CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 17426/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Catania ha respinto i gravami interposti dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in via principale, e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Ragusa 13/11/2009, di revoca di provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. di autorizzazione «alla installazione -tramite l'officina [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o altra officina autorizzata- di un cambio nuovo» nonché di revoca dell'«ordinanza-ingiunzione n. 1042/06 del 11.09.2006» ( «notificata in forma esecutiva il 28.09.2006» ) di pagamento della spesa sostenuta per detta sostituzione, per avere il Cammalleri «disatteso il precedente provvedimento attuativo del 03.07.2007, atteso che l'installazione del cambio nuovo doveva essere autorizzata e non in un'officina diversa, nel caso in esame officina Renualt». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Cammalleri propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resistono con separati controricorsi la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conclusioni scritte del 13/1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del 10 motivo di ricorso, con assorbimento del 2°. Già chiamata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. della notifica del ricorso alle parti intimate. MOTIVI DELLA DECISIONECon il 10 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 669 duodecies c.p.c., 2033, 1512 c.c., 111 Cost., nonché del Regolamento C.E. 31/7/2002 n. 1400, in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Si duole dell'erroneità dell'impugnata sentenza, per non avere egli disatteso il «provvedimento attuativo ex art. 669 duodecies ... del 1°/7/2006», atteso che nel medesimo non risulta specificato «che l'officina autorizzata che doveva eseguire i detti lavori di riparazione doveva anche essere convenzionata Iveco», né quale «rivenditore ... doveva fornire il ricambio da sostituire». Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che «l'officina autorizzata [OSCURATO:PERSONA] a cui si era rivolto ... era officina Autorizzata nell'accezione desumibile dal titolo, ed eseguiva e/o poteva eseguire interventi manutentivi e di riparazione anche su veicoli Iveco, oltre che altre marche, giusto [ recte, giusta ] Regolamento CE 1400/2002 ( Decreto Monti ). Il motivo è per quanto di ragione fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 SS. c.c., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria, sicché il compratore non dispone, neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, di un'azione "di esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene ( v. Cass., Sez. Un., 13/11/2012, n. 19702. Conformemente v. Cass., 18/1/2013, n. 1269, e, da ultimo, Cass., 14/2/2019, n. 4298 ). In tal caso sorge un'autonoma obbligazione di facere che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna, non alterandone quindi la disciplina ( cfr., con riferimento all'impegno assunto dal venditore, accettato dal compratore, di eliminare i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., Cass., Sez. Un., 13/11/2012, n. 19702 ). La garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., in particolare, che sorge non già direttamente dalla legge ma di regola da apposita clausola contrattuale ed opera in modo autonomo e indipendente rispetto alle regole proprie della garanzia per i vizi della cosa venduta e dell'ordinaria responsabilità per mancanza di qualità della cosa stessa, attua, con l'assicurazione di un determinato risultato ( il buon funzionamento per il tempo convenuto ), una più intensa tutela del compratore ( v. Cass., 30/10/2009, n. 23060; Cass., 28/5/1988, n. 3656; Cass., 9/11/1978, n. 5114; Cass., 11/7/1972, n. 2328. V. altresì Cass., 11/5/1983, n. 3257 ), essendo -come detto- normalmente integrativa, e non sostitutiva, della garanzia legale per vizi ex art. 1490 c.c. ( v. Cass., 5/09/1997, n. 8578, ove si sottolinea che la sua eventuale alternatività a quest'ultima deve risultare espressamente da pattuizione contenuta nella convenzione negoziale ed esplicitamente approvata per iscritto dall'acquirente ), e della responsabilità stabilita dalla legge ( art.1497 c.c. ) per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa, nonché volta ad assicurare al garantito il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile venduta ( v. già Cass., 17/1/1975, n. 208 ). Può pertanto essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione: a) dell'esistenza di un tale patto (v. Cass., 30,10/2009, n. 23060; Cass., 28/5/1988, n. 3656 ); b) del cattivo funzionamento della cosa, spettando al garante dare la prova che il difetto dipende da causa sopravvenuta alla conclusione del contratto, da caso fortuito o da un fatto proprio ( ad es., per uso anormale della cosa ) del garantito ( cfr. Cass., 30/10/2009, n. 23060. E già Cass., 16/6/1980, n. 3813; Cass., 13/12/1977, n. 5428; Cass., 17/1/1975, n. 208). Si è sotto altro profilo da questa Corte affermato ( v. Cass., 26/2/2008, n. 5010, e, conformemente, Cass., 10/7/2014, n. 15761; Cass., 19/10/2016, n. 21062 ) che, come risulta dalla stessa utilizzazione del termine "attuazione" nella rubrica dell'art. 669 duodecies c.p.c. in luogo del termine "esecuzione", il legislatore ha inteso evidenziare la specificità delle misure cautelari -ed in particolare dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c., in sede esecutiva, laddove l'esecuzione trae origine da un provvedimento che non costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c., titolo esecutivo. Fra tali provvedimenti è all'art. 669 duodecies c.p.c. operata la distinzione ( prescindendo dai sequestri ) tra provvedimenti che hanno ad oggetto obblighi di consegna o rilascio, fare o non fare e provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro. Riguardo a questi ultimi la suddetta disposizione stabilisce che l'attuazione avviene secondo le norme dei procedimenti di espropriazione forzata, in quanto compatibili, mentre per i primi due è previsto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento al quale spetta di determinarne le modalità e dare con ordinanza i provvedimenti opportuni se sorgono difficoltà o contestazioni, essendo riservate alla cognizione del giudice di merito le ulteriori questioni. L'attuazione dei suddetti provvedimenti non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma, in attuazione di una finalità di "deformalizzazione", costituisce una fase del procedimento cautelare nella quale il giudice ( da intendersi come ufficio: v. già Cass., 12/1/2005, n. 443 ) che ha emesso il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le difficoltà e contestazioni cui quest'ultima da luogo. Ne consegue che le eccezioni proposte dalla controparte tenuta all'osservanza del provvedimento non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni da far valere nel giudizio di merito. Ne consegue altresì che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nell'ambito del quale è pronunciato, la relativa esecuzione, proprio per garantire il conseguimento delle finalità cautelari e conservative che l'hanno determinato, non potendo appartenere che al giudice che l'ha emesso ( v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5010; Cass., 9/1/1996, n. 80 ). Come espropriazione forzata, sia pure speciale, si atteggia invece l'attuazione dei provvedimenti che hanno ad oggetto somme di denaro, il cui svolgimento avviene sotto il controllo del giudice dell'esecuzione e per i quali continua ad essere operante, nei limiti della compatibilità, il sistema delle opposizioni esecutive. In altri termini, anche all'esito dell'introduzione della nuova disciplina 040,g (procedimento cautelare uniforme si è da questa Corte confermato il precedente consolidato orientamento maturato nella giurisprudenza di legittimità in tema di sequestri [ secondo cui l'attuazione di tali misure cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per il pignoramento ( sequestro conservativo ), non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata né li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all'intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia, con la conseguenza che la competenza a decidere sulla regolarità e validità del sequestro appartiene al giudice investito del giudizio sulla convalida e sul merito e non al giudice dell'esecuzione ], in quanto l'art. 669 duodecies c.p.c. regola l'attuazione dei provvedimenti cautelari facendo salva la normativa sui sequestri ( artt. 677 ss. c.p.c.), laddove l'abrogazione della disciplina della convalida non ha sottratto al giudice del merito ogni competenza sul sequestro già disposto, prevedendo l'art. 669 decies c.p.c. che nel corso dell'istruzione il giudice della causa di merito possa - su istanza di parte- modificare o revocare il provvedimento cautelare, emesso anche anteriormente alla causa, qualora si verifichino mutamenti nelle circostanze, mentre lo stesso art. 669 duodecies c.p.c., con disposizione di chiusura avente carattere generale, stabilisce che ogni questione in ordine all'attuazione della misura cautelare diversa da quelle concernenti le mere difficoltà materiali insorte nel corso dell'esecuzione ( art. 610 c.p.c. ) va proposta nel giudizio di merito ( v. già Cass., 12/12/2003, n. 19101 ), nel quale sono deducibili le contestazioni inerenti all'esecuzione della cautela ( v. Cass., 18/6/2014, n. 13903 ). Si è al riguardo altresì precisato che il giudice deve emettere un provvedimento ordinatorio idoneo a dar corso alla coattiva realizzazione di quanto ritenuto conforme al titolo esecutivo azionato, non potendo tuttavia sostituirlo o integrarlo con altro titolo da lui emesso, così gravando il creditore dell'onere di porre in esecuzione un separato comando impartito al debitore in aggiunta o sostituzione di quello recato dal titolo originario ( cfr., con riferimento ai poteri del giudice dell'esecuzione, Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19877 ). In ordine alla relativa interpretazione, deve affermarsene la sindacabilità in sede di legittimità per motivi concernenti l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice nel provvedimento della cui attuazione si tratta ( cfr., con riferimento all'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della portata sostanziale della sentenza di cognizione passata in giudicato costituente titolo esecutivo, Cass., 23/5/2006, n. 12117 ), al fine di stabilire se sia conforme ai principi che regolano tale giudizio nonché funzionale alla concreta attuazione del comando ivi formulato ( cfr., con riferimento all'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della portata sostanziale della sentenza di cognizione passata in giudicato costituente titolo esecutivo, Cass., 14/3/2003, n. 3786 ), e se il procedimento interpretativo seguito non sia immune da vizi logici o errori di diritto ( cfr., con riferimento all'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della portata sostanziale della sentenza di cognizione passata in giudicato costituente titolo esecutivo, già Cass., 21/11/2001, n. 14727 ). Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza. E' rimasto nel giudizio di merito accertato che, sostituito il cambio rumoroso dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] dall'officina autorizzata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel novembre 2005, appreso da quest'ultima che il cambio di fabbrica inserito in sostituzione di quello viziato non era nuovo bensì revisionato, l'odierno ricorrente ha chiesto ed ottenuto l'ordine di relativa sostituzione con altro cambio nuovo di fabbrica giusta provvedimento ex art.700 c.p.c. Trib. Ragusa 10/4/2006. Non avendovi ottemperato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'odierno ricorrente ha chiesto ed ottenuto il provvedimento Trib. Ragusa 3/7/2006, di relativa attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. Stante insorte difficoltà l'odierno ricorrente ha quindi provveduto ad acquistare il cambio nuovo e a farlo installare dall'officina [OSCURATO:PERSONA], chiedendo quindi l'emissione di un secondo provvedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. al fine di ottenere la restituzione della somma spesa per la sostituzione in argomento.Emessa l'ordinanza-ingiunzione Trib. Ragusa 11/9/2006, con atto di precetto notificato in data 9/10/2006 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'odierno ricorrente ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 22.700,00. Il Tribunale di Ragusa ha quindi revocato l'ordinanza-ingiunzione Trib.Ragusa 11/9/2006, per avere l'odierno ricorrente fatto installare il nuovo cambio da officina diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o da «altra officina autorizzata», con provvedimento del 13/11/2009 successivamente confermato in sede di gravame. Nell'impugnata sentenza la corte di merito, nel richiamare il tenore letterale del provvedimento cautelare ex art. 669 duodecies c.p.c. Trib. Ragusa 3/7/2006 ( di autorizzazione dell'odierno ricorrente «alla installazione, tramite la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o altra officina autorizzata, di un cambio nuovo nel senso di cambio non usato aut originale sul veicolo per cui è causa» ) ha affermato che «per quanto il Giudice dell'Attuazione non abbia specificato espressamente che "altra officina autorizzata" doveva essere "officina autorizzata Iveco", ciò si evince chiaramente dal tenore e/o corretta interpretazione del suddetto provvedimento attuativo, disatteso dall'odierno appellante. Invero, risultando incontestata l'operatività della succitata garanzia sull'autocarro [OSCURATO:PERSONA] di sua proprietà, la sostituzione del detto cambio doveva necessariamente avvenire tramite la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. "o altra officina autorizzata" sempre della stessa Iveco. Ciò al fine precipuo di rendere operante la garanzia legale che prevede che ... quest'ultimo deve essere fornito direttamente dalla fabbrica produttrice del veicolo acquistato, che deve fornirlo al consumatore per il tramite della propria officina autorizzata, che provvede in regime di convenzione». La corte di merito, nel premettere di aderire «alle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure, atteso l'inadempimento, il silenzio e/o rifiuto delle odierne appellate, le difficoltà insorte nell'operazione della sostituzione del cambio nuovo -nell'accezione di cambio non usato-», aggiunge che, a tale stregua, «l'unico rimedio che aveva l'appellante era quello di chiedere al Giudice dell'Attuazione l'emissione di un ulteriore provvedimento che lo autorizzasse alla sostituzione del cambio nuovo Iveco presso qualsiasi altra officina autorizzata». Perviene quindi a concludere che, avendo «provveduto autonomamente all'acquisto, alla sostituzione ed all'installazione del cambio nuovo presso un'altra officina non autorizzata Iveco, ma Renault», l'allora appellante ed odierno ricorrente ha mantenuto «una condotta non conforme al provvedimento attuativo sopra citato ( a tacer del pregiudizio economico in capo alle odierne appellate, i cui costi sarebbero stati senz'altro inferiori se sostenuti presso "una officina autorizzata Iveco" )». Dopo aver sottolineato che risulta «incontestata» nella specie «l'operatività della succitata garanzia» ( di buon funzionamento ex art.1512 c.c. ) «sull'autocarro [OSCURATO:PERSONA] di sua proprietà», i giudici di merito hanno rigettato la domanda dall'odierno ricorrente originariamente formulata sostanzialmente ravvisando dipendere l'inoperatività della stessa dal fatto proprio del garantito, per avere in particolare il medesimo «disatteso il precedente provvedimento attuativo del 03.07.2007» laddove ha acquistato e fatto installare il «cambio nuovo» in «un'officina diversa, nel caso in esame officina Renualt», senza essere stato al riguardo previamente autorizzato. Orbene, va al riguardo osservato che [ diversamente da quanto -con motivazione apodittica e intrinsecamente e irredimibilmente illogica sul punto non raggiungente invero il c.d. "minimo costituzionale, appalesandosi pertanto come meramente apparente e pertanto inesistente ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente da ultimo Cass., 18/4/2019, n. 10813, Cass., 30/5/2019, n. 14754 e Cass., 13/12/2021, n. 39441 )- dalla corte di merito nell'impugnata sentenza ritenuto ] in base al riportato tenore letterale del «provvedimento ... provvisoriamente esecutivo ... depositato in cancelleria il 03.07.2006» de quo non si evince affatto «chiaramente» che per <<altra officina autorizzata» debba nella specie intendersi esclusivamente <<una officina autorizzata Iveco», alla stregua del medesimo risultando per converso legittimata la diversa e contraria tesi prospettata dall'odierno ricorrente. A parte il rilievo che il sopra riportato provvedimento cautelare ex art. 669 duodecies c.p.c. Trib. Ragusa 3/7/2006 ha ad oggetto la mera «installazione ... di un cambio nuovo nel senso di cambio non usato aut originale sul veicolo per cui è causa», e non anche l'acquisto o la fornitura del medesimo, va sottolineato come già alla stregua dell'evocato relativo tenore letterale si evinca invero «chiaramente» che la ( sola ) installazione del nuovo cambio in argomento dovesse essere effettuata tramite la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ovvero tramite non altrimenti precisata «altra officina autorizzata». Senz'altro immotivata ed erronea risulta pertanto la suindicata conclusione della corte di merito secondo cui l'espressione «altra officina autorizzata» debba intendersi come officina autorizzata «sempre della stessa Iveco». Né d'altro canto la corte indica al riguardo ulteriori elementi deponenti per la privilegiata interpretazione, del tutto apodittica ed ultronea invero appalesandosi l'affermazione secondo cui essa possa trovare spiegazione in ragione del «fine precipuo di rendere operante la garanzia legale che prevede che ... quest'ultimo deve essere fornito direttamente dalla fabbrica produttrice del veicolo acquistato, che deve fornirlo al consumatore per il tramite della propria officina autorizzata, che provvede in regime di convenzione». /ctu °cui/ si evince d'altro canto l'erroneità dell'affermazione della corte di merito nell'impugnata sentenza in base alla quale «la garanzia legale ... prevede che ... quest'ultimo deve essere fornito direttamente dalla fabbrica produttrice del veicolo acquistato, che deve fornirlo al consumatore per il tramite della propria officina autorizzata, che provvede in regime di convenzione». Anche l'ulteriore assunto secondo cui, «aderendo alle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure, atteso l'inadempimento, il silenzio e/o rifiuto delle odierne appellate, le difficoltà insorte nell'operazione della sostituzione del cambio nuovo -nell'accezione di cambio non usato-», l'«unico rimedio che aveva l'appellante era quello di chiedere al Giudice dell'Attuazione l'emissione di un ulteriore provvedimento che lo autorizzasse alla sostituzione del cambio nuovo Iveco presso qualsiasi altra officina autorizzata», si appalesa invero deporre in senso contrario a quanto ritenuto dalla corte di merito nell'impugnata sentenza, emergendo ex actis che una siffatta autorizzazione l'odierno ricorrente aveva in realtà già ricevuto, proprio in virtù del richiamato «provvedimento attuativo ex art. 669 duodecies ... del 1°/7/2006. Del tutto apodittica, immotivata e priva di fondamento si appalesa pertanto, a tale stregua, la conclusiva affermazione della corte di merito in ordine al ravvisato mantenimento da parte dell'odierno ricorrente di «una condotta non conforme al provvedimento attuativo sopra citato», per avere «provveduto autonomamente all'acquisto, alla sostituzione ed all'installazione del cambio nuovo presso un'altra officina non autorizzata Iveco, ma Renault», a fortiori in considerazione della circostanza dedotta dal ricorrente che l'officina [OSCURATO:PERSONA] ( che ha nel caso effettuato la sostituzione del cambio in argomento ) «appariva convenzionata Renault ma eseguiva riparazioni anche su veicoli a marchio Iveco». Senza sottacersi l'assoluta ultroneità ed inconferenza dell'affermazione «a tacer del pregiudizio economico in capo alle odierne appellate, i cui costi sarebbero stati senz'altro inferiori se sostenuti presso "una officina autorizzata Iveco"», concernente questione invero estranea a quanto d'interesse in questa sede. Attesa la fondatezza, per quanto di ragione, nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, dell'impugnata sentenza, assorbito il 2° motivo ( con il quale il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 113 c.p.c., 1512, 1173, 1218, 1228, 2043, 2049 2055 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi che la corte di merito non si sia pronunziata «in ordine al 3° motivo di appello», avendo pertanto omesso di «statuire sul diritto del Cammalleri ad [ recte, di ] avere un cambio nuovo e non revisionato e sulle responsabilità delle odierne intimate» ), s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 10 motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il 2°.