CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 38437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina contestatogli, tuttavia applicando la misura della custodia cautelare in carcere. L'arresto era stato effettuato fuori dai casi di flagranza, tenuto conto che l'indagato era sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale con prescrizioni, per cui, ai sensi dell'art. 71, comma 2, D.L.vo n. 159 del 2011, la polizia giudiziaria - in astratto ma non secondo il Giudice per le indagini preliminari nel caso concreto - poteva procedere all'arresto anche in assenza dello stato di flagranza. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto che la norma di cui all'art. 71, comma 2, d.l.vo citato, non fosse applicabile all'avviso orale con prescrizioni previsto dall'art. 2, comma 4, d.l.vo citato, trattandosi di misura di prevenzione di durata potenzialmente illimitata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.l.vo 159/2011 è una misura di prevenzione personale, espressamente così catalogata dal legislatore al libro I, titolo I, capo I del decreto citato. Come in tutti gli altri casi, il soggetto sottoposto a tale misura deve osservarne le prescrizioni, siano esse quelle di tenere una condotta "conforme alla legge", come nel caso previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 del d.l.vo citato, siano esse quelle contenute nel comma 4 della norma, nel caso di avviso orale cosiddetto rafforzato. Vale a dire che, con riguardo al rispetto delle prescrizioni, la misura di prevenzione ha una sua efficacia - o, se si preferisce, una sua esecutività - decorrente dal momento della sua applicazione fino alla eventuale revoca, che può avvenire in ogni momento, su richiesta dell'interessato, così come previsto dal comma terzo del ridetto art. 3. A conferma della esecutività vi è, del resto, la previsione di sanzioni penali in caso di inosservanza delle prescrizioni inerenti all'avviso orale rafforzato, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 2, d.l.vo citato, sanzioni che, come ha correttamente osservato la parte pubblica ricorrente, non avrebbero ragion d'essere se alla misura non si riconnettesse una naturale efficacia.2. L'indagato era sottoposto all'avviso orale cosiddetto rafforzato allorché ha commesso il reato di rapina contestatogli, con la consequenziale applicazione al caso concreto della norma di cui all'art. 71, comma 2, d.l.vo citato, il quale permetteva l'arresto anche fuori dai casi di flagranza. Non si rinvengono elementi interpretativi che consentono di ritenere che tale ultima disposizione sia applicabile solo alle misure di prevenzione con durata limitata nel tempo, al contrario dovendosi apprezzare il fatto che il legislatore abbia voluto attribuire una particolare connotazione negativa, comportante un aumento di pena cospicuo, al fatto che un soggetto commetta alcuni gravi reati (tra i quali la rapina) pur essendo sottoposto ad una misura di prevenzione personale ed anche ben oltre la cessazione di quelle a durata prestabilita, così come previsto nell'ultima parte del primo comma dell'art. 71 citato. L'interpretazione restrittiva offerta dall'ordinanza impugnata non è consona rispetto alla lettura complessiva dell'art. 71 del d.l.vo 159/2011, mentre la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, citata dall'ordinanza impugnata a conforto della tesi qui non condivisa, è eccentrica rispetto alla questione giuridica di cui si discute, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con la conseguenza che l'arresto operato dalla polizia giudiziaria è da considerarsi legittimo e va convalidato ora per allora. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell'arresto, che convalida. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.07.2023. Il Consigliere estensore ilzpresidente [OSCURATO:PERSONA] e