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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20875/2026

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SASSARI il 20/02/1991 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t Motivi della decisione Visti gii atti e a sentenza .n-tpugnata; esaminato ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto resport.sabile„ neile conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada.

Rilevato che la difesa iamenta, nel motivo unico di ricorso, erronea applica/ione della legge penale e vi t7:io di motivazione in relazione all'art. 131-bis -cod. ben. ;Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esciusa sentenza alla luce dei rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze loglche e coerente con ie risuitanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (s1 -veda ai-ibrieenitato alle pagine 7 e 8 della sentenza, in cui la Corte di merito ha posto evidenza come il fatto non fosse connotato da minima offensività per l'elevan esposizione a pericolo degli altri utenti della strada, viaggiando l'irnputa.to, con tasso alcolemico elevato, a velocità sostenuta, in orario notturno, in zona clUadina molto frequentata, caratterizzata dalla presenza di numerosi ristorantl e locali notturni).

Considerato che la mutivazionc è rispettosa dei principi espressi in materia in sede di legittin-ilta (cfr. Sez. 4, n. 31843 dei 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 02, in CI s; precisato che 'l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibiiità o cui ai art. 131-bis codi peri. deve motivarsi con riferimento alle: concrete modalità di estrinsecazione dei fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità").

Ritenuto; ;pertanto, che il ri:oi-so deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. K. Dichiara inammissibile e 000clam-2 ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellà somma di curo .trernila in favore delia Cassa delle a rrirnende.

Così deciso il 12 maggio 202.6 il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'\' 2 26 G F 04-yzo friarzi -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SASSARI il 20/02/1991 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t Motivi della decisione Visti gii atti e a sentenza .n-tpugnata; esaminato ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto resport.sabile„ neile conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa iamenta, nel motivo unico di ricorso, erronea applica/ione della legge penale e vi t7:io di motivazione in relazione all'art. 131-bis -cod. ben. ;Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esciusa sentenza alla luce dei rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze loglche e coerente con ie risuitanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (s1 -veda ai-ibrieenitato alle pagine 7 e 8 della sentenza, in cui la Corte di merito ha posto evidenza come il fatto non fosse connotato da minima offensività per l'elevan esposizione a pericolo degli altri utenti della strada, viaggiando l'irnputa.to, con tasso alcolemico elevato, a velocità sostenuta, in orario notturno, in zona clUadina molto frequentata, caratterizzata dalla presenza di numerosi ristorantl e locali notturni). Considerato che la mutivazionc è rispettosa dei principi espressi in materia in sede di legittin-ilta (cfr. Sez. 4, n. 31843 dei 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 02, in CI s; precisato che 'l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibiiità o cui ai art. 131-bis codi peri. deve motivarsi con riferimento alle: concrete modalità di estrinsecazione dei fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità"). Ritenuto; ;pertanto, che il ri:oi-so deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. K. Dichiara inammissibile e 000clam-2 ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellà somma di curo .trernila in favore delia Cassa delle a rrirnende. Così deciso il 12 maggio 202.6 il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'\' 2 26 G F 04-yzo friarzi -
Sentenza Cassazione n. 20875/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris