CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 13189/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza impugnata (pag. 2) sottolineando l'evidente dimostrazione della provenienza illecita del bene (alla luce del numero di telaio abraso, dell'assenza della targa e della carta di circolazione), così escludendo che il fatto possa integrare la meno grave ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.; ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso, che contesta il diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche, è formulato in termini del tutto generici ed è comunque manifestamente infondato, considerata la motivazione della Corte d'appello (pag. 3), scevra da ogni vizio logico, ricordando altresì che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]