CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luigi, con la quale costui era stato condannato per più delitti di furto in abitazione pluriaggravati, commessi con analoghe modalità in alcune località del veronese tra il 17/1 e il 9/2 del 2019, ritenuta la continuazione tra gli stessi e le generiche equivalenti rispetto alla recidiva. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, contestando la valutazione degli elementi di prova, avendo i giudici d'appello risposto solo a una delle contestazioni difensive, intesa a introdurre dubbi sulla credibilità della persona offesa CASOLINI, opponendo il mancato riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e la mancata spiegazione delle contraddizioni che ne hanno contraddistinto il racconto. Si contesta, inoltre, che il modus operandi sia stato uguale nei diversi episodi. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi in relazione al giudizio di comparazione tar gli elementi circostanziali, non avendo la Corte fatto menzione della richiesta difensiva intesa a ottenere una giustificazione dell'omessa dichiarazione di prevalenza delle generiche. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca COSTANTINI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte veneziana ha integralmente confermato la sentenza appellata, rilevando la corretta ricostruzione dei fatti ivi operata, in aderenza alle evidenze raccolte, da cui era emersa la serialità del comportamento del [OSCURATO:PERSONA], individuato come autore dei tre furti: la utilizzazione di una stessa metodica di approccio delle persone offese, l'utilizzo per accedere nelle loro abitazioni, di un set di coltelli asseritamente in vendita, analogo a quello rinvenuto in suo possésso, la disponibilità di autovettura individuabile per la presenza di una caratteristica ammaccatura e il riconoscimento delle sue fattezze, oltre alla sua collocazione nei tempi e nei luoghi dei furti, hanno giustificato, secondo i giudici del gravame, le conclusioni rassegnate dal Tribunale. Tale ricostruzione non era stato incrinata dalla circostanza che una delle persone offese avesse rivisto le proprie dichiarazioni sull'orario in cui il [OSCURATO:PERSONA] era giunto a casa sua, poiché la circostanza era comunque documentata dalle videocamere di sorveglianza. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello ha ritenuto di non poter disapplicare la recidiva, alla stregua delle modalità particolarmente odiose del fatto e della negativa personalità dell'imputato, ciò che ha giustificato una pena base superiore al minimo in allora vigente, per gli stessi motivi ritenendo che l'unico giudizio di comparazione possibile fosse quello della equivalenza delle riconosciute generiche. 3. I motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo, la difesa ha riproposto ancora una volta argomenti già valutati dai giudici di merito in maniera conforme nel doppio grado di giudizio, pretendendo di ravvisare contraddizioni tali da inficiare la tenuta del ragionamento probatorio, ma senza operare un effettivo raffronto con esso, per come necessariamente desumibile dalle motivazioni dei giudici del doppio grado. Sul punto, pare sufficiente, dunque, richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità quanto alla natura del sindacato di legittimità e ai vizi deducibili in caso di conformità delle sentenze di primo grado e di appello (cfr. sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250; sez. 3 n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) e con riferimento alla inammissibilità di censure sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Anche il preteso "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, pur evocato a difesa, impone di precisare che - in sede di legittimità - non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sez. 1 n. 27825 del 22/5/2013, Caniello e altri, Rv. 256340; sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275500). Quanto al secondo motivo, la difesa non ha tenuto conto del ragionamento con il quale la Corte ha ritenuto l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio: sul punto, va infatti ricordata la funzione delle attenuanti generiche, che è quella di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e di adeguare la pena al caso concreto, ma ha anche pretermesso di considerare le modalità delle condotte, giudicate "odiose" dai giudici territoriali, cosicché, del tuto coerentemente, la pena base non è stata attestata al minimo edittale. Il che riporta alla considerazione secondo cui la funzione delle attenuanti generiche ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3, n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchi, Rv. 260627; sez. 4, n. 36532 del 15/9/2021, Rv. 281888, in cui si è addirittura riconosciuta la legittimità della decisione che determini la pena base nel minimo edittale e contestualmente applichi nella misura minima la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali - pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si fondano su presupposti diversi). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm