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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08297/2026

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esa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio in Roma sono elettivamente domiciliati in via [OSCURATO:PERSONA]. 21;-controricorrenti-Numero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026nonchéArtsa s.r.l. in liquidazione,- intimata -Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 1114/2018, depositata in data 18/5/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;A seguito di una verifica svolta dalla Guardia di Finanza, conclusasi conla notifica di un processo verbale di constatazione in data 4/8/2010,l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Catanzaro, rettificò il reddito diimpresa della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno d’imposta 2008 con unavviso di accertamento.Poiché la società risultava cessata in data 19/4/2013, l’avviso diaccertamento fu notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eArtsa s.r.l., tutti nella qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]., subentrantinei rapporti attivi e passivi della società cessata.Ai medesimi soci furono notificati distinti avvisi di accertamento per larettifica del reddito di partecipazione per l’anno 2008.L’avviso di accertamento destinato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. enotificato ai soci dopo la cancellazione della società dal registro delleimprese fu da loro impugnato.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono anche gli avvisi diaccertamento a loro notificati per la ripresa fiscale sui redditi dipartecipazione societaria.La C.T.P. accolse i ricorsi dopo averli riuniti.La C.T.R. territoriale confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.r.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],mentre [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno anche depositatomemoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Occorre, innanzitutto, dichiarare l’estinzione del giudizio conriferimento a [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito alla definizioneagevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018,depositando quietanza a saldo.A tale riguardo, si deve ribadire che la definizione agevolata ex art. 6d.l. n. 119 del 2018 può riguardare soltanto le liti pendenti alla data dientrata in vigore del d.l. e, comunque, non esaurite alla data dipresentazione della domanda; è necessario, cioè, che, al 24 ottobre2018, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato giànotificato alla controparte e che, alla data di presentazione delladomanda, il processo non si sia ancora concluso con pronunciadefinitiva (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 15945 del 14/06/2025, Rv.675177 - 01).Orbene, la definizione agevolata prevale anche sulle cause diinammissibilità dell’impugnazione, qualora, come avvenuto nel caso dispecie, il relativo procedimento si sia perfezionato nel corso del giudiziodi cassazione prima che, con una pronuncia in rito, questa Corte abbiadeterminato il passaggio in giudicato formale della sentenzaimpugnata.2.

Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:SOCIETA].,invece, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere dichiaratoinammissibile.Risulta, infatti, dalla documentazione allegata al ricorso, che ad istanzadi [OSCURATO:PERSONA] la sentenza d’appello fu notificata all’Agenzia delleEntrate mediante consegna dell’atto in data 29 maggio 2018r.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026all’impiegato addetto, che ne rilasciò ricevuta ai sensi dell’art. 16,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.Questa Corte ha già affermato che le forme di notificazione di cui all’art.16, comma 3, cit. sono idonee a far decorrere il termine breve perl’appello (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26416 del 13/09/2023 Rv. 668899- 02).L’Agenzia delle Entrate non propose ricorso per cassazione entro isuccessivi sessanta giorni, con la conseguenza che il ricorso percassazione, notificato nel dicembre 2018, è tardivo.Né si applica alla fattispecie di causa la sospensione dei termini perimpugnare prevista dal d.l. n. 119 del 2018, emanato solo nell’ottobredel 2018, quando il termine breve per ricorrere per cassazione controla sentenza di appello era già scaduto.Per il principio di unitarietà del termine per impugnare nei processisoggettivamente complessi con cause inscindibili o tra loro dipendenti(come quello che ci occupa, che riguarda un recupero di impostaesercitato nei confronti dei soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]. per imposteproprie di quest’ultima e nei confronti degli stessi soci per imposte sulreddito da partecipazione societaria in base al principio di trasparenzaex art. 5 Tuir), la parte destinataria della notificazione della sentenza(nel nostro caso, l’Agenzia delle Entrate) ha l’onere di proporreimpugnazione nel termine breve nei confronti di tutte le parti delprocesso, a prescindere da chi le abbia notificato la sentenza (exmultis, Cass., Sez.

L-, Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023, Rv. 668339–01; Cass., Sez. 2-, Sentenza n. 19274 del 15/06/2022, Rv. 664997 –01; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022, Rv. 665054- 01).Orbene, avendo l’Agenzia delle Entrate ricevuto dal Mantella lanotificazione della sentenza d’appello in data 29 maggio 2018 edr.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026avendo notificato il ricorso per cassazione solo nel dicembre 2018,quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile.3.

Nei confronti del Mantella le spese debbono essere compensate,essendosi nei suoi confronti il giudizio estinto in seguito alperfezionamento della definizione agevolata della lite.Nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. non vi è luogo a provvedere sulle spese dilite, non avendo quest’ultima società svolto attività difensiva nelpresente giudizio.L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al rapporto processuale con laCortese, è tenuta al pagamento delle spese di lite in base al principiodella soccombenza, spese che sono liquidate in dispositivo e che vannoAi sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e diArtsa s.r.l.Compensa le spese tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA].Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio sostenute da GregorinaCortese, che si liquidano in euro diecimila, oltre al rimborso delle spesegenerali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento dispese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificator.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 312/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio in Roma sono elettivamente domiciliati in via [OSCURATO:PERSONA]. 21;-controricorrenti-Numero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026nonchéArtsa s.r.l. in liquidazione,- intimata -Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 1114/2018, depositata in data 18/5/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;A seguito di una verifica svolta dalla Guardia di Finanza, conclusasi conla notifica di un processo verbale di constatazione in data 4/8/2010,l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Catanzaro, rettificò il reddito diimpresa della società [OSCURATO:SOCIETA]. per l’anno d’imposta 2008 con unavviso di accertamento.Poiché la società risultava cessata in data 19/4/2013, l’avviso diaccertamento fu notificato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eArtsa s.r.l., tutti nella qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]., subentrantinei rapporti attivi e passivi della società cessata.Ai medesimi soci furono notificati distinti avvisi di accertamento per larettifica del reddito di partecipazione per l’anno 2008.L’avviso di accertamento destinato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. enotificato ai soci dopo la cancellazione della società dal registro delleimprese fu da loro impugnato.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono anche gli avvisi diaccertamento a loro notificati per la ripresa fiscale sui redditi dipartecipazione societaria.La C.T.P. accolse i ricorsi dopo averli riuniti.La C.T.R. territoriale confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.r.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],mentre [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno anche depositatomemoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Occorre, innanzitutto, dichiarare l’estinzione del giudizio conriferimento a [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito alla definizioneagevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018,depositando quietanza a saldo.A tale riguardo, si deve ribadire che la definizione agevolata ex art. 6d.l. n. 119 del 2018 può riguardare soltanto le liti pendenti alla data dientrata in vigore del d.l. e, comunque, non esaurite alla data dipresentazione della domanda; è necessario, cioè, che, al 24 ottobre2018, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato giànotificato alla controparte e che, alla data di presentazione delladomanda, il processo non si sia ancora concluso con pronunciadefinitiva (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 15945 del 14/06/2025, Rv.675177 - 01).Orbene, la definizione agevolata prevale anche sulle cause diinammissibilità dell’impugnazione, qualora, come avvenuto nel caso dispecie, il relativo procedimento si sia perfezionato nel corso del giudiziodi cassazione prima che, con una pronuncia in rito, questa Corte abbiadeterminato il passaggio in giudicato formale della sentenzaimpugnata.2. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:SOCIETA].,invece, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere dichiaratoinammissibile.Risulta, infatti, dalla documentazione allegata al ricorso, che ad istanzadi [OSCURATO:PERSONA] la sentenza d’appello fu notificata all’Agenzia delleEntrate mediante consegna dell’atto in data 29 maggio 2018r.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026all’impiegato addetto, che ne rilasciò ricevuta ai sensi dell’art. 16,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.Questa Corte ha già affermato che le forme di notificazione di cui all’art.16, comma 3, cit. sono idonee a far decorrere il termine breve perl’appello (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26416 del 13/09/2023 Rv. 668899- 02).L’Agenzia delle Entrate non propose ricorso per cassazione entro isuccessivi sessanta giorni, con la conseguenza che il ricorso percassazione, notificato nel dicembre 2018, è tardivo.Né si applica alla fattispecie di causa la sospensione dei termini perimpugnare prevista dal d.l. n. 119 del 2018, emanato solo nell’ottobredel 2018, quando il termine breve per ricorrere per cassazione controla sentenza di appello era già scaduto.Per il principio di unitarietà del termine per impugnare nei processisoggettivamente complessi con cause inscindibili o tra loro dipendenti(come quello che ci occupa, che riguarda un recupero di impostaesercitato nei confronti dei soci della estinta [OSCURATO:SOCIETA]. per imposteproprie di quest’ultima e nei confronti degli stessi soci per imposte sulreddito da partecipazione societaria in base al principio di trasparenzaex art. 5 Tuir), la parte destinataria della notificazione della sentenza(nel nostro caso, l’Agenzia delle Entrate) ha l’onere di proporreimpugnazione nel termine breve nei confronti di tutte le parti delprocesso, a prescindere da chi le abbia notificato la sentenza (exmultis, Cass., Sez. L-, Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023, Rv. 668339–01; Cass., Sez. 2-, Sentenza n. 19274 del 15/06/2022, Rv. 664997 –01; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022, Rv. 665054- 01).Orbene, avendo l’Agenzia delle Entrate ricevuto dal Mantella lanotificazione della sentenza d’appello in data 29 maggio 2018 edr.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026avendo notificato il ricorso per cassazione solo nel dicembre 2018,quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile.3. Nei confronti del Mantella le spese debbono essere compensate,essendosi nei suoi confronti il giudizio estinto in seguito alperfezionamento della definizione agevolata della lite.Nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. non vi è luogo a provvedere sulle spese dilite, non avendo quest’ultima società svolto attività difensiva nelpresente giudizio.L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al rapporto processuale con laCortese, è tenuta al pagamento delle spese di lite in base al principiodella soccombenza, spese che sono liquidate in dispositivo e che vannoAi sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e diArtsa s.r.l.Compensa le spese tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA].Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio sostenute da GregorinaCortese, che si liquidano in euro diecimila, oltre al rimborso delle spesegenerali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento dispese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificator.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 312/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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