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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40258/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 19/01/2022, confermava la sentenza del 20/12/2019 del Tribunale di Cagliari di condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen., alla pena di sei mesi di reclusione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., e del «c.

III» della legge 28 aprile 2014, n. 67, con riguardo alla mancata applicazione della più favorevole pena prevista nel tempo in cui fu commesso il reato - che era stato commesso il 21 aprile 2015, cioè prima della sostituzione dell'art. 635 cod. pen. a opera dell'art. 2, comma 1, lett.

I), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - è manifestamente infondato atteso che, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Cagliari, il danneggiamento delle cose indicate nel n. 7) dell'art. 625 cod. pen., ipotesi che viene qui in rilievo, era punito, al momento della commissione del fatto, ed è attualmente punito (dopo la menzionata sostituzione dell'art. 635 cod. pen.) con la stessa pena della reclusione da sei mesi a tre anni, sicché si verte in un'ipotesi di continuità normativa delle disposizioni sanzionatorie, con la conseguente legittima irrogazione all'imputato della pena nella misura minima di sei mesi di reclusione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 19/01/2022, confermava la sentenza del 20/12/2019 del Tribunale di Cagliari di condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen., alla pena di sei mesi di reclusione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., e del «c. III» della legge 28 aprile 2014, n. 67, con riguardo alla mancata applicazione della più favorevole pena prevista nel tempo in cui fu commesso il reato - che era stato commesso il 21 aprile 2015, cioè prima della sostituzione dell'art. 635 cod. pen. a opera dell'art. 2, comma 1, lett. I), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - è manifestamente infondato atteso che, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello di Cagliari, il danneggiamento delle cose indicate nel n. 7) dell'art. 625 cod. pen., ipotesi che viene qui in rilievo, era punito, al momento della commissione del fatto, ed è attualmente punito (dopo la menzionata sostituzione dell'art. 635 cod. pen.) con la stessa pena della reclusione da sei mesi a tre anni, sicché si verte in un'ipotesi di continuità normativa delle disposizioni sanzionatorie, con la conseguente legittima irrogazione all'imputato della pena nella misura minima di sei mesi di reclusione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 40258/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris