CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 7 giugno 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2 e 219, comma 2, n. 1 R.D. 267/1942, riducendo la durata della pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, R.D. 267/1942. 3. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura di cui al primo motivo, perché correttamente eccepisce che il delitto di bancarotta fraudolenta contestato, commesso in data 23 giugno 2004 (data della sentenza che aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].), si è estinto il 23/12/2016, essendo a quella data decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni 12 e mesi 6: tanto, dovendosi fare applicazione della più favorevole disciplina relativa al decorso della prescrizione dettata dai vigenti arti:. 157 e 161 cod. pen., in ossequio al principio di diritto secondo cui era la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado — nel caso di specie non pronunciata -, all'epoca di entrata in vigore della I. n. L. n. 251 del 2005, che determinava la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli (Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, Rv. 244810), e considerato, oltretutto, che la recidiva di cui all'art. 99, comma 1 cod. pen., non è suscettibile di incidere sulla prescrizione e che è stata applicata la sola circostanza aggravante comune di cui all'art. 219, comma 2, n. 1 L.F.. Donde, la prescrizione del reato è maturata il 23/12/2016, prima della sentenza di appello e deve essere rilevata in questa sede giusta l'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato si è estinto per prescrizione in data 23 dicembre 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il