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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24808/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP.

DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato — lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede, senza neppure assumere il travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione che ha indicato le ragioni per cui la persona offesa è stata ritenuta attendibile (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato — lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede, senza neppure assumere il travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione che ha indicato le ragioni per cui la persona offesa è stata ritenuta attendibile (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24808/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris