercizio di un potere di confisca espletato ex novo, al di fuori dei limiti consentiti e del criterio di proporzionalità. Si è precisato che, invece, la rettifica attiene a pertinenze del bene originariamente indicato, rispetto a quest'ultimo da considerare inscindibili, che costituiscono (in quanto recinzione, cortile e piscina) un unicum rispetto al manufatto e che, dunque, sono parti della già disposta confisca dell'immobile, ivi inserite a pieno titolo, così rettificando il provvedimento originario che, per mero errore materiale, non le comprendeva. 2. Cicala ricorre, avverso la descritta ordinanza per il tramite del difensore, avv. A. D'Alterio, denunciando quattro vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge per vizio di motivazione nella forma della mancanza assoluta. La Corte d'appello ha respinto la richiesta di costituzione della servitù di passaggio, in quanto reputata attività di competenza del giudice civile, perché costitutiva di diritto reale su proprietà altrui. Si utilizza, invece, il rimedio della rettifica della sentenza irrevocabile, per modificare, in sostanza, il giudicato penale attraverso un procedimento definito arbitrario, comunque non consentito in quanto è stato adottato un provvedimento, di competenza del giudice civile, al quale la difesa, con memoria depositata, aveva chiesto la trasmissione degli atti. Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame aveva disposto la revoca del sequestro delle p.11e n. 56 e 109 in quanto il terreno aveva origine lecita, mentre per quella n. 87 si era mantenuto prima il sequestro e, poi, si era disposta la confisca, sul presupposto che, trattandosi di fabbricato rurale trasformato con proventi illeciti, era venuta meno l'originaria liceità del terreno, disponendo la confisca, pertanto, limitata alla proprietà superficiaria. Quindi, a parere del ricorrente, non risulta indifferente il richiamo che la sentenza di condanna opera al numero della particella catastale, posto che si tratta di consistenza che esisteva già al momento del sequestro, non accertata soltanto a seguito del sopralluogo del 2014, di cui, quindi, il Tribunale del riesame al momento della decisione, aveva tenuto conto.Rispetto alle particelle n. 56 e 109, per il ricorrente, invece, mancherebbe ogni accertamento della sproporzione tra la trasformazione di queste e i redditi del condannato. Peraltro, mancando manufatti fuori terra, alla confisca della proprietà superficiaria corrisponderebbe quella dei terreni già ritenuti, in sede di riesame, di provenienza lecita. Infine, si evidenzia che, con la confisca, viene meno il vincolo di pertinenzialità tra la villa, la corte e la piscina, con conseguente necessità di restituire i manufatti al ricorrente. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2908 in relazione agli artt. 938 e 818 cod. civ. La Corte d'appello, nel provvedere con la rettifica richiesta, ha esteso il vincolo pertinenziale tra le particelle e l'abitazione insistente su quella n. 87, così operando in modo inammissibile, in luogo del giudice civile in quanto si adotta un provvedimento, costitutivo di diritto reale su bene altrui (pII. n. 109 e 56 di proprietà di Cicala) come per l'istituto dell'accessione invertita. La proprietà dei fondi, nel caso al vaglio, anche con riferimento alla pila n. 87, è rimasta in capo al Cicala, avendo il provvedimento di sequestro, prima, e quello di confisca poi, ad oggetto soltanto la proprietà del fabbricato insistente sulla particella n. 87, mentre le due p.11e n. 109 e 56 non sono state né sequestrate né confiscate. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 12-sexies Legge n. 356 del 1992. La confisca, ai sensi della norma citata, è subordinata all'accertamento della sproporzione tra il bene ed il patrimonio del condannato, sempre che non se ne dimostri la legittima provenienza. Nella specie, i terreni sono di provenienza legittima mentre la proprietà superficiaria è stata confiscata perché reputata non proporzionata ai redditi di Cicala. Questo, però, solo in relazione alla villa sita sulla p.11a n. 87, mentre alcun accertamento risulta svolto per le altre due p.11e. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 666 e 674 cod. proc. pen. La confisca può essere disposta dal giudice dell'esecuzione, purché si tratti di beni già individuati in sede di cognizione e, preferibilmente, già sequestrati, senza estendere l'intervento del giudice della esecuzione a verifiche e decisioni sulla confisca non svolte in sede di cognizione. Nella specie, la sentenza è divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2012 e si chiede la confisca sulla base degli esiti di un sopralluogo, svolto nel 2014, in assenza di accertamenti sulla proporzionalità e provenienza del bene, in quanto / 4 / /5 mai svolti e che, comunque, a parere del ricorrente, esorbiterebbe dai poteri propri del giudice dell'esecuzione. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, M. Dall'Olio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. La censura è generica posto che prospetta vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza assoluta ma, in definitiva, finisce per muovere al provvedimento emesso dalla Corte d'appello in sede di opposizione, le medesime censure che erano state devolute in relazione a quello adottato, su richiesta dell'Agenzia, con il quale è stata disposta la rettifica. Le argomentazioni svolte dal ricorrente, in ogni caso, non si confrontano puntualmente e non sono direttamente collegate, quali specifici rilievi critici, al dato di cui alla motivazione del provvedimento censurato secondo il quale i manufatti, di cui alle p.11e n. 109 e n. 56, sono stati considerati pertinenze rispetto all'immobile oggetto della confisca come già in origine disposta, costituendo rispetto a quest'ultimo un unicum edilizio non scindibile. Osserva, poi, il Collegio che il provvedimento adottato attiene ad un caso peculiare, in cui già all'atto del sequestro, poi annullato dal Tribunale del riesame quanto alla proprietà del terreno, il manufatto su questo costruito, oggetto di confisca, aveva la consistenza constatata all'esito del sopralluogo svolto nel 2014. In definitiva, la rettifica è consistita nel prendere atto e correggere il dispositivo, adottato in sede di cognizione, nel senso di chiarire che l'immobile, la cui proprietà superficiaria è stata ablata, occupa non soltanto la particella n. 87, ma anche determinate estensioni (e soltanto quelle, come è chiaro dallo iussum dell'ordinanza opposta) delle due particelle finitime. 2.11 secondo motivo è infondato. Invero risulta che la Corte territoriale, con la disposta rettifica, si è limitata a precisare l'entità del vincolo pertinenziale, specificando che l'abitazione, oggetto prima di sequestro e poi di confisca, si estende anche in relaziona a manufatti che ne rappresentano pertinenza, insistenti su altre particelle, rispetto a quella n. 87 citata nell'originario provvedimento, limitandosi così ad una mera specificazione della consistenza del manufatto già ablato (fabbricato rurale, poi divenuto la villa con altri manufatti annessi), indicandolo nel suo complesso, 9). comprensivo delle pertinenze, senza incidere sulla titolarità dei fondi di cui alle tre particelle in questione. Si tratta di provvedimento, quindi, senz'altro consentito in quanto correzione dell'errore materiale a modifica del provvedimento emesso in sede di cognizione, onde integrare soltanto con elementi che necessariamente ne dovevano far parte e con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi, l'originario dispositivo di confisca, senza alcun esercizio di un potere discrezionale (cfr. Sez. 1, n. 30483 del 06/05/2010, Madonia, Rv. 248316; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Olivieri, Rv. 225898: nella prima pronuncia, fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la integrazione di un decreto di sequestro e successiva confisca di una porzione di terreno emesso nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, con la quale si era prevista l'estensione dei relativi effetti all'intero fabbricato su di esso edificato, rilevando che tale intervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solo una descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso bene). 3.11 terzo motivo è inammissibile. La prospettata critica è generica posto che il provvedimento esclude che si sia trattato di una nuova disposizione di confisca, ma qualifica il provvedimento adottato quale rettifica di un mero errore svolto nell'indicazione delle particelle sulle quali insisteva il bene immobile, già oggetto di confisca, specificando che questo deve essere considerato comprensivo delle pertinenze. In ogni caso la confisca è consentita in presenza dei presupposti di legge e, nel caso in esame, evidentemente è stata acclarata, quanto al requisito della sproporzione rispetto alle condizioni di reddito del titolare del bene, già con la sentenza che l'ha disposta, rispetto al manufatto rurale sequestrato, disposizione non contestata specificamente dal ricorrente e, comunque, sul punto divenuta irrevocabile. Del resto, non vi è, a maggior ragione, alcuna censura da poter muovere rispetto a detto requisito, in relazione alla realizzazione di opere (villa, piscina, corte, recinzione) che presentano, rispetto al bene ablato (fabbricato rurale) senz'altro una consistenza di maggior valore, se soltanto si considera che il bene viene descritto come lussuosa villa, oltre al completamento inscindibile di questa rappresentato dalle descritte pertinenze. 4. Il quarto motivo è infondato. È noto il principio affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 22820 del 12/04/2019, Panfili, Rv. 276192), richiamato dal ricorrente a pag. 12 del ricorso, secondo il quale la confisca prevista dall'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, (ora art. 240-bis cod. pen.) può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo in relazione alle disponibilità del condannato già individuate nel giudizio di cognizione, in quanto la sua estensione ai beni acquistati successivamente contrasterebbe con i principi generali che regolano le attribuzioni di tale giudice e vanificherebbe ogni distinzione tra la disciplina di tale tipo di confisca e quella della confisca di prevenzione (nel caso all'esame della Corte di legittimità, il giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di confisca, ex art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992, avanzata dal pubblico ministero sulla base di indagini patrimoniali successive alla definizione del giudizio). Nella motivazione della decisione è stato osservato che nelle ipotesi segnate dalla promozione, in sede esecutiva, di investigazioni che conducano all'individuazione di cespiti non attinti nel corso dell'accertamento giurisdizionale dei reati addebitati al soggetto coinvolto, non si ci muove nella sfera delle funzioni del giudice dell'esecuzione compatibili con l'integrazione di una decisione che avrebbe potuto investire presupposti già tracciati secondo le prospettazioni preesistenti, ma [...] si avviano non previste indagini patrimoniali dando impulso a iniziative meramente esplorative che non hanno una reale continuità con la cognizione, agganciandosi invece senza alcuna preclusione di carattere temporale soltanto alla qualifica del soggetto dovuta alla condanna. La possibilità della confisca in tali ipotesi, secondo la pronuncia in esame, non solo contrasta con i principi generali che regolano le attribuzioni del giudice dell'esecuzione, ma anche aprirebbe la strada ad un'abnormità funzionale derivante dall'inosservanza dell'ordine normativamente assegnato allo sviluppo del rapporto processuale secondo le previsioni in materia di indagini rimesse al Pubblico ministero ai fini delle sue richieste al giudice senza possibilità di regressione alle fasi esaurite. Ne discende che l'ammissione delle verifiche e dei poteri decisionali di sequestro e confisca in sede di esecuzione, dunque, va circoscritta a quelle disponibilità la cui individuazione, pur in mancanza di tutti i dati identificativi, risulti già in sede di cognizione, non potendosi spingere le indagini dopo il passaggio in giudicato ad accertamenti di carattere inedito del tutto estranei all'ambito della cognizione. Altro indirizzo (Sez. 1, n. 43483 del 4 giugno 2021, non massimata) ha affermato che l'art. 240-bis, primo comma, cod. pen. prevede che la confisca sia sempre disposta nel caso di condanna o applicazione di pena su richiesta per taluno dei reati ivi elencati, e di ricorrenza degli ulteriori presupposti previsti dalla norma (titolarità o disponibilità dei beni in capo al condannato, sproporzione del loro valore rispetto al reddito dichiarato o alla sua attività economica, omessa giustificazione della provenienza lecita), tra i quali non rientra l'individuazione del bene da confiscare nell'ambito del procedimento di cognizione, apprezzando l'avverbio «sempre» , in relazione al disposto dell'art.183-quater disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, che, nel tradurre in legge il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221, costantemente ribadito dalle pronunce successive (tra le quali Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018, Spaziante, Rv. 276183; Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011, dep. 2012, Chafìk, Rv. 251792; Sez. 1, n. 19516 del 01/04/2010, Barilari, Rv. 247205), ha stabilito che «competente ad emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'art. 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, dopo l'irrevocabilità della sentenza è il giudice di cui all'articolo 666 commi 1, 2 e 3 del codice». Questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione ha precisato che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561). In ogni caso, osserva il Collegio che la confisca nel caso in esame è stata già disposta e il provvedimento del giudice dell'esecuzione non ha allargato l'oggetto di questa apprendendo altri e diversi beni rientrati nella disponibilità del Cicala, ma si è limitato a chiarire i margini dell'ablazione, indicando, rispetto al bene oggetto del provvedimento di confisca, gli estremi della sua consistenza, ivi comprese le pertinenze. 5. Segue il rigetto del ricorso e la c
Sentenza Cassazione n. 34844/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris