CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29904/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di VICENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna ex artt. 337 e 651 cod. pen.); esaminato l'atto di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] (appello convertito in ricorso, perché presentato avverso sentenza applicativa di pena sostitutiva), che ha dedotto mancata assoluzione per erronea valutazione della prova, in relazione: alla resistenza a pubblico ufficiale, anche con riguardo all'elemento soggettivo (motivo 1) e al rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità (motivo 2), posto che l'imputato era da tempo noto agli agenti della polizia locale; rilevato che entrambi i motivi sono manifestamente infondati, contrastando con la puntuale ricostruzione in fatto operata nella sentenza del Tribunale, dalla cui motivazione peraltro emerge - ammessa l'astratta rilevanza della circostanza - che un agente non conosceva affatto l'imputato e che l'altro lo conosceva solo di vista; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P P.Q.M