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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01503/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica, commesso in data 11 maggio 2013.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge: l'appello non era generico, poiché l'imputato aveva contestato la propria responsabilità sul rilievo che aveva fatto ingresso nell'abitazione favorita dall'allaccio abusivo solo due giorni prima della verifica.

3. Il ricorso non è inammissibile.

Va rilevato, allora, che in data 11 novembre 2020 è decorso del termine di prescrizione del reato.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])Morosini M es •chelli rD E P C-5—§-7---r AT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica, commesso in data 11 maggio 2013. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge: l'appello non era generico, poiché l'imputato aveva contestato la propria responsabilità sul rilievo che aveva fatto ingresso nell'abitazione favorita dall'allaccio abusivo solo due giorni prima della verifica. 3. Il ricorso non è inammissibile. Va rilevato, allora, che in data 11 novembre 2020 è decorso del termine di prescrizione del reato. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])Morosini M es •chelli rD E P C-5—§-7---r AT
Sentenza Cassazione n. 01503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris