CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 32311/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18918-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Carinaro (CE) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 51, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti p.t., [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64S20 B779C), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elett.te dom.ti presso lo studio del secondo in Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n.1 nonché presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], indicando per le notificazioni e gli avvisi il [OSCURATO:TELEFONO] ovvero l’indirizzo di PEC [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede legale in Acerra (NA-80011) alla zona ASI [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rapp.te p.t. - Ing. [OSCURATO:PERSONA], rapp.ta e difesa in virtù di mandato posto in calce al presente atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) presso il cui studio in Napoli alla via Generale G. Orsini n.46 elegge domicilio ([OSCURATO:TELEFONO] e/o P.E.C. [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].to [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. n.21/2021, in persona della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la s entenza n. 51/2021, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile, in data 25.05.2021, pubblicata in data 31.05.2021, notificata dalla cancelleria ai sensi del D.L.179/2012, in data 31.05.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 21/2021, pubblicata il 4.3.2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, su ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., creditrice dell’importo di 143.666,23, a titolo di corrispettivo dovuto per lo svolgimento di attività di recupero e trasporto rifiuti. 2.Avverso detta sentenza proponeva reclamo ex art. 18 l. fall., in data 2.4.2021, la società fallita, deducendo che: i) se bbene non fosse stato possibile approvare in assemblea il bilancio al31.12.2019, l’amministratore uscente aveva redatto sia detto bilancio sia la situazione patrimoniale aggiornata al 7.12.2020, fornendo una corretta rappresentazione della situazione sociale; ii) che il patrimonio sociale era stato indicato in via prudenziale ineuro 860.527,00, svalutando il credito principale verso [OSCURATO:PERSONA] scarl e le sue sociee l’appaltante Comune di Napoli, nei cui confronti erano pendenti giudizi;iii) che il consulente di parte, dr. Mastrantuono, aveva evidenziato che, nel rispetto dei criteri OIC , detto credito principale era fondatamente recuperabile nella misura di euro 472.851,45; iv) che il programma di liquidazione prevedeva il realizzo di attività per euro 609.161,95, sommacon la qual e , nel termine di circa tre anni, si sarebbero potute paga re le passività pari a 556.509,04; v) che la liquidazione era appena iniziata e non erano riscontrabili attivitàdilatorie o lungaggini; vi) che il credito della ricorrente era contestato ed in un primo momento era stata anche respinta l’istanza di concessione della provvisoriaesecutorietà. 3. Con la sentenza qui di nuovo impugnata ed indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo, confermando pertanto la dichiarazione di fallimento. La Corte di merito ha ritenuto che: a) se condo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, q uando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai finidell’applicazione dell’art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo comeesclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali,previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci,non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare leobbligazioni contratte; b) tale ultimo assunto, per quanto trovi conforto in varie sentenze di legittimità, nondeve ritenersi più condivisibile, come dalla Corte partenopea è stato già affermato in precedenti simi lari fattispecie; c) risultaevidente che la distinzione tra due distinti concetti di insolvenza, infatti, a seconda che la società sia in liquidazione o meno, avrebbe potuto dar luogo ad un utilizzo strumentale della liquidazione , potendo la società deliberare di porsi in liquidazione al precipuo scopo di sottrarsi alla procedura concorsuale -come avvenuto nella fattispecie in esame, in cui la deliberazione di mettere in liquidazione era avvenuta nel corso del procedimentoprefallimentare- oltre ad essere contraria a quanto si ricava dal dato normativo; d) dall’art. 5, comma 2, l. f all . si desume che l’insolvenza, che costituisce uno deinecessari presupposti per ladichiarazione di fallimento, non è altro che l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e questa incapacità può riguardare in egual modo le società in attività e quelle in liquidazione ; e) non risulta pertanto ragionevoleche l’interprete debba distinguere ciò che il legislatore non ha inteso distingue re ( ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus); f) sebbene non visiano dubbi che , allor quando è in liquidazione, la società ha come obiettivo primario quello di uti lizzare il suo attivo patrimoniale, eventualmente previa la sua liquidazione, per pagare i suoi creditori e ripartire dunquel’eventuale residuo (ove non ne sia prevista per legge o per statuto altra destinazione) tra i suoi soci, nella prospettiva della suadissoluzione imprenditoriale, mentre quando è in attività si propone di restare sul mercato, cioè di conseguire i ricavi necessari per svolgere la propriaattività di impresa, nella prospettiva della continuità imprenditoriale , tuttavia, ladiversa prospettiva non toglie che gli atti compiuti dalla società in liquidazione sianoatti d’impresa omogenei rispetto a quelli compiuti allorché la medesima società è in attività e, peraltro, tale differenza è molto più sfumata ora che la riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative, introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003,ha eliminato anche il divieto per gli amministratori ed i liquidatori (quanto meno) delle società di tal genere di intraprendere nuove operazioni, attribuendo agli amministratori la più genericafunzione di continuare a gestire la società, anche se ai soli fini della conservazione dell ’ integrità e del valore del patrimonio sociale, fino al passaggio di consegne ai liquidatori (art. 2486 c.c.) ed a questi ultimi il generico potere di compiere tutti gli attiutili per la liquidazione della società, fatte salve, peraltro, le diverse disposizioni statutarie (art. 2489 c.c.) ; g) risulta pertanto ancor più ingiustificato ora distinguere l’insolvenza delle società in liquida zione da quella delle società in attività ; h) in realtà, g li inadempimenti delle proprie obbligazioni, nei quali l’art. 5, comma 2, l.fall. individua il più classico dei sintomi di insolvenza del debitore, costituiscono un allarme del pericolo che quest ’ ul timo non sia in grado di soddisfare integralmente ed egualmente i propri creditori, nel rispetto delle ragioni di prelazione di cui costoro siano eventualmente muniti, anche qualora il medesimo debitore non sia una società in attività, ma una società in liquidazione; i) in definitiva, non vi sarebbe ragione per ritenere che la nozione d’insolvenza- cui fa riferimento il secondo comma dell ’ art. 5 l.f all. , definendola come l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni - non sia unica e possa dunque essere interpretata diversamente, cioè come l’incapacità di soddisfareintegralmente, anche se irregolarmente, le proprie obbligazioni, ove il debitore sia una società in liquidazione; l) tuttavia,nel caso di specie, è ravvisabile l ’ insolvenza sia ove si voglia fare riferimento all’orientamentosopra riportato sia che, viceversa, si vogliano applicare i principi dettatati dalla giurisprudenza di legittimità, posto che,nel primo caso, non vi èdubbio che la società non sia più in gr ado di farfronte regolarmente alle proprie obbligazioni, dovendosi osservare, sul punto, che la stessa è totalmente priva di liquidità e non po s s i ede , in ogni caso, beni di pronta l i q u idazione che le consenti rebbero di provvedere normalmente ai pagamenti,tra cui quello in favore della società resistente, il cui credito, portato da titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, è stato correttamente e condivisibilmente accertato dal Tribunale - nei limiti del sommario esame in quellasede dovuto - come suss istente ; m) a lle medesime conclusioni dovrebbe giungersi anche ove si facesse applicazione del concetto di insolvenzaper le società in liquidazione, fatto proprio dalla giurisprudenza dilegittimità e richiamato dalla stessa reclamante, posto che, a ben vedere, per il caso delle società in liquidazione, la giurisprudenza di legittimità ha esclusola rilevanza di crediti, risorse e liquidità per far fronte alle obbligazioni, limitando l ’ att enzione al solo raffronto tra attività e passività, al fine di accertare se glielementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integralesoddisfacimento dei creditori sociali; n) nel caso di specie tale prognosi non puòche essere negativa, posto che il programma sintetico di liquidazione riportava passività per euro 556.509,04 , a fronte di attività pereuro 609.161,9 0 , la cui parte preponderante era costituita dal credito per oltre 400mila euro vantato nei confronti della fall ita [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e delle società consortili, nonché del committente Comune di Napoli; o) il realizzo di tale credito tuttavia appareassolutamente aleatorio, non essendo stato dedotto e provato nulla in relazione allepossibilità di soddisfacimento nella procedura concorsuale della [OSCURATO:PERSONA] s.c. ar.l. (in cui il credito è stato ammesso al passivo in via chirografaria), nulla in ordine allasolvibilità delle società socie della [OSCURATO:PERSONA] scarl, eventualmente chiamate a rispondere, nulla ancora in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 118, comma 3, del d. lgs. 163/2006, condizionanti la possibilità di richiedere all’enteappaltante il pagamento diretto del proprio credito ; p) la società fallita non hadepositato il bilancio relativo all’esercizio 2019, avendo invece provveduto a produrre nel corso del giudizio prefallimentare un prospetto, denominato bilancio2019 (privo di rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione di accompagnamento), redatto dall ’ ultimo amministratore, inidoneo a rendere chiarezza in ordine alle voci in esso riportate, risultando in tale documentazione contabile una diminuzione della debitoria totale daeuro 1.318.949,00 (dato relativo all’esercizio 2018) a euro 633.969,00, e ciò senza alcuna indicazione delle modalità con cui si era realizzato un così rilevante decremento, pari ad euro 684.980,00 che non trovava dunquegiustificazione contabile nei ricavi relativi all’esercizio 2019 ; q) i debiti sociali, tenuto conto anche del l ’ ulteriore incremento del passivo, per i possibili incrementi conseguenti al decorso del tempo (notevoli soprattutto con riguardo ai debiti verso l ’e rario e verso le banche), non potrebbero essere soddisfatti con la liquidazione degli assets aziendali. 2. La sentenza, pubblicata il 31.05.2021, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA].to [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 5 l.f., in relazione alla valutazione dell’insolvenza per le società in liquidazione, sul rilievo che la Corte d’Appello di Napoli si sarebbe posta in frontale e consapevole contrasto con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento dello stato di insolvenza per le società in liquidazione. Si osserva che, sulla base dei richiamati principi, ove la società sia in liquidazione, l’accertamento deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori posto che l’impresa in liquidazione non si propone di restare sul mercato, ma persegue l’unico obiettivo di provvedere al soddisfacimento dei creditori mediante la realizzazione delle proprie attività, così da rendere irrilevante la circostanza che essa disponga di liquidità necessaria a soddisfare le obbligazioni contratte. Si evidenzia che l a Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza impugnata, h a invece espressamente dichiarato di privilegiare, contrariamente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, una nozione unitaria di incapacità di adempiere regolarmente, rilevante sia per le società in attività che per quelle in liquidazione, così ponendosi in contrasto con il costante e granitico orientamento giurisprudenziale sopra ricordato. Evidenzia ancora la ricorrente che, oltre alla violazione dell’art. 5 l. fall. e de i principi regolanti l’ insolvenza relativamente ad una società in liquidazione, il provvedendo impugnato sarebbe anche incorso in una falsa applicazione dell’art. 5 L.F. posto che l’attivo, più che il passivo, dovrebbe essere valutato secondo concretezza, al di là cioè dei valori astratti delle rimanenze risultanti nelle scritture contabili dell'imprenditore, con ciò non v olendosi affermare che sia legittimo richiedere, ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, anche qualcosa di ulteriore e diverso dalla connotazione patrimoniale. La Corte territoriale - aggiunge la società ricorrente - avreb be proceduto a una valutazione prognostica e non concreta degli elementi patrimoniali in atti, senza valutare e esaminare fatti e documenti decisivi, e ciò con particolare riferimento alla mancata valutazione delle concrete possibilità di realizzo del credito di circa € 472.851,45, relativo alle fatture nn. 8/2017, 3/2018 e 4/2018 dei lavori in sub-appalto per [OSCURATO:PERSONA],come documentato dalla perizia del Dott. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Il motivo – per c ome articolato – è inammissibile per due ordini concorrenti di motivi.1.1.1 Sotto il primo profilo le censure sono decentrate rispetto alla ratio decidendiadottata dalla Corte partenopea nel provvedimento impugnato. È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte è consolidatanell’affermare che, allorquando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25167 del 07/12/2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2 4660 del 05/11/2020; Cass. n. 13644/2013).Ed è altrettanto vero che la Corte di appello di Napoli ha - con copiose (e qui non condivise argomentazioni), articolate, per vero, solo, in premessa e “in linea puramente teorica” - criticato aspramente la sopra ricordata giurisprudenza espressa da questa Corte (giurisprudenzaalla quale, anche in questa ulteriore sede decisoria, si intende fornire continuità applicativa).Tuttavia la stessa Corte di appello ha ritenuto la sussistenza dello stato di insolvenza applicando proprio i principi affermati da questa Corte negli arresti da ultimo menzionati, evidenziando, come già evidenziato, che il raffronto tra attività e passività -al fine di accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali - dove sse risolversi con una prognosi negativa, in quanto il programma sintetico di liquidazione riportava passività per euro 556.509,04, a fronte di attività per euro 609.161,90, la cui parte preponderante era costituita dal credito per oltre 400 mila euro vantato nei confronti della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e delle società consortili, nonché del committente Comune di Napoli, credito tuttavia assolutamente aleatorio. Si tratta all’evidenza di un accertamento in fatto che avrebbe potuto essere sindacato nel giudizio di cassazione solo attraverso la prospettazione del vizio di omesso esame di fatto discusso dalle parti e decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per come perimetrato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (Cass. ss.uu. n. 8053/2014).Vizio che non risulta prospettato nella specie. 1.1.2 Sotto altro profilo le ulteriori censure prospettate dalla società ricorrente tentano, invece, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge (sub speciedell’art. 5 l. fall.), di sollecitare questa Corte ad una riedizione del giudizio di merito sulla questio facti, e ciò con particolare riferimento al profilo relativo alle concrete possibilità di realizzo del credito di € 472.851,45, relativo alle fatture nn. 8/2017, 3/2018 e 4/2018 dei lavori in sub-appalto per [OSCURATO:PERSONA], giudizio fattuale, che, come tale,richiede la rilettura degli atti istruttori ed è invece inibito al giudice di legittimità. Sotto quest’ultimo profilo non può essere dimenticato che -in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Or dinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicanola pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per omessa valutazione dei fatti e delle prove documentali in atti. Si evidenzia che nella perizia redatta dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato evidenziato che dall’esame delle fatture n n . 8/2017, 3/2018 e 4/2018 relative ai lavori in sub-appalto era emerso che quantomeno la somma di tali fatture, pari a € 472.851,45, dovesse ritenersi recuperabile, mentre dovessero ritenersi di difficile recuperabilità i restanti crediti ammessi al passivo del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” (ammontanti a oltre € 1.600.000,00). Osserva ancora la ricorrente che - s ulla base di tale r elazione (non valutata dalla Corte Partenopea) - , e dunque sulla base di una valutazione concreta di recuperabilità del credito, il curatore aveva predisposto il programma di liquidazione edaggiornato la situazione contabile alla data di riferimento del 31.12.2020 e che l a mancata valutazione della perizia del Dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe integratoil vizio sopra indicato in rubrica. Si evidenzia ancora che la Corte Partenopea non avrebbeeffettuato alcun rilievo e, dunque, non avrebbe valutato la sua deduzione in ordine all’apprezzamento del credito di € 472.000,00 nei confronti del Comune di Napoli, credito sicuramente recuperabile visto che l’ente nonera in dissesto e che , quindi, allo stato non erapossibile dedurne l’impossibilità di recupero del credito . Osserva ancora la società ricorrente che, per quanto riguarda l’ulteriore profilo della garanzia del credito per lavori eseguiti per conto dell’Asse costiero scarl (poi fallita), quest’ultima eracostituita dalla responsabilità solidale che tutti i componenti dell’ATI, a monte della scarl [OSCURATO:PERSONA], avevano nei confronti della Meridiana costruzioni quale subappaltatoree che il principio ex art. 2462 , comma primo c.c. – in virtù del quale nella s.r.l. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio – risulta derogato nella materia degli appalti pubblici in cui il carattere eccezionale della responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile nei confronti dei terzi risulta frutto di specifiche previsioni normative in tal senso ( art. 21 legge n. 584 del 1977 ed art. 23, comma 7 d.lgs. n. 406 del 1991 e, successivamente, nei confronti anche dei subappaltatori e dei fornitori ex art. 13, comma 2, legge n. 109 del 1994 ) . Da ciò discendendo, dunque,la responsabilità solidale ed in proprio di tutte le imprese costituenti la società [OSCURATO:PERSONA] per i crediti, pari a complessivi euro 1.676.359,76, elemento di fatto quest’ultimo del tutto omesso nella valutazione della Corte di Appello, sebbene fosse stato espressamente dedotto anche in fase di reclamo. Tali rilievi - aggiunge la società ricorrente -,sulla recuperabilità del credito della [OSCURATO:PERSONA] srl e sulle garanzie esistenti, non sarebbero stati adeguatamente tenuti in conto e valutati dalla Corte Partenopea. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile. Sul punto qui in discussione giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ). Ciò posto, risulta evidente che, nel caso di specie, il fatto storico – del cui omesso esame si duole la società ricorrente – e cioè l’apprezzamento del credito di € 472.000,00 vantato nei confronti del Comune di Napoli è stato valutato dalla Corte partenopea per lo scrutinio della cd. insolvenza statica della società in liquidazione poi dichiarata fallita, risolvendosi il motivo di censura in un’inammissibile sollecitazione rivolta a questa Corte adun nuovo apprezzamento della predetta circostanza fattuale volta, secondo il diverso opinamento contenuto nella predetta relazione peritale di parte, a far ritenere recuperabile il credito nei confronti dell’ente territoriale. Non può ritenersi integrato, infatti, il vizio qui denunciato in riferimento al mancato esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieacquisite (cfr. anche Cass., Sez.2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 ). Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art.13 del d.P.R. n. 115 del 2002(Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, com