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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2023

Cassazione n. 12960/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste; per [OSCURATO:PERSONA] è presente l'AVV. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione, per delega orale, dell'AVV.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Campobasso, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Campobasso ha riformato parzialmente la sentenza del tribunale di Campobasso del 16 febbraio 2021 che aveva condannato l'imputato per il reato di ricettazione.

La sentenza d'appello, applicate le circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva contestata procedeva alla riduzione della pena con concessione del beneficio della sospensione condizionale e con conferma della sentenza impugnata nel resto.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando motivi incentrati tanto sul vizio di motivazione che sulla inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Con i primi due motivi, adducendo entrambi gli aspetti ora ricordati (vizio di motivazione e di inosservanza di norme), si lamenta la condanna nonostante la mancanza di querela da parte della persona offesa in relazione all'ipotizzata falsificazione della lirma della beneficiaria • dell'assegno circolare non trasferibile; inoltre si lamenta la insussistenza del reato presupposto di falso atteso che la falsificazione di un assegno non trasferibile non costituisce più reato ma solo illecito civile.

Con ulteriori due motivi si deduce la mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato in ordine alla richiesta formulata nell'atto di appello (motivo n.5) di sostituzione della pena irrogata con sanzione sostitutiva.

Con gli ultimi due motivi si lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex ari. 175 c.p. nonostante specifico motivo d'appello.

3. Il ricorso va accolto in relazione al profilo, prevalente ed assorbente, della irrilevanza penale della condotta costituente il reato presupposto.

Questa Corte, nel suo più elevato consesso (Sez.

U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01), ha già chiarito che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art.485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'ad. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

In epoca immediatamente successiva (Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 276113 -01) si è pervenuti ad analoga soluzione per l'ipotesi, governata dall'eadem raro, di falsificazione di un assegno circolare (come quella oggetto dell'odierno reato presupposto) atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile.

La data della falsificazione dell'assegno (13 febbraio 2017) è successiva all'epoca della intervenuta depenalizzazione, attuata con lo strumento legislativo sopra indicato.

La condotta identificata come reato presupposto della ricettazione oggetto della contestazione è pertanto penalmente irrilevante con conseguente insussistenza anche della ricettazione.

4. Ritenuta assorbita ogni altra questione, la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste; per [OSCURATO:PERSONA] è presente l'AVV. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione, per delega orale, dell'AVV.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Campobasso, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Campobasso ha riformato parzialmente la sentenza del tribunale di Campobasso del 16 febbraio 2021 che aveva condannato l'imputato per il reato di ricettazione. La sentenza d'appello, applicate le circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva contestata procedeva alla riduzione della pena con concessione del beneficio della sospensione condizionale e con conferma della sentenza impugnata nel resto. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando motivi incentrati tanto sul vizio di motivazione che sulla inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Con i primi due motivi, adducendo entrambi gli aspetti ora ricordati (vizio di motivazione e di inosservanza di norme), si lamenta la condanna nonostante la mancanza di querela da parte della persona offesa in relazione all'ipotizzata falsificazione della lirma della beneficiaria • dell'assegno circolare non trasferibile; inoltre si lamenta la insussistenza del reato presupposto di falso atteso che la falsificazione di un assegno non trasferibile non costituisce più reato ma solo illecito civile. Con ulteriori due motivi si deduce la mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato in ordine alla richiesta formulata nell'atto di appello (motivo n.5) di sostituzione della pena irrogata con sanzione sostitutiva. Con gli ultimi due motivi si lamenta la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex ari. 175 c.p. nonostante specifico motivo d'appello. 3. Il ricorso va accolto in relazione al profilo, prevalente ed assorbente, della irrilevanza penale della condotta costituente il reato presupposto. Questa Corte, nel suo più elevato consesso (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01), ha già chiarito che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art.485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'ad. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In epoca immediatamente successiva (Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 276113 -01) si è pervenuti ad analoga soluzione per l'ipotesi, governata dall'eadem raro, di falsificazione di un assegno circolare (come quella oggetto dell'odierno reato presupposto) atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile. La data della falsificazione dell'assegno (13 febbraio 2017) è successiva all'epoca della intervenuta depenalizzazione, attuata con lo strumento legislativo sopra indicato. La condotta identificata come reato presupposto della ricettazione oggetto della contestazione è pertanto penalmente irrilevante con conseguente insussistenza anche della ricettazione. 4. Ritenuta assorbita ogni altra questione, la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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