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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49093/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato Alan BIANCHI colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 per avere violato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 648 cod. proc. pen.: per il medesimo reato il Bianchi è stato sottoposto ad altro procedimento penale e condannato con sentenza della Corte d'appello di Bologna, non definitiva.

2.2. Con il secondo motivo deduce travisamento della prova in relazione all'avvenuto riconoscimento del Bianchi, quale autore del reato contestatogli, da parte dell'agente intervenuto.

3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

3.1. Quanto al primo motivo va data continuità al principio per cui non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. (In motivazione, la Corte ha precisato, che al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico- naturalistico del fatto, che, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità). - Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Rv. 280648 -

01. La questione dedotta potrà essere fatta valere in sede esecutiva.

3.2. Il secondo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di motivazione e di travisamento della prova.

In via generale, giova ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

Ebbene, i Giudici di merito hanno evidenziato come il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto grazie alla comparazione fotografica attraverso la Banca dati Afis; rispondendo al motivo di gravame, la Corte territoriale evidenziava poi come <l'[OSCURATO:PERSONA] procedeva ad identificare l'imputato immediatamente comparando il viso del medesimo con la fotografia recente inserita nella Banca dati Afis.

Il riconoscimento, su tale base, è avvenuto con certezza e nell'immediatezza, ciò ne rafforza l'attendibilità>.

Dunque, nessun travisamento è stato effettuato dalla Corte di merito, ma corretta valutazione del materiale probatorio secondo le regole procedurali e l'esegesi di legittimità.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato Alan BIANCHI colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 per avere violato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 648 cod. proc. pen.: per il medesimo reato il Bianchi è stato sottoposto ad altro procedimento penale e condannato con sentenza della Corte d'appello di Bologna, non definitiva. 2.2. Con il secondo motivo deduce travisamento della prova in relazione all'avvenuto riconoscimento del Bianchi, quale autore del reato contestatogli, da parte dell'agente intervenuto. 3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 3.1. Quanto al primo motivo va data continuità al principio per cui non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali. (In motivazione, la Corte ha precisato, che al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico- naturalistico del fatto, che, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità). - Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Rv. 280648 - 01. La questione dedotta potrà essere fatta valere in sede esecutiva. 3.2. Il secondo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di motivazione e di travisamento della prova. In via generale, giova ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). Ebbene, i Giudici di merito hanno evidenziato come il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto grazie alla comparazione fotografica attraverso la Banca dati Afis; rispondendo al motivo di gravame, la Corte territoriale evidenziava poi come <l'[OSCURATO:PERSONA] procedeva ad identificare l'imputato immediatamente comparando il viso del medesimo con la fotografia recente inserita nella Banca dati Afis. Il riconoscimento, su tale base, è avvenuto con certezza e nell'immediatezza, ciò ne rafforza l'attendibilità>. Dunque, nessun travisamento è stato effettuato dalla Corte di merito, ma corretta valutazione del materiale probatorio secondo le regole procedurali e l'esegesi di legittimità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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