CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 gennaio 1964
Cassazione n. 06202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di: ONORATO Michele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1964 avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Raffaele GARGIULIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio; dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo presentato nell'interesse di Michele ONORATO, sottoposto al regime dell'articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 3 aprile 2025 che aveva respinto il reclamo del detenuto avverso il provvedimento della Direzione dell'istituto di detenzione che gli aveva negato la possibilità di effettuare colloqui visivi, in videoconferenza, con la moglie detenuta in altro istituto detentivo, a sua volta sottoposta al regime di “[OSCURATO:PERSONA] 3”. 2. Ricorre il Ministero della giustizia, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Cagliari, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata denunciando: - la violazione dell'articolo 69, comma 6, lettera b), e degli articoli 1 e 35-bis ord. pen., perché è stata riconosciuta al detenuto sottoposto al regime speciale una facoltà generalizzata di svolgere colloqui con il familiare detenuto; - la violazione dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera a), ord. pen., e l'assenza della motivazione perché emergevano palesemente le ragioni di sicurezza che ostano all'effettuazione del colloquio: il coniuge è sottoposto a indagine, insieme al detenuto ONORATO, per gravi reati associativi in quanto entrambi ritenuti appartenere alla medesima organizzazione criminale, sicché andava impedita la possibilità di mantenere contatti con l'esterno da parte del detenuto sottoposto al regime speciale; - la violazione dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), anche in riferimento alla Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 2 ottobre 2017, là dove si è ritenuto immotivato il parere contrario espresso dalla Direzione distrettuale antimafia che non può essere obbligata a esporre in dettaglio, pena la violazione del segreto investigativo, gli elementi che si oppongono al colloquio, non potendosi certo pretendere che l'ufficio proceda a rendere noti gli elementi investigativi acquisiti. Del resto, la Direzione distrettuale antimafia non era tenuta a fornire alcuna ulteriore indicazione in considerazione della comunicata sottoposizione di entrambi alla misura cautelare per la partecipazione, con ruoli direttivi, alla medesima associazione mafiosa; - la violazione dell'articolo 41-bis, comma 2-quarter, ord. pen., poiché è erroneo il presupposto secondo il quale il detenuto sottoposto allo speciale regime debba essere autorizzato ai colloqui con un altro detenuto come se si trattasse di un familiare in libertà, come pure chiarito da Sez. 1, n. 48958 del 2022; - la violazione dell'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), ord. pen., e per mancanza della motivazione poiché non è pertinente, per evitare che il rischio alla sicurezza derivante dallo scambio di informazioni con l'esterno, la registrazione del colloquio. La registrazione, infatti, non consente di impedire lo scambio di messaggi e notizie, in quanto essa può unicamente documentare quanto è avvenuto, ma non certo impedire che sia attuata la violazione del divieto di comunicazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Conviene esaminare la questione di diritto proposta dall’Avvocatura ricorrente, muovendo dalla ipotesi, certamente particolare, che si verifica quando entrambi i detenuti sono sottoposti al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen. Si tratta, in effetti, di un caso limite che è idoneo a porre in luce gli aspetti critici dei colloqui tra il detenuto sottoposto al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen. e i famigliari che siano a loro volta ristretti in regime differenziato. 2.1. Secondo la massima ufficiale di Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2015, dep. 2016, Trigila, Rv. 262417 – 01, «la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica». Va dato, tuttavia, atto che, per come emerge dalla motivazione della sentenza, solo uno dei due detenuti era sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.: in particolare, il reclamo era stato proposto dal detenuto cd. ordinario che aveva richiesto di essere autorizzato al colloquio con il figlio, sottoposto al regime speciale. 2.2. Più nello specifico, quando si esamina la giurisprudenza che attiene al caso che si verifica quando entrambi i detenuti, che richiedono il colloquio, sono effettivamente sottoposti al regime speciale, si trae la convinzione che il giudice di merito debba effettuare una valutazione particolarmente cauta, operando un attento bilanciamento degli interessi in gioco. Si registra, anzitutto, una corrente interpretativa contraria: «Il principio, dunque, secondo cui il detenuto ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere, in generale, autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari, in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza, mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto, delle restrizioni che derivano dall'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577) va ribadito, in generale, con la precisazione che esso principio non può trovare applicazione nei casi in cui il colloquio - che si chiede di attuare - avviene con altro soggetto, al pari, ristretto nella medesima forma» (Sez. 1, n. 29007 dell'11/06/2021, G., n.m.). La successiva giurisprudenza si è però espressa in termini parzialmente diversi, così abbandonando l’orientamento più restrittivo, in un caso nel quale veniva in rilievo la questione, parzialmente diversa, dei colloqui telefonici sostitutivi tra detenuti sottoposti al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen. Secondo la massima ufficiale di Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, Rv. 283496 – 01: «in tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., ai fini dell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia». Vale la pena di ripercorrere l’iter logico della richiamata decisione: «Il riconoscimento del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di ciii all'art. 41-bis ord. nen. non può però risolversi nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato. Si tratta, come prima si è detto, di un difficile punto di equilibrio tra il soddisfacimento di dette esigenze e il rispetto di un diritto della persona. Quel punto di equilibrio non può dirsi acquisito e stabilizzato unicamente nell'affermazione di principio in ordine alla compatibilità del colloquio con il regime detentivo differenziato a cui siano sottoposti entrambi i soggetti. Occorre piuttosto ricercarlo in concreto per mezzo di una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti. In questa direzione va intesa la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, in riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, “che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione”. La prescrizione giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza». Si deve trattare, sottolinea la richiamata decisione, di un’attenta valutazione da compiersi volta per volta, senza che una precedente favorevole decisione possa costituire una sorta di giudicato, dovendosi verificare, pena lo svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato, che non ricorrano elementi impeditivi all'esercizio del diritto al colloquio. Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, proprio con riguardo al colloquio tra famigliari detenuti, entrambi sottoposti al regime differenziato, che «in tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi» (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 – 01). 3. Fatta questa condivisa premessa, è necessario ribadire che va tenuto in attenta considerazione, come correttamente segnala la difesa erariale, il divieto di intrattenere contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza e qualunque interazione con i detenuti appartenenti alla medesima organizzazione criminale cui appartiene il detenuto in regime speciale. In effetti, l’art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen., stabilisce espressamente che: «[…] La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate […]». 4. Tanto premesso, non è controverso che Michele ONORATO e il coniuge sono sottoposti a misura cautelare per l’appartenenza alla medesima organizzazione criminale di stampo mafioso e che si trovano ristretti in diversi istituti: il primo in un istituto con Sezione specificamente dedicata al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen.; la seconda perché ristretta in regime ordinario e inserita nel circuito penitenziario cd. [OSCURATO:PERSONA] 3 (dedicato alla popolazione detenuta per delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. o aggravati ex art. 416.bis.1 cod. pen., 630 cod. pen., art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990). 4.1. Va, inoltre, ricordato, anche allo scopo di meglio chiarire la rilevanza della questione dedotta in giudizio, che l’assegnazione al circuito A.S.3 rientra nell’esercizio del potere discrezionale inerente alla gestione dei detenuti e degli internati, secondo i criteri individuati dagli artt. 13 e 14 ord. pen. che, nel tendere all’individualizzazione del trattamento, prevedono che la popolazione carceraria sia raggruppata per categorie omogenee. Il richiamo dell’art. 14 ai criteri indicati dall’art. 42 ord. pen. impone, d’altra parte, di tenere in considerazione, nella scelta delle assegnazioni e dei raggruppamenti dei detenuti, anche i delicati profili di sicurezza connessi alla gestione penitenziaria. La creazione di appositi circuiti penitenziari, che garantiscano elevati livelli di sicurezza, è infine prevista anche dall’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, portante “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”. Da tale peculiare valutazione, di per sè dimostrativa della particolare situazione nella quale si trova il detenuto in quanto indagato per uno dei reati che rientrano nel richiamato catalogo, non può, quindi, prescindersi allorquando una tale condizione viene in rilievo anche incidentalmente per l'accesso ai colloqui. 4.2. Orbene, la circostanza che ONORATO e il coniuge siano sottoposti a misura cautelare perché gravemente indiziati di appartenere al medesimo clan mafioso costituisce una condizione di fatto che, in mancanza di chiari elementi di segno contrario, lascia presumere l’esistenza di un concreto pericolo derivante dalla possibilità di intrattenere contatti diretti, tra i quali rientrano i colloqui in videoconferenza. La previsione della lettera a) del citato art. 41-bis, comma 2-quater, ord. pen., si pone, infatti, su di un piano logico pregiudiziale rispetto alle previsioni, pur limitative, dei colloqui che sono descritte alla successiva lettera b). Le esigenze di sicurezza, sottese all’adozione del provvedimento ex art. 41-bis ord. pen., impongono l’adozione delle «restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti», secondo un ordine logico di priorità che muove anzitutto dal divieto di contatto e interazione con gli altri associati e che, poi, si declina in ulteriori limitazioni e restrizioni o specifiche cautele nella corrispondenza e nei colloqui con i famigliari. 4.3. Se ne deve concludere, quindi, che il giudice di merito era chiamato, sulla base della situazione di fatto che gli è stata rappresentata dalla Direzione dell’Istituto, che ha motivatamente negato il colloquio proprio opponendo la peculiare situazione di fatto, e dalla Direzione distrettuale antimafia, che si è opposta richiamando la circostanza che il detenuto ONORATO, al pari del coniuge, è sottoposto a indagine e a una misura cautelare per la partecipazione, con ruoli di vertice, al medesimo clan mafioso, a una attenta valutazione che contemperi i contrapposti interessi e diritti, con particolare riferimento alla accertata attuale e concreta operatività sul territorio della organizzazione mafiosa di comune appartenenza, risultata attiva proprio alla data della richiesta di colloquio. 5. A fronte della motivata valutazione del giudice di prima istanza, che aveva rigettato la richiesta descrivendo le ragioni di fatto che la rendono pericolosa per la sicurezza interna ed esterna dell’istituto, il giudice di seconda istanza si è limitato a sottolineare l’esistenza del diritto al colloquio con i famigliari anche per i detenuti sottoposti al regime dell’art. 41-bis ord. pen., senza specificamente superare le logiche argomentazioni estese nel provvedimento reclamato e senza considerare gli elementi di fatto che all’unisono hanno frapposto la Direzione dell’istituto di detenzione e la Direzione distrettuale antimafia, sottolineando la peculiare situazione nella quale si trovano, sia il detenuto ONORATO, sia la coniuge, i quali appartengono, secondo i provvedimenti cautelari recentemente assunti nei loro confronti, alla medesima organizzazione criminale, pienamente operante e attiva sul territorio. 5.1. Non risulta, quindi, che il provvedimento impugnato abbia fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto che, tenuto conto del caso di specie, vanno così integrati: «in tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi in presenza o a distanza, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è gravemente indiziato di appartenere alla medesima organizzazione criminale; tuttavia, in tale contesto, il necessario giudizio di bilanciamento, da compiere in concreto tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, deve essere effettuato con particolare attenzione ove risulti, almeno indiziariamente, accertata la concreta e attuale operatività del sodalizio mafioso cui appartengono i famigliari». 5.2. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari procederà, con piena libertà delle proprie valutazioni di merito, a nuovo giudizio, facendo applicazione del principio di diritto, con particolare riferimento alla necessità di procedere al richiamato giudizio di bilanciamento degli opposti interessi ed esigenze, prestando specifica