CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino con sentenza in data 10 giugno 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 3 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 646 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: • Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, co. 1 lett. E) c.p.p. In particolare, si censura il giudizio di responsabilità dell'imputato, evidenziando come si fosse giunti a riconoscerne la colpevolezza, in assenza di prova circa l'elemento soggettivo del reato. Ancora, analogo vizio motivazionale veine dedotto con riferimento alla mancata valutazione in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Il ricorso è inammissibile. Entrambe le asserite violazioni sono fondate su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel casc in esame il giudice di appello, ha già evidenziato come vi fossero gli elementi per decretare la responsabilità dell'imputato per il delitto di appropriazione indebita, convergendo in tal senso una pluralità di circostanze ben individuate in sentenza: in particolare, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] ed il mancato reinvestimento delle somme prelevate dal conto, solo fittiziamente cointestato in quanto alimentato esclusivamente dal reddito della persona offesa, sono indici univoci della consapevole volontà appropriativa dell'imputato che ha destinato i fondi prelevati a suoi conti personali e non li ha reinvestiti nell'interesse dello zio. Immune da vizi motivazionali è anche il punto relativo al trattamento sanzionatorio: certamente non pare manifestamente illogico il riconoscimento solo in termini di equivalenza (e non prevalenza) delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p., dettato dagli elementi cui si fa riferimento in sentenza: modalità dell'azione, ammontare delle somme oggetto di appropriazione e intensità del dolo confermano la legittimità del giudizio di bilanciamento operato dal secondo giudice. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricon-ente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]