CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 26582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33798-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Parma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 33798 sez. S2 -ud. 07-02-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1367/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con ricorso del 1 3 / 11 /2018, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1367/2018 della C orte d'appello di Bologna, depositata il 22/05/2018,che ha rigettato parzialmente il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1036 /201 5 che aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con le controricorrenti e, ritenuta la comoda divisibilità dei beni caduti in successione, aveva provveduto alla loro assegnazione; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; - con atto del 26 - 27 /1/23 il ricorrente ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese; -le controricorrenti hanno aderito al l’atto di rinuncia; - la rinun cia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte s