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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45905/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 luglio 1966 avverso la sentenza resa il 28 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 3 luglio 2018, che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tre distinti reati di appropriazione indebita continuata ed aggravata dalla qualità di amministratore di condominio e dall'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. 2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputato, tramite atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1violazione di legge e in particolare dell'articolo 646 codice penale poiché la corte d'appello ha ritenuto integrato sotto il profilo soggettivo e oggettivo il reato di appropriazione indebita contestato,affermando l'irrilevanza dell'assunto difensivo che l'imputato si sarebbe trovato costretto, in un momento di difficoltà economica della propria attività professionale, ad utilizzare i fondi di due condomini per eseguire i pagamenti di altri condomini e per coprire i costi della sua attività professionale, sicché non ricorre l'elemento soggettivo dell'ingiusto profitto. 2.2 Vizio di motivazione poiché la corte ha omesso di valutare le dichiarazioni rese dall'imputato il quale ha spiegato che la distrazione di somme era finalizzata a coprire i costi di gestione di altri condomini di cui era amministratore, assunto che ha trovato conferma nelle informazioni rese dai testi. 2.3Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche negate in forza della reiterazione delle condotte appropriative e del rilevante danno patrimoniale cagionato ai condomini e mai risarcito, senza considerare che l'imputato ha ammesso le proprie responsabilità,spiegando di avere distratto i fondi di alcuni condomini per pagarne altri. 2.4 Vizio di motivazione in ragione del carattere sproporzionato del trattamento sanzionatorio applicato in relazione alla concreta condotta posta in essere dall'imputato 2.5 Vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno in favore delle parti civili poiché non sussistono prove certe in merito all'esborso e alle spese sostenute dai detti condomini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato poiché il ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con il gravame, che hanno trovato adeguata ed esaustiva risposta nella sentenza della corte di appello, con cui il ricorso non si confronta. 1.1 In relazione al primo motivo di ricorso la corte ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema e ha richiamato diversi arresti giurisprudenziali in cui si precisa che l'amministratore di condominio pone in essere un'oggettiva interversione del possesso ogni qualvolta utilizzi le somme rimesse dai condomini per destinazioni diverse e incompatibili con il mandato ricevuto; la volontà di destinare il denaro a scopi diversi da quelli per i quali è stato ricevuto integra anche l'elemento soggettivo del reato, caratterizzato dal dolo specifico di procurare a sé stessi o ad altri un profitto indebito. 1.2 La corte si è correttamente confrontata con le dichiarazioni parzialmente confessorie rese dall'imputato, ma le stesse non scriminano o sminuiscono la sua condotta. 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017 Ud. (dep. 22/09/2017 ) Rv. 271269 - 01) La corte ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando la protrazione delle condotte appropriative in un ampio arco di tempo, e il rilevante danno patrimoniale cagionato ai condomini costituiti parte civile, unitamente all'assenza di qualsivoglia forma di risarcimento. 3.4 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché generico in quanto la sentenza di primo grado ha precisato l'entità delle somme sottratte dall'imputato ai diversi condomini da lui amministrati, valorizzando la documentazione acquisita e le dichiarazioni degli amministratori di condominio che hanno sostituito l'imputato.

A fronte di tale specifica motivazione, la difesa ha formulato con l'appello una censura generica e apodittica, limitandosi a sostenere che non emergono prove inconfutabili dei danni subiti dalle costituite parti civili, senza argomentare le ragioni di tale affermazione.

A fronte di una censura così generica, che può ritenersi inammissibile, e dell'assenza di una diversa ricostruzione offerta dalla difesa, la corte di appello si è correttamente limitata a confermare la correttezza e la congruità della quantificazione del danno patrimoniale oggetto delle statuizionì civili di primo grado. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2g.ottobre 2021 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 luglio 1966 avverso la sentenza resa il 28 febbraio 2020 dalla Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 3 luglio 2018, che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tre distinti reati di appropriazione indebita continuata ed aggravata dalla qualità di amministratore di condominio e dall'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. 2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputato, tramite atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1violazione di legge e in particolare dell'articolo 646 codice penale poiché la corte d'appello ha ritenuto integrato sotto il profilo soggettivo e oggettivo il reato di appropriazione indebita contestato,affermando l'irrilevanza dell'assunto difensivo che l'imputato si sarebbe trovato costretto, in un momento di difficoltà economica della propria attività professionale, ad utilizzare i fondi di due condomini per eseguire i pagamenti di altri condomini e per coprire i costi della sua attività professionale, sicché non ricorre l'elemento soggettivo dell'ingiusto profitto. 2.2 Vizio di motivazione poiché la corte ha omesso di valutare le dichiarazioni rese dall'imputato il quale ha spiegato che la distrazione di somme era finalizzata a coprire i costi di gestione di altri condomini di cui era amministratore, assunto che ha trovato conferma nelle informazioni rese dai testi. 2.3Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche negate in forza della reiterazione delle condotte appropriative e del rilevante danno patrimoniale cagionato ai condomini e mai risarcito, senza considerare che l'imputato ha ammesso le proprie responsabilità,spiegando di avere distratto i fondi di alcuni condomini per pagarne altri. 2.4 Vizio di motivazione in ragione del carattere sproporzionato del trattamento sanzionatorio applicato in relazione alla concreta condotta posta in essere dall'imputato 2.5 Vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno in favore delle parti civili poiché non sussistono prove certe in merito all'esborso e alle spese sostenute dai detti condomini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato poiché il ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con il gravame, che hanno trovato adeguata ed esaustiva risposta nella sentenza della corte di appello, con cui il ricorso non si confronta. 1.1 In relazione al primo motivo di ricorso la corte ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema e ha richiamato diversi arresti giurisprudenziali in cui si precisa che l'amministratore di condominio pone in essere un'oggettiva interversione del possesso ogni qualvolta utilizzi le somme rimesse dai condomini per destinazioni diverse e incompatibili con il mandato ricevuto; la volontà di destinare il denaro a scopi diversi da quelli per i quali è stato ricevuto integra anche l'elemento soggettivo del reato, caratterizzato dal dolo specifico di procurare a sé stessi o ad altri un profitto indebito. 1.2 La corte si è correttamente confrontata con le dichiarazioni parzialmente confessorie rese dall'imputato, ma le stesse non scriminano o sminuiscono la sua condotta. 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017 Ud. (dep. 22/09/2017 ) Rv. 271269 - 01) La corte ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando la protrazione delle condotte appropriative in un ampio arco di tempo, e il rilevante danno patrimoniale cagionato ai condomini costituiti parte civile, unitamente all'assenza di qualsivoglia forma di risarcimento. 3.4 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché generico in quanto la sentenza di primo grado ha precisato l'entità delle somme sottratte dall'imputato ai diversi condomini da lui amministrati, valorizzando la documentazione acquisita e le dichiarazioni degli amministratori di condominio che hanno sostituito l'imputato. A fronte di tale specifica motivazione, la difesa ha formulato con l'appello una censura generica e apodittica, limitandosi a sostenere che non emergono prove inconfutabili dei danni subiti dalle costituite parti civili, senza argomentare le ragioni di tale affermazione. A fronte di una censura così generica, che può ritenersi inammissibile, e dell'assenza di una diversa ricostruzione offerta dalla difesa, la corte di appello si è correttamente limitata a confermare la correttezza e la congruità della quantificazione del danno patrimoniale oggetto delle statuizionì civili di primo grado. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2g.ottobre 2021 Il Consigliere esten
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