CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21906/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di una "bicicletta a pedalata assistita marca NVG del valore di circa 1.400,00 euro", introducendosi nel box di pertinenza dell'abitazione della persona offesa, mentre ha ridotto la pena inflitta ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa. Y 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi con i quali contesta il mancato riconoscimento vuoi della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. vuoi della sospensione condizionale della pena (su quest'ultimo profilo rappresenta di aver riportato una sola condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione). 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, afferente al diniego della attenuante del danno di particolare tenuità è: - generico in quanto non si confronta con la risposta già ottenuta sull'omologo motivo di appello; - manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è arrestata a valutazioni astratte, ma ha valorizzato le caratteristiche della bicicletta "di buona marca e munita del congegno per la pedalata assistita" (pag. 3). 3. Il secondo motivo è generico. L'imputato ha già usufruito in passato della sospensione condizionale della pena (mesi otto di reclusione). A fronte di tanto, il ricorso si limita a contestare la mancata concessione del beneficio, senza dedurre, in maniera specifica, la sussistenza delle condizioni necessarie ex art. 165, comma secondo cod. pen., ai fini della seconda concessione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammen