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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16345/2026

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appresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore; LuiseAssociates [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 1715/2025 depositata il 25/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13908/2025Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 16345/2026Data pubblicazione 26/05/2026Con avviso di accertamento n.

TF3062M02914/2023, relativo all’annod’imposta 2017, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società del gruppoLUISE (avviso emesso nei confronti della controllata, con ripresaconcernente debiti IVA trasferiti alla capogruppo nell’ambito della c.d.liquidazione IVA di gruppo) l’insussistenza del requisito del controllorichiesto dall’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che lacapogruppo, pur detenendo indirettamente la partecipazione, laesercitasse mediante più società interposte che, singolarmente, nonsuperavano la soglia del 50%, con conseguente recupero dell’imposta pereuro 273.331,00, oltre interessi e sanzioni per infedele dichiarazione.La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributariadi primo grado di Napoli, deducendo, tra l’altro, profili di invalidità formale(anche quanto alla sottoscrizione/delega), vizi di motivazione el’illegittimità della pretesa in relazione alla disciplina della liquidazione IVAdi gruppo, oltre a domandare, in subordine, l’esclusione delle sanzioni perasserita incertezza normativa.La Corte di primo grado, con sentenza n. 12436/2024 (depositata il 14agosto 2024), respinte le eccezioni preliminari dell’Ufficio, accoglieva ilricorso e annullava l’avviso, compensando le spese.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello; la Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Campania, Sez. 7, con sentenza depositata il 25febbraio 2025, dichiarava inammissibile l’impugnazione per difetto dispecificità dei motivi ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992,condannando l’Ufficio alle spese.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a un solo motivo.

Le società intimate si sono costituitecon controricorso.Numero registro generale 13908/2025Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 16345/2026Data pubblicazione 26/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendosi che la Cortedi merito abbia erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficiosul presupposto della carenza di specificità dei motivi, nonostante –secondo la prospettazione della ricorrente – l’atto di gravame contenessecensure idonee a contrastare l’impianto motivazionale della decisione diprimo grado e, comunque, che il requisito di specificità non richiederebbela formulazione di motivi “nuovi”, potendo ritenersi assolto anchemediante la riproposizione, in modo chiaro e coerente, delle ragioni giàdedotte, purché rivolte a confutare il decisum impugnato.Il motivo è fondato.Questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ripetutamenteaffermato che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specificidell’impugnazione – che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546del 1992, determina l’inammissibilità dell’appello – non è ravvisabilequalora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga unamotivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi dispecificità ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazioneconsiderato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parteespositiva e le conclusioni.

Ciò in quanto la disposizione citata deve essereinterpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c.,trattandosi di norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia;dovendosi, pertanto, consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunqueespressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettivitàdel sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., sez. 5, 21 luglio 2020,n. 15519).

Inoltre, nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cuil’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre in appello lestesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità delNumero registro generale 13908/2025Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 16345/2026Data pubblicazione 26/05/2026proprio operato, già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onered’impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992,che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. (Cass. 14 ottobre2021, n. 27961; Cass., sez. 6-5, 5 ottobre 2018, n. 24641).In termini generali, la necessaria specificità dei motivi d’impugnazioneprescinde da particolari rigori formali, essendo sufficiente che sianoesposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto poste afondamento della richiesta di riforma, in modo da rendere chiari ilcontenuto e la portata delle censure con riferimento alla sentenzaimpugnata (Cass. 25 gennaio 2023, n. 2320).

Ne segue che la declaratoriadi inammissibilità per difetto di specificità postula un riscontro concretodell’inidoneità dell’atto a devolvere al giudice di appello le questionidecise, non potendo essere fondata su valutazioni meramente apoditticheo su un generico rilievo di riproposizione delle difese.Nel caso di specie, la Corte regionale ha dichiarato l’inammissibilitàdell’appello con motivazione meramente assertiva, senza confrontarsi conil contenuto complessivo dell’atto di gravame e senza spiegare per qualiragioni le censure formulate non fossero idonee a investire le statuizionidella sentenza di primo grado.

In tal modo, il giudice d’appello haapplicato l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 in senso non conforme aiprincipi sopra richiamati, omettendo la necessaria valutazione “inconcreto” dell’attitudine devolutiva dell’impugnazione.In particolare, dal ricorso per cassazione emerge che l’atto di appellodell’Ufficio non si limitava a una generica richiesta di riforma, maconteneva una critica riconoscibile e pertinente alla motivazione dellasentenza di primo grado.

Si legge, infatti, che l’Ufficio aveva insistito, «inparticolare, sulla corretta interpretazione dell’art. 73, comma 3, del D.P.R.n. 633/1972 in tema di IVA di gruppo, sulla necessità del possesso direttoo indiretto, ma sempre superiore al 50%, delle quote societarie, esull’erroneità della sentenza impugnata nel voler assimilare dettaNumero registro generale 13908/2025Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 16345/2026Data pubblicazione 26/05/2026disciplina a quella — ben distinta — del “Gruppo IVA” di cui agli artt. 70-bis ss. del medesimo decreto», aggiungendo che «tali motivi, ancorchéespressione delle stesse ragioni poste a fondamento dell’accertamentoimpugnato, erano inequivocabilmente rivolti a censurare l’impiantomotivazionale della sentenza di primo grado».

E, per autosufficienza, ilricorso dà atto che «Giova … riprodurre i motivi di impugnazione formulatidall’Ufficio nel proprio atto d’appello» (ricorso per cassazione, pagg. 6-7).Da tali passaggi risulta, dunque, che l’impugnazione individuava il nucleodella decisione appellata (la lettura “costituzionalmente orientata” delcontrollo indiretto congiunto e la pretesa evoluzione normativa delconcetto di gruppo) e contrapponeva, sia pure sinteticamente, le ragioni didissenso; sicché la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificitànon poteva essere resa in termini apodittici.Ne consegue l’accoglimento del ricorso.La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,perché esamini l’appello dell’Agenzia delle Entrate e provveda anche sullespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore; LuiseAssociates [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 1715/2025 depositata il 25/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13908/2025Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 16345/2026Data pubblicazione 26/05/2026Con avviso di accertamento n. TF3062M02914/2023, relativo all’annod’imposta 2017, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società del gruppoLUISE (avviso emesso nei confronti della controllata, con ripresaconcernente debiti IVA trasferiti alla capogruppo nell’ambito della c.d.liquidazione IVA di gruppo) l’insussistenza del requisito del controllorichiesto dall’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che lacapogruppo, pur detenendo indirettamente la partecipazione, laesercitasse mediante più società interposte che, singolarmente, nonsuperavano la soglia del 50%, con conseguente recupero dell’imposta pereuro 273.331,00, oltre interessi e sanzioni per infedele dichiarazione.La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributariadi primo grado di Napoli, deducendo, tra l’altro, profili di invalidità formale(anche quanto alla sottoscrizione/delega), vizi di motivazione el’illegittimità della pretesa in relazione alla disciplina della liquidazione IVAdi gruppo, oltre a domandare, in subordine, l’esclusione delle sanzioni perasserita incertezza normativa.La Corte di primo grado, con sentenza n. 12436/2024 (depositata il 14agosto 2024), respinte le eccezioni preliminari dell’Ufficio, accoglieva ilricorso e annullava l’avviso, compensando le spese.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello; la Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Campania, Sez. 7, con sentenza depositata il 25febbraio 2025, dichiarava inammissibile l’impugnazione per difetto dispecificità dei motivi ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992,condannando l’Ufficio alle spese.Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a un solo motivo. Le società intimate si sono costituitecon controricorso.Numero registro generale 13908/2025Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 16345/2026Data pubblicazione 26/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendosi che la Cortedi merito abbia erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficiosul presupposto della carenza di specificità dei motivi, nonostante –secondo la prospettazione della ricorrente – l’atto di gravame contenessecensure idonee a contrastare l’impianto motivazionale della decisione diprimo grado e, comunque, che il requisito di specificità non richiederebbela formulazione di motivi “nuovi”, potendo ritenersi assolto anchemediante la riproposizione, in modo chiaro e coerente, delle ragioni giàdedotte, purché rivolte a confutare il decisum impugnato.Il motivo è fondato.Questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ripetutamenteaffermato che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specificidell’impugnazione – che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546del 1992, determina l’inammissibilità dell’appello – non è ravvisabilequalora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga unamotivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi dispecificità ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazioneconsiderato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parteespositiva e le conclusioni. Ciò in quanto la disposizione citata deve essereinterpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c.,trattandosi di norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia;dovendosi, pertanto, consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunqueespressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettivitàdel sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., sez. 5, 21 luglio 2020,n. 15519). Inoltre, nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cuil’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre in appello lestesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità delNumero registro generale 13908/2025Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 16345/2026Data pubblicazione 26/05/2026proprio operato, già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onered’impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992,che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. (Cass. 14 ottobre2021, n. 27961; Cass., sez. 6-5, 5 ottobre 2018, n. 24641).In termini generali, la necessaria specificità dei motivi d’impugnazioneprescinde da particolari rigori formali, essendo sufficiente che sianoesposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto poste afondamento della richiesta di riforma, in modo da rendere chiari ilcontenuto e la portata delle censure con riferimento alla sentenzaimpugnata (Cass. 25 gennaio 2023, n. 2320). Ne segue che la declaratoriadi inammissibilità per difetto di specificità postula un riscontro concretodell’inidoneità dell’atto a devolvere al giudice di appello le questionidecise, non potendo essere fondata su valutazioni meramente apoditticheo su un generico rilievo di riproposizione delle difese.Nel caso di specie, la Corte regionale ha dichiarato l’inammissibilitàdell’appello con motivazione meramente assertiva, senza confrontarsi conil contenuto complessivo dell’atto di gravame e senza spiegare per qualiragioni le censure formulate non fossero idonee a investire le statuizionidella sentenza di primo grado. In tal modo, il giudice d’appello haapplicato l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 in senso non conforme aiprincipi sopra richiamati, omettendo la necessaria valutazione “inconcreto” dell’attitudine devolutiva dell’impugnazione.In particolare, dal ricorso per cassazione emerge che l’atto di appellodell’Ufficio non si limitava a una generica richiesta di riforma, maconteneva una critica riconoscibile e pertinente alla motivazione dellasentenza di primo grado. Si legge, infatti, che l’Ufficio aveva insistito, «inparticolare, sulla corretta interpretazione dell’art. 73, comma 3, del D.P.R.n. 633/1972 in tema di IVA di gruppo, sulla necessità del possesso direttoo indiretto, ma sempre superiore al 50%, delle quote societarie, esull’erroneità della sentenza impugnata nel voler assimilare dettaNumero registro generale 13908/2025Numero sezionale 3331/2026Numero di raccolta generale 16345/2026Data pubblicazione 26/05/2026disciplina a quella — ben distinta — del “Gruppo IVA” di cui agli artt. 70-bis ss. del medesimo decreto», aggiungendo che «tali motivi, ancorchéespressione delle stesse ragioni poste a fondamento dell’accertamentoimpugnato, erano inequivocabilmente rivolti a censurare l’impiantomotivazionale della sentenza di primo grado». E, per autosufficienza, ilricorso dà atto che «Giova … riprodurre i motivi di impugnazione formulatidall’Ufficio nel proprio atto d’appello» (ricorso per cassazione, pagg. 6-7).Da tali passaggi risulta, dunque, che l’impugnazione individuava il nucleodella decisione appellata (la lettura “costituzionalmente orientata” delcontrollo indiretto congiunto e la pretesa evoluzione normativa delconcetto di gruppo) e contrapponeva, sia pure sinteticamente, le ragioni didissenso; sicché la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificitànon poteva essere resa in termini apodittici.Ne consegue l’accoglimento del ricorso.La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,perché esamini l’appello dell’Agenzia delle Entrate e provveda anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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