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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 08908/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024Data pubblicazione 04/04/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * ** – * ** E * – ** * Consigliere – * * ** * Consigliere Ud 10/11/2023–CC* * Consigliere R G N 10462/2023* * Consigliere rel Repha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 10462/2023promosso da* * 18 presso lo studio dell avv * ** che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale incalce al ricorso per cassazione ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] * * curatore speciale dei minori ** * e * * nonché * * padredei minori * * e * * ziipaterni dei minori [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso il decreto di rigetto n 140/2023 pubblicato il 28/03/2023della Corte di appello di Torinoudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/11/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024La Corte di appello di Torino con il provvedimento in questaData pubblicazione 04/04/2024sede impugnato ha respinto il reclamo proposto da ** con il decreto del Tribunale per i minorenni di Torinoche provvedendo in via provvisoria e urgente ai sensi degli artt333 e 336 c c nel confermare il provvedimento di convalida exart 403 c c ha anche confermato la prosecuzione dellacollocazione dei minori presso gli zii paterni disponendo che igenitori potessero incontrare i minori secondo tempi e modi daindicarsi dai servizi sociali e adottando ulteriori provvedimentianche istruttori in vista della successiva udienza fissata per sentiregli zii paterni dei minoriA tale statuizione è seguita la condanna della reclamante alpagamento delle spese di lite del curatore speciale dei minori edegli zii paterni di questi ultimi liquidate in € 2 336 00 % 2 ossiain € 1 168 00 attese le difese azionate e la natura del giudizio perciascuna delle parti convenute oltre al 15% rimborso per speseforfetarie * e * spese da versarsi a favore dell erario quantoal curatore speciale essendo i minori ammessi al beneficio del* a spese dello Stato per la successiva udienzaAvverso tale pronuncia * * ha propostoricorso per cassazione affidato a un solo motivoNessuno degli intimati si è difeso con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo e unico motivo di ricorso è formulata laseguente censura « Violazione e/o falsa applicazione degli artt 91e 739 c p c in relazione all art 360 n 3 c p c per avere la Corted Appello disposto la condanna alle spese di lite all esito di unprocedimento camerale provvisorio ed interinale destinato adessere assorbito dal provvedimento definitivo »Secondo la ricorrente i provvedimenti cautelari ed urgenti cheintervengono nel corso del giudizio di merito in via provvisoria atutelare aspetti della vita della prole troveranno il loro assetto2 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023definitivo con il provvedimento finale e pertanto non devonoNumero di raccolta generale 8908/2024contenere un immediata e distinta pronuncia sulle sDpaeta speub b licaAzio ne 04/04/2024supporto di tale tesi ha richiamato la giurisprudenza formatasirelativamente all art 708 c p c la cui natura provvisoria esclude lanecessità di una distinta pronuncia sulle spese di lite in sede direclamo dovendo la regolamentazione delle spese avvenireall esito complessivo della liteLa natura cautelare e provvisoria del decreto in questa sedeimpugnato è ritenuta evincibile dall urgente necessità edemergenza di provvedere all allontanamento ed alla collocazionedei quattro piccoli che esposti ad un grave pregiudizio sono statiprovvisoriamente inseriti nel nucleo degli zii paterni anche se nelcontempo sono stati disposti ed attivati gli accertamenti sullecapacità genitoriali del padre e madre nonché sulle risorsecomplessive della famiglia di origine in vista di quella che saràrebus sic stantibus la definitiva collocazione dei piccoliAd opinione della ricorrente dunque non vi era quindi motivoné dovere di pronunciare sulle spese di lite nel provvedimento disecondo grado di conferma dell allontanamento ex art 403 c c inquanto esso comunque si innesta nel più ampio procedimento atutela dei bambini e ne condivide la sorte ed è destinato ad essereassorbito dalla decisione finale2 Il ricorso è ammissibile ed anche fondato2 1 Occorre precisare che nella specie si tratta di reclamoproposto avverso un provvedimento adottato dal Tribunale per iminorenni in data 14/01/2023 a seguito di ricorso presentato dalPubblico Ministero il 29/12/2022 quando erano già entrate invigore le modifiche apportate dall art 1 comma 27 l n 206 del2021 all art 403 c c ma non anche quelle introdotte dal d lgs n149 del 2022 che ha riformato il processo civileIl nuovo testo dell art 403 c c prevede espressamente lareclamabilità del provvedimento del Tribunale per i minorenni che3 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023all esito dell udienza conferma la convalida della misura adottataNumero di raccolta generale 8908/2024ma nulla statuisce sulla possibilità di proporre ricoDrastao p ubbpliceazrio ne 04/04/2024cassazioneAi fini della verifica dell ammissibilità di tale mezzo diimpugnazione occorre pertanto tenere conto delle disposizioninormative e dell interpretazione giurisprudenziale precedenteall entrata in vigore del d lgs n 149 del 2022 le cui disposizionicome sopra evidenziato non sono applicabili ratione temporistenendo conto che la materia del contendere attiene soltanto allastatuizione sulle spese adottate dal giudice del reclamo2 2 * è noto ai sensi dell art 111 comma 7 Cost ilricorso straordinario in materia civile è ammesso contro le«sentenze» degli organi giurisdizionaliLa S C si è tuttavia da subito orientata nel senso diconsentire l esperibilità di tale rimedio impugnatorio non solo neiconfronti dei provvedimenti che hanno la forma della sentenza enon sono assoggettati ai normali mezzi d impugnazione v adesempio le ipotesi disciplinate dall art 618 c p c ma anche neiconfronti di ogni altro provvedimento anche se adottato in formadiversa che abbia comunque carattere decisorio incidendo sudiritti soggettivi e definitivo in quanto non altrimenti impugnabileTale principio non posto successivamente in discussione èstato sancito da [OSCURATO:PERSONA] U Sentenza n 2593 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]ove si è affermato che il ricorso straordinario per cassazione èesperibile con riguardo a tutti i provvedimenti che a prescinderedalla forma che assumono decidono in modo definitivo il merito diuna controversia la cui eventuale ingiustizia resterebbeirreparabilmente e definitivamente priva di controlloL interpretazione estensiva operata dalla giurisprudenza dilegittimità ha ricevuto l avallo del legislatore che comeevidenziato nel novellare il disposto dell art 360 c p c con l art 2del d lgs n 40 del 2006 ha espressamente fatto richiamo ai4 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023«provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ilNumero di raccolta generale 8908/2024ricorso per cassazione per violazione di legge» Data pubblicazione 04/04/2024È dunque ammesso il ricorso straordinario per cassazionecontro tutti i provvedimenti comprese le ordinanze ed i decreticonnotati dal duplice requisito della decisorietà nel senso cheincidano su diritti o status e della definitività nel senso che nonpossano essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessunacondizioneNel corso degli anni la giurisprudenza di legittimità ha svolto ilcompito di verificare con riferimento alle diverse tipologie diprovvedimenti la presenza dei requisiti della decisorietà e delladefinitività in alcuni casi manifestando un orientamento semprepiù consolidato e in altri casi mostrando opinioni discordanti edanche mutevoli2 3 Come più volte affermato da questa Corte il ricorsostraordinario è ammissibile quando riguarda la statuizione sullespese processuali anche nei casi in cui non è ammesso talerimedio in riferimento alla controversia oggetto di giudizio perchéla statuizione sulle spese riguarda posizioni giuridiche soggettivo didebito e credito discendenti da un rapporto autonomo rispetto aquello oggetto di giudizio senza che ne sia possibile la modifica orevoca attraverso l esperimento di alcun altro rimediogiurisdizionale proprio in ragione della mancata previsione di altrimezzi di impugnazione nei confronti della statuizione che hariguardato la materia del contendere cfr [OSCURATO:PERSONA] 6 2Ordinanza n 1799 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riferita alla erronea statuizionesulle spese in un procedimento per la nomina giudiziale di unamministratore di condominio v anche [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n4610 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa a un caso di statuizione sulle spesein un procedimento di correzione di errore materiale delladecisione5 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Con specifico riferimento alla statuizione sulle spese del giudizioNumero di raccolta generale 8908/2024cautelare in corso di causa questa Corte ha ritenuto * epu b blnicaezlio ne 04/04/2024regime successivo alla novella introdotta con la l n 80 del 2005l ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso dicausa non deve contenere un autonoma liquidazione delle spesedella fase cautelare endoprocessuale essendo tale liquidazionerimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazionedell esito complessivo della lite precisando che ove taleliquidazione sia comunque effettuata deve essere riconsideratainsieme la decisione del merito della causa e ove non lo sia e siadedotto uno specifico motivo di appello sul punto il giudice diappello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese dilite comprensive delle spese del procedimento endoprocessualesulla base dell esito del giudizio [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 12898del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vannoinfatti liquidate contestualmente alla decisione del merito attesoche l esito della fase cautelare endoprocessuale non haun autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazionedelle spese di lite in quanto il criterio della soccombenza non sifraziona a seconda dell esito delle varie fasi del giudizio ma variferito unitariamente alla decisione finale della lite senza che rileviche in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamentesoccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole cfrCass Sez 2 Ordinanza n 9785 del 25/03/2022In tale ottica questa Corte ha ritenuto ricorribili per cassazioneanche le statuizioni sulle spese adottate all esito del procedimentodi reclamo sui provvedimenti provvisori e urgenti adottati all esitodell udienza presidenziale nei giudizi di separazione [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 8432 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 6 1 Ordinanza n13162 del 27/04/2022 e di divorzio [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n9344 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto riguardante posizioni giuridiche di6 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomoData pubblicazione 04/04/2024idonee ad acquistare autorità di cosa giudicataInfatti quando viene adottata in sede di reclamo avversoordinanza presidenziale un illegittima pronuncia sulla liquidazionedelle relative spese ci si viene a trovare in presenza di unprovvedimento non previsto dalla legge di natura sicuramentedecisoria in quanto destinato ad incidere su una posizione di dirittosoggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotatodi carattere di definitività nei confronti del quale non è previstoalcun mezzo d impugnazioneL illegittimità della statuizione sulle spese è affermataguardando alla disciplina propria dei provvedimenti cautelariadottati in corso di causa pur riconoscendo significative differenzeriscontrabili tra i due istituti In particolare la natura provvisoriadei provvedimenti in questione destinati anch essi a rimanereassorbiti dalla decisione di merito ed il carattere necessariamenteincidentale del procedimento preordinato alla loro adozione hannocondotto questa Corte con orientamento condiviso da questoCollegio ad estendere agli stessi le considerazioni svolte inriferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e adescludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle speseanche in sede di reclamo dovendo la regolamentazione dellestesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione delgiudizio la quale dovrà tenere conto a tal fine dell esitocomplessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singolefasi in cui il processo si è articolato2 4 * specie il decreto reclamato ha statuito come segue«V i gli artt 333 336 3° e u c 403 c c* in via provvisoria ed urgente* il provvedimento di convalida del 29 12 2022* la prosecuzione della collocazione dei minori presso gli7 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024DISPONE che i genitori possano incontrare i minori secondo tempiData pubblicazione 04/04/2024e modi da indicarsi dai servizi* il servizio sociale e di * di prendere in caricoil nucleo al fine di verificare la capacità genitoriali di entrambi igenitori e dare sostegno psicologico alla madre nonché* il servizio sociale di attivare un massiccio sostegno alnucleo degli zii provvedendo ad inviare relazione di aggiornamentoentro il 17 4 2023* ai genitori di collaborare con tutti i serviziDISPONE la riunione del presente procedimento al 1249 22 rg vgANNULLA l udienza già fissata per il 31 1 2023 per l audizione deigenitori nell ambito del proc 1249 22 rg vg* gli zii collocatari per l udienza del 31 1 2023 h 9 00avanti al go delegato M * primo piano stanza 32»Avverso tale decreto la madre dei minori attuale ricorrente haproposto reclamo chiedendo la revoca del provvedimento ex art403 c c e quindi della collocazione dei bambini agli zii concontestuale affidamento a lei stessa dei bambiniIl reclamo è stato rigettato e il relativo provvedimento dellaCorte d appello è stato in questa sede impugnato solo nella parte incui ha statuito sulle spese di liteIl decreto reclamato è stato chiaramente assunto in viaprovvisoria e urgente nel corso di un procedimento non ancoraconcluso davanti al Tribunale per i minorenni che anzi hadisposto la prosecuzione dell istruttoria e adottato provvedimentiorganizzatori per la prosecuzione del giudizioIl carattere provvisorio e urgente dei provvedimento inquestione e il suo carattere endoprocedimentale destinato arimanere assorbito dalla decisione finale inducono ad estendereallo stesso le considerazioni appena svolte in riferimento aiprocedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escluderequindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese anche in8 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023sede di reclamo dovendo la regolamentazione delle stesse trovareNumero di raccolta generale 8908/2024spazio nella decisione emessa a conclusione del giudizio * pqubublaiclaezio ne 04/04/2024dovrà tenere conto a tal fine dell esito complessivo del giudizio edelle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo siè articolatoAnche in questo caso dunque il rigetto del reclamo nongiustifica l adozione di una statuizione sulle spese la qualeessendo connotata dal carattere delle decisorietà e delladefinitività per i motivi già evidenziati è stata fondatamenteoggetto di ricorso per cassazione3 In conclusione il ricorso deve essere accolto e il decretoimpugnato deve essere cassato limitatamente alla statuizione sullespese La causa può essere decisa nel merito ai sensi dell art 384comma 2 c p c non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto deve essere disposta la revoca della statuizione di condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali4 Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata nonessendosi gli intimati difesi con controricorso5 * di procedimento che riguarda minori non si dàapplicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115 del 20026 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024Data pubblicazione 04/04/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * ** – * ** E * – ** * Consigliere – * * ** * Consigliere Ud 10/11/2023–CC* * Consigliere R G N 10462/2023* * Consigliere rel Repha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 10462/2023promosso da* * 18 presso lo studio dell avv * ** che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale incalce al ricorso per cassazione ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] * * curatore speciale dei minori ** * e * * nonché * * padredei minori * * e * * ziipaterni dei minori [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso il decreto di rigetto n 140/2023 pubblicato il 28/03/2023della Corte di appello di Torinoudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/11/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024La Corte di appello di Torino con il provvedimento in questaData pubblicazione 04/04/2024sede impugnato ha respinto il reclamo proposto da ** con il decreto del Tribunale per i minorenni di Torinoche provvedendo in via provvisoria e urgente ai sensi degli artt333 e 336 c c nel confermare il provvedimento di convalida exart 403 c c ha anche confermato la prosecuzione dellacollocazione dei minori presso gli zii paterni disponendo che igenitori potessero incontrare i minori secondo tempi e modi daindicarsi dai servizi sociali e adottando ulteriori provvedimentianche istruttori in vista della successiva udienza fissata per sentiregli zii paterni dei minoriA tale statuizione è seguita la condanna della reclamante alpagamento delle spese di lite del curatore speciale dei minori edegli zii paterni di questi ultimi liquidate in € 2 336 00 % 2 ossiain € 1 168 00 attese le difese azionate e la natura del giudizio perciascuna delle parti convenute oltre al 15% rimborso per speseforfetarie * e * spese da versarsi a favore dell erario quantoal curatore speciale essendo i minori ammessi al beneficio del* a spese dello Stato per la successiva udienzaAvverso tale pronuncia * * ha propostoricorso per cassazione affidato a un solo motivoNessuno degli intimati si è difeso con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo e unico motivo di ricorso è formulata laseguente censura « Violazione e/o falsa applicazione degli artt 91e 739 c p c in relazione all art 360 n 3 c p c per avere la Corted Appello disposto la condanna alle spese di lite all esito di unprocedimento camerale provvisorio ed interinale destinato adessere assorbito dal provvedimento definitivo »Secondo la ricorrente i provvedimenti cautelari ed urgenti cheintervengono nel corso del giudizio di merito in via provvisoria atutelare aspetti della vita della prole troveranno il loro assetto2 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023definitivo con il provvedimento finale e pertanto non devonoNumero di raccolta generale 8908/2024contenere un immediata e distinta pronuncia sulle sDpaeta speub b licaAzio ne 04/04/2024supporto di tale tesi ha richiamato la giurisprudenza formatasirelativamente all art 708 c p c la cui natura provvisoria esclude lanecessità di una distinta pronuncia sulle spese di lite in sede direclamo dovendo la regolamentazione delle spese avvenireall esito complessivo della liteLa natura cautelare e provvisoria del decreto in questa sedeimpugnato è ritenuta evincibile dall urgente necessità edemergenza di provvedere all allontanamento ed alla collocazionedei quattro piccoli che esposti ad un grave pregiudizio sono statiprovvisoriamente inseriti nel nucleo degli zii paterni anche se nelcontempo sono stati disposti ed attivati gli accertamenti sullecapacità genitoriali del padre e madre nonché sulle risorsecomplessive della famiglia di origine in vista di quella che saràrebus sic stantibus la definitiva collocazione dei piccoliAd opinione della ricorrente dunque non vi era quindi motivoné dovere di pronunciare sulle spese di lite nel provvedimento disecondo grado di conferma dell allontanamento ex art 403 c c inquanto esso comunque si innesta nel più ampio procedimento atutela dei bambini e ne condivide la sorte ed è destinato ad essereassorbito dalla decisione finale2 Il ricorso è ammissibile ed anche fondato2 1 Occorre precisare che nella specie si tratta di reclamoproposto avverso un provvedimento adottato dal Tribunale per iminorenni in data 14/01/2023 a seguito di ricorso presentato dalPubblico Ministero il 29/12/2022 quando erano già entrate invigore le modifiche apportate dall art 1 comma 27 l n 206 del2021 all art 403 c c ma non anche quelle introdotte dal d lgs n149 del 2022 che ha riformato il processo civileIl nuovo testo dell art 403 c c prevede espressamente lareclamabilità del provvedimento del Tribunale per i minorenni che3 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023all esito dell udienza conferma la convalida della misura adottataNumero di raccolta generale 8908/2024ma nulla statuisce sulla possibilità di proporre ricoDrastao p ubbpliceazrio ne 04/04/2024cassazioneAi fini della verifica dell ammissibilità di tale mezzo diimpugnazione occorre pertanto tenere conto delle disposizioninormative e dell interpretazione giurisprudenziale precedenteall entrata in vigore del d lgs n 149 del 2022 le cui disposizionicome sopra evidenziato non sono applicabili ratione temporistenendo conto che la materia del contendere attiene soltanto allastatuizione sulle spese adottate dal giudice del reclamo2 2 * è noto ai sensi dell art 111 comma 7 Cost ilricorso straordinario in materia civile è ammesso contro le«sentenze» degli organi giurisdizionaliLa S C si è tuttavia da subito orientata nel senso diconsentire l esperibilità di tale rimedio impugnatorio non solo neiconfronti dei provvedimenti che hanno la forma della sentenza enon sono assoggettati ai normali mezzi d impugnazione v adesempio le ipotesi disciplinate dall art 618 c p c ma anche neiconfronti di ogni altro provvedimento anche se adottato in formadiversa che abbia comunque carattere decisorio incidendo sudiritti soggettivi e definitivo in quanto non altrimenti impugnabileTale principio non posto successivamente in discussione èstato sancito da [OSCURATO:PERSONA] U Sentenza n 2593 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]ove si è affermato che il ricorso straordinario per cassazione èesperibile con riguardo a tutti i provvedimenti che a prescinderedalla forma che assumono decidono in modo definitivo il merito diuna controversia la cui eventuale ingiustizia resterebbeirreparabilmente e definitivamente priva di controlloL interpretazione estensiva operata dalla giurisprudenza dilegittimità ha ricevuto l avallo del legislatore che comeevidenziato nel novellare il disposto dell art 360 c p c con l art 2del d lgs n 40 del 2006 ha espressamente fatto richiamo ai4 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023«provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ilNumero di raccolta generale 8908/2024ricorso per cassazione per violazione di legge» Data pubblicazione 04/04/2024È dunque ammesso il ricorso straordinario per cassazionecontro tutti i provvedimenti comprese le ordinanze ed i decreticonnotati dal duplice requisito della decisorietà nel senso cheincidano su diritti o status e della definitività nel senso che nonpossano essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessunacondizioneNel corso degli anni la giurisprudenza di legittimità ha svolto ilcompito di verificare con riferimento alle diverse tipologie diprovvedimenti la presenza dei requisiti della decisorietà e delladefinitività in alcuni casi manifestando un orientamento semprepiù consolidato e in altri casi mostrando opinioni discordanti edanche mutevoli2 3 Come più volte affermato da questa Corte il ricorsostraordinario è ammissibile quando riguarda la statuizione sullespese processuali anche nei casi in cui non è ammesso talerimedio in riferimento alla controversia oggetto di giudizio perchéla statuizione sulle spese riguarda posizioni giuridiche soggettivo didebito e credito discendenti da un rapporto autonomo rispetto aquello oggetto di giudizio senza che ne sia possibile la modifica orevoca attraverso l esperimento di alcun altro rimediogiurisdizionale proprio in ragione della mancata previsione di altrimezzi di impugnazione nei confronti della statuizione che hariguardato la materia del contendere cfr [OSCURATO:PERSONA] 6 2Ordinanza n 1799 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riferita alla erronea statuizionesulle spese in un procedimento per la nomina giudiziale di unamministratore di condominio v anche [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n4610 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa a un caso di statuizione sulle spesein un procedimento di correzione di errore materiale delladecisione5 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Con specifico riferimento alla statuizione sulle spese del giudizioNumero di raccolta generale 8908/2024cautelare in corso di causa questa Corte ha ritenuto * epu b blnicaezlio ne 04/04/2024regime successivo alla novella introdotta con la l n 80 del 2005l ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso dicausa non deve contenere un autonoma liquidazione delle spesedella fase cautelare endoprocessuale essendo tale liquidazionerimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazionedell esito complessivo della lite precisando che ove taleliquidazione sia comunque effettuata deve essere riconsideratainsieme la decisione del merito della causa e ove non lo sia e siadedotto uno specifico motivo di appello sul punto il giudice diappello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese dilite comprensive delle spese del procedimento endoprocessualesulla base dell esito del giudizio [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 12898del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vannoinfatti liquidate contestualmente alla decisione del merito attesoche l esito della fase cautelare endoprocessuale non haun autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazionedelle spese di lite in quanto il criterio della soccombenza non sifraziona a seconda dell esito delle varie fasi del giudizio ma variferito unitariamente alla decisione finale della lite senza che rileviche in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamentesoccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole cfrCass Sez 2 Ordinanza n 9785 del 25/03/2022In tale ottica questa Corte ha ritenuto ricorribili per cassazioneanche le statuizioni sulle spese adottate all esito del procedimentodi reclamo sui provvedimenti provvisori e urgenti adottati all esitodell udienza presidenziale nei giudizi di separazione [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 8432 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 6 1 Ordinanza n13162 del 27/04/2022 e di divorzio [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n9344 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto riguardante posizioni giuridiche di6 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomoData pubblicazione 04/04/2024idonee ad acquistare autorità di cosa giudicataInfatti quando viene adottata in sede di reclamo avversoordinanza presidenziale un illegittima pronuncia sulla liquidazionedelle relative spese ci si viene a trovare in presenza di unprovvedimento non previsto dalla legge di natura sicuramentedecisoria in quanto destinato ad incidere su una posizione di dirittosoggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotatodi carattere di definitività nei confronti del quale non è previstoalcun mezzo d impugnazioneL illegittimità della statuizione sulle spese è affermataguardando alla disciplina propria dei provvedimenti cautelariadottati in corso di causa pur riconoscendo significative differenzeriscontrabili tra i due istituti In particolare la natura provvisoriadei provvedimenti in questione destinati anch essi a rimanereassorbiti dalla decisione di merito ed il carattere necessariamenteincidentale del procedimento preordinato alla loro adozione hannocondotto questa Corte con orientamento condiviso da questoCollegio ad estendere agli stessi le considerazioni svolte inriferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e adescludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle speseanche in sede di reclamo dovendo la regolamentazione dellestesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione delgiudizio la quale dovrà tenere conto a tal fine dell esitocomplessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singolefasi in cui il processo si è articolato2 4 * specie il decreto reclamato ha statuito come segue«V i gli artt 333 336 3° e u c 403 c c* in via provvisoria ed urgente* il provvedimento di convalida del 29 12 2022* la prosecuzione della collocazione dei minori presso gli7 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024DISPONE che i genitori possano incontrare i minori secondo tempiData pubblicazione 04/04/2024e modi da indicarsi dai servizi* il servizio sociale e di * di prendere in caricoil nucleo al fine di verificare la capacità genitoriali di entrambi igenitori e dare sostegno psicologico alla madre nonché* il servizio sociale di attivare un massiccio sostegno alnucleo degli zii provvedendo ad inviare relazione di aggiornamentoentro il 17 4 2023* ai genitori di collaborare con tutti i serviziDISPONE la riunione del presente procedimento al 1249 22 rg vgANNULLA l udienza già fissata per il 31 1 2023 per l audizione deigenitori nell ambito del proc 1249 22 rg vg* gli zii collocatari per l udienza del 31 1 2023 h 9 00avanti al go delegato M * primo piano stanza 32»Avverso tale decreto la madre dei minori attuale ricorrente haproposto reclamo chiedendo la revoca del provvedimento ex art403 c c e quindi della collocazione dei bambini agli zii concontestuale affidamento a lei stessa dei bambiniIl reclamo è stato rigettato e il relativo provvedimento dellaCorte d appello è stato in questa sede impugnato solo nella parte incui ha statuito sulle spese di liteIl decreto reclamato è stato chiaramente assunto in viaprovvisoria e urgente nel corso di un procedimento non ancoraconcluso davanti al Tribunale per i minorenni che anzi hadisposto la prosecuzione dell istruttoria e adottato provvedimentiorganizzatori per la prosecuzione del giudizioIl carattere provvisorio e urgente dei provvedimento inquestione e il suo carattere endoprocedimentale destinato arimanere assorbito dalla decisione finale inducono ad estendereallo stesso le considerazioni appena svolte in riferimento aiprocedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escluderequindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese anche in8 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023sede di reclamo dovendo la regolamentazione delle stesse trovareNumero di raccolta generale 8908/2024spazio nella decisione emessa a conclusione del giudizio * pqubublaiclaezio ne 04/04/2024dovrà tenere conto a tal fine dell esito complessivo del giudizio edelle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo siè articolatoAnche in questo caso dunque il rigetto del reclamo nongiustifica l adozione di una statuizione sulle spese la qualeessendo connotata dal carattere delle decisorietà e delladefinitività per i motivi già evidenziati è stata fondatamenteoggetto di ricorso per cassazione3 In conclusione il ricorso deve essere accolto e il decretoimpugnato deve essere cassato limitatamente alla statuizione sullespese La causa può essere decisa nel merito ai sensi dell art 384comma 2 c p c non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto deve essere disposta la revoca della statuizione di condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali4 Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata nonessendosi gli intimati difesi con controricorso5 * di procedimento che riguarda minori non si dàapplicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115 del 20026 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003 P Q MLa Corteaccoglie il ricorso cassa il decreto impugnato limitatamente allastatuizione sulle spese di lite e decidendo nel merito ai sensidell art 384 comma 2 c p c revoca la statuizione di condannadella reclamante al pagamento delle spese processualidispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 20039 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima SezioneData pubblicazione 04/04/2024civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 novembre 2023La Presidente* *10 di 10* *P Q MLa Corteaccoglie il ricorso cassa il decreto impugnato limitatamente allastatuizione sulle spese di lite e decidendo nel merito ai sensidell art 384 comma 2 c p c revoca la statuizione di condannadella reclamante al pagamento delle spese processualidispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 20039 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima SezioneData pubblicazione 04/04/2024civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 novembre 2023La Presidente* *10 di 10* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024Data pubblicazione 04/04/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * ** – * ** E * – ** * Consigliere – * * ** * Consigliere Ud 10/11/2023–CC* * Consigliere R G N 10462/2023* * Consigliere rel Repha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 10462/2023promosso da* * 18 presso lo studio dell avv * ** che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale incalce al ricorso per cassazione ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] * * curatore speciale dei minori ** * e * * nonché * * padredei minori * * e * * ziipaterni dei minori [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso il decreto di rigetto n 140/2023 pubblicato il 28/03/2023della Corte di appello di Torinoudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/11/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024La Corte di appello di Torino con il provvedimento in questaData pubblicazione 04/04/2024sede impugnato ha respinto il reclamo proposto da ** con il decreto del Tribunale per i minorenni di Torinoche provvedendo in via provvisoria e urgente ai sensi degli artt333 e 336 c c nel confermare il provvedimento di convalida exart 403 c c ha anche confermato la prosecuzione dellacollocazione dei minori presso gli zii paterni disponendo che igenitori potessero incontrare i minori secondo tempi e modi daindicarsi dai servizi sociali e adottando ulteriori provvedimentianche istruttori in vista della successiva udienza fissata per sentiregli zii paterni dei minoriA tale statuizione è seguita la condanna della reclamante alpagamento delle spese di lite del curatore speciale dei minori edegli zii paterni di questi ultimi liquidate in € 2 336 00 % 2 ossiain € 1 168 00 attese le difese azionate e la natura del giudizio perciascuna delle parti convenute oltre al 15% rimborso per speseforfetarie * e * spese da versarsi a favore dell erario quantoal curatore speciale essendo i minori ammessi al beneficio del* a spese dello Stato per la successiva udienzaAvverso tale pronuncia * * ha propostoricorso per cassazione affidato a un solo motivoNessuno degli intimati si è difeso con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo e unico motivo di ricorso è formulata laseguente censura « Violazione e/o falsa applicazione degli artt 91e 739 c p c in relazione all art 360 n 3 c p c per avere la Corted Appello disposto la condanna alle spese di lite all esito di unprocedimento camerale provvisorio ed interinale destinato adessere assorbito dal provvedimento definitivo »Secondo la ricorrente i provvedimenti cautelari ed urgenti cheintervengono nel corso del giudizio di merito in via provvisoria atutelare aspetti della vita della prole troveranno il loro assetto2 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023definitivo con il provvedimento finale e pertanto non devonoNumero di raccolta generale 8908/2024contenere un immediata e distinta pronuncia sulle sDpaeta speub b licaAzio ne 04/04/2024supporto di tale tesi ha richiamato la giurisprudenza formatasirelativamente all art 708 c p c la cui natura provvisoria esclude lanecessità di una distinta pronuncia sulle spese di lite in sede direclamo dovendo la regolamentazione delle spese avvenireall esito complessivo della liteLa natura cautelare e provvisoria del decreto in questa sedeimpugnato è ritenuta evincibile dall urgente necessità edemergenza di provvedere all allontanamento ed alla collocazionedei quattro piccoli che esposti ad un grave pregiudizio sono statiprovvisoriamente inseriti nel nucleo degli zii paterni anche se nelcontempo sono stati disposti ed attivati gli accertamenti sullecapacità genitoriali del padre e madre nonché sulle risorsecomplessive della famiglia di origine in vista di quella che saràrebus sic stantibus la definitiva collocazione dei piccoliAd opinione della ricorrente dunque non vi era quindi motivoné dovere di pronunciare sulle spese di lite nel provvedimento disecondo grado di conferma dell allontanamento ex art 403 c c inquanto esso comunque si innesta nel più ampio procedimento atutela dei bambini e ne condivide la sorte ed è destinato ad essereassorbito dalla decisione finale2 Il ricorso è ammissibile ed anche fondato2 1 Occorre precisare che nella specie si tratta di reclamoproposto avverso un provvedimento adottato dal Tribunale per iminorenni in data 14/01/2023 a seguito di ricorso presentato dalPubblico Ministero il 29/12/2022 quando erano già entrate invigore le modifiche apportate dall art 1 comma 27 l n 206 del2021 all art 403 c c ma non anche quelle introdotte dal d lgs n149 del 2022 che ha riformato il processo civileIl nuovo testo dell art 403 c c prevede espressamente lareclamabilità del provvedimento del Tribunale per i minorenni che3 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023all esito dell udienza conferma la convalida della misura adottataNumero di raccolta generale 8908/2024ma nulla statuisce sulla possibilità di proporre ricoDrastao p ubbpliceazrio ne 04/04/2024cassazioneAi fini della verifica dell ammissibilità di tale mezzo diimpugnazione occorre pertanto tenere conto delle disposizioninormative e dell interpretazione giurisprudenziale precedenteall entrata in vigore del d lgs n 149 del 2022 le cui disposizionicome sopra evidenziato non sono applicabili ratione temporistenendo conto che la materia del contendere attiene soltanto allastatuizione sulle spese adottate dal giudice del reclamo2 2 * è noto ai sensi dell art 111 comma 7 Cost ilricorso straordinario in materia civile è ammesso contro le«sentenze» degli organi giurisdizionaliLa S C si è tuttavia da subito orientata nel senso diconsentire l esperibilità di tale rimedio impugnatorio non solo neiconfronti dei provvedimenti che hanno la forma della sentenza enon sono assoggettati ai normali mezzi d impugnazione v adesempio le ipotesi disciplinate dall art 618 c p c ma anche neiconfronti di ogni altro provvedimento anche se adottato in formadiversa che abbia comunque carattere decisorio incidendo sudiritti soggettivi e definitivo in quanto non altrimenti impugnabileTale principio non posto successivamente in discussione èstato sancito da [OSCURATO:PERSONA] U Sentenza n 2593 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]ove si è affermato che il ricorso straordinario per cassazione èesperibile con riguardo a tutti i provvedimenti che a prescinderedalla forma che assumono decidono in modo definitivo il merito diuna controversia la cui eventuale ingiustizia resterebbeirreparabilmente e definitivamente priva di controlloL interpretazione estensiva operata dalla giurisprudenza dilegittimità ha ricevuto l avallo del legislatore che comeevidenziato nel novellare il disposto dell art 360 c p c con l art 2del d lgs n 40 del 2006 ha espressamente fatto richiamo ai4 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023«provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ilNumero di raccolta generale 8908/2024ricorso per cassazione per violazione di legge» Data pubblicazione 04/04/2024È dunque ammesso il ricorso straordinario per cassazionecontro tutti i provvedimenti comprese le ordinanze ed i decreticonnotati dal duplice requisito della decisorietà nel senso cheincidano su diritti o status e della definitività nel senso che nonpossano essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessunacondizioneNel corso degli anni la giurisprudenza di legittimità ha svolto ilcompito di verificare con riferimento alle diverse tipologie diprovvedimenti la presenza dei requisiti della decisorietà e delladefinitività in alcuni casi manifestando un orientamento semprepiù consolidato e in altri casi mostrando opinioni discordanti edanche mutevoli2 3 Come più volte affermato da questa Corte il ricorsostraordinario è ammissibile quando riguarda la statuizione sullespese processuali anche nei casi in cui non è ammesso talerimedio in riferimento alla controversia oggetto di giudizio perchéla statuizione sulle spese riguarda posizioni giuridiche soggettivo didebito e credito discendenti da un rapporto autonomo rispetto aquello oggetto di giudizio senza che ne sia possibile la modifica orevoca attraverso l esperimento di alcun altro rimediogiurisdizionale proprio in ragione della mancata previsione di altrimezzi di impugnazione nei confronti della statuizione che hariguardato la materia del contendere cfr [OSCURATO:PERSONA] 6 2Ordinanza n 1799 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riferita alla erronea statuizionesulle spese in un procedimento per la nomina giudiziale di unamministratore di condominio v anche [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n4610 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa a un caso di statuizione sulle spesein un procedimento di correzione di errore materiale delladecisione5 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Con specifico riferimento alla statuizione sulle spese del giudizioNumero di raccolta generale 8908/2024cautelare in corso di causa questa Corte ha ritenuto * epu b blnicaezlio ne 04/04/2024regime successivo alla novella introdotta con la l n 80 del 2005l ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso dicausa non deve contenere un autonoma liquidazione delle spesedella fase cautelare endoprocessuale essendo tale liquidazionerimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazionedell esito complessivo della lite precisando che ove taleliquidazione sia comunque effettuata deve essere riconsideratainsieme la decisione del merito della causa e ove non lo sia e siadedotto uno specifico motivo di appello sul punto il giudice diappello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese dilite comprensive delle spese del procedimento endoprocessualesulla base dell esito del giudizio [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 12898del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vannoinfatti liquidate contestualmente alla decisione del merito attesoche l esito della fase cautelare endoprocessuale non haun autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazionedelle spese di lite in quanto il criterio della soccombenza non sifraziona a seconda dell esito delle varie fasi del giudizio ma variferito unitariamente alla decisione finale della lite senza che rileviche in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamentesoccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole cfrCass Sez 2 Ordinanza n 9785 del 25/03/2022In tale ottica questa Corte ha ritenuto ricorribili per cassazioneanche le statuizioni sulle spese adottate all esito del procedimentodi reclamo sui provvedimenti provvisori e urgenti adottati all esitodell udienza presidenziale nei giudizi di separazione [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 8432 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 6 1 Ordinanza n13162 del 27/04/2022 e di divorzio [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n9344 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto riguardante posizioni giuridiche di6 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomoData pubblicazione 04/04/2024idonee ad acquistare autorità di cosa giudicataInfatti quando viene adottata in sede di reclamo avversoordinanza presidenziale un illegittima pronuncia sulla liquidazionedelle relative spese ci si viene a trovare in presenza di unprovvedimento non previsto dalla legge di natura sicuramentedecisoria in quanto destinato ad incidere su una posizione di dirittosoggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotatodi carattere di definitività nei confronti del quale non è previstoalcun mezzo d impugnazioneL illegittimità della statuizione sulle spese è affermataguardando alla disciplina propria dei provvedimenti cautelariadottati in corso di causa pur riconoscendo significative differenzeriscontrabili tra i due istituti In particolare la natura provvisoriadei provvedimenti in questione destinati anch essi a rimanereassorbiti dalla decisione di merito ed il carattere necessariamenteincidentale del procedimento preordinato alla loro adozione hannocondotto questa Corte con orientamento condiviso da questoCollegio ad estendere agli stessi le considerazioni svolte inriferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e adescludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle speseanche in sede di reclamo dovendo la regolamentazione dellestesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione delgiudizio la quale dovrà tenere conto a tal fine dell esitocomplessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singolefasi in cui il processo si è articolato2 4 * specie il decreto reclamato ha statuito come segue«V i gli artt 333 336 3° e u c 403 c c* in via provvisoria ed urgente* il provvedimento di convalida del 29 12 2022* la prosecuzione della collocazione dei minori presso gli7 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024DISPONE che i genitori possano incontrare i minori secondo tempiData pubblicazione 04/04/2024e modi da indicarsi dai servizi* il servizio sociale e di * di prendere in caricoil nucleo al fine di verificare la capacità genitoriali di entrambi igenitori e dare sostegno psicologico alla madre nonché* il servizio sociale di attivare un massiccio sostegno alnucleo degli zii provvedendo ad inviare relazione di aggiornamentoentro il 17 4 2023* ai genitori di collaborare con tutti i serviziDISPONE la riunione del presente procedimento al 1249 22 rg vgANNULLA l udienza già fissata per il 31 1 2023 per l audizione deigenitori nell ambito del proc 1249 22 rg vg* gli zii collocatari per l udienza del 31 1 2023 h 9 00avanti al go delegato M * primo piano stanza 32»Avverso tale decreto la madre dei minori attuale ricorrente haproposto reclamo chiedendo la revoca del provvedimento ex art403 c c e quindi della collocazione dei bambini agli zii concontestuale affidamento a lei stessa dei bambiniIl reclamo è stato rigettato e il relativo provvedimento dellaCorte d appello è stato in questa sede impugnato solo nella parte incui ha statuito sulle spese di liteIl decreto reclamato è stato chiaramente assunto in viaprovvisoria e urgente nel corso di un procedimento non ancoraconcluso davanti al Tribunale per i minorenni che anzi hadisposto la prosecuzione dell istruttoria e adottato provvedimentiorganizzatori per la prosecuzione del giudizioIl carattere provvisorio e urgente dei provvedimento inquestione e il suo carattere endoprocedimentale destinato arimanere assorbito dalla decisione finale inducono ad estendereallo stesso le considerazioni appena svolte in riferimento aiprocedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escluderequindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese anche in8 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023sede di reclamo dovendo la regolamentazione delle stesse trovareNumero di raccolta generale 8908/2024spazio nella decisione emessa a conclusione del giudizio * pqubublaiclaezio ne 04/04/2024dovrà tenere conto a tal fine dell esito complessivo del giudizio edelle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo siè articolatoAnche in questo caso dunque il rigetto del reclamo nongiustifica l adozione di una statuizione sulle spese la qualeessendo connotata dal carattere delle decisorietà e delladefinitività per i motivi già evidenziati è stata fondatamenteoggetto di ricorso per cassazione3 In conclusione il ricorso deve essere accolto e il decretoimpugnato deve essere cassato limitatamente alla statuizione sullespese La causa può essere decisa nel merito ai sensi dell art 384comma 2 c p c non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto deve essere disposta la revoca della statuizione di condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali4 Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata nonessendosi gli intimati difesi con controricorso5 * di procedimento che riguarda minori non si dàapplicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115 del 20026 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024Data pubblicazione 04/04/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * ** – * ** E * – ** * Consigliere – * * ** * Consigliere Ud 10/11/2023–CC* * Consigliere R G N 10462/2023* * Consigliere rel Repha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 10462/2023promosso da* * 18 presso lo studio dell avv * ** che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale incalce al ricorso per cassazione ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] * * curatore speciale dei minori ** * e * * nonché * * padredei minori * * e * * ziipaterni dei minori [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] intimatiavverso il decreto di rigetto n 140/2023 pubblicato il 28/03/2023della Corte di appello di Torinoudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/11/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024La Corte di appello di Torino con il provvedimento in questaData pubblicazione 04/04/2024sede impugnato ha respinto il reclamo proposto da ** con il decreto del Tribunale per i minorenni di Torinoche provvedendo in via provvisoria e urgente ai sensi degli artt333 e 336 c c nel confermare il provvedimento di convalida exart 403 c c ha anche confermato la prosecuzione dellacollocazione dei minori presso gli zii paterni disponendo che igenitori potessero incontrare i minori secondo tempi e modi daindicarsi dai servizi sociali e adottando ulteriori provvedimentianche istruttori in vista della successiva udienza fissata per sentiregli zii paterni dei minoriA tale statuizione è seguita la condanna della reclamante alpagamento delle spese di lite del curatore speciale dei minori edegli zii paterni di questi ultimi liquidate in € 2 336 00 % 2 ossiain € 1 168 00 attese le difese azionate e la natura del giudizio perciascuna delle parti convenute oltre al 15% rimborso per speseforfetarie * e * spese da versarsi a favore dell erario quantoal curatore speciale essendo i minori ammessi al beneficio del* a spese dello Stato per la successiva udienzaAvverso tale pronuncia * * ha propostoricorso per cassazione affidato a un solo motivoNessuno degli intimati si è difeso con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo e unico motivo di ricorso è formulata laseguente censura « Violazione e/o falsa applicazione degli artt 91e 739 c p c in relazione all art 360 n 3 c p c per avere la Corted Appello disposto la condanna alle spese di lite all esito di unprocedimento camerale provvisorio ed interinale destinato adessere assorbito dal provvedimento definitivo »Secondo la ricorrente i provvedimenti cautelari ed urgenti cheintervengono nel corso del giudizio di merito in via provvisoria atutelare aspetti della vita della prole troveranno il loro assetto2 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023definitivo con il provvedimento finale e pertanto non devonoNumero di raccolta generale 8908/2024contenere un immediata e distinta pronuncia sulle sDpaeta speub b licaAzio ne 04/04/2024supporto di tale tesi ha richiamato la giurisprudenza formatasirelativamente all art 708 c p c la cui natura provvisoria esclude lanecessità di una distinta pronuncia sulle spese di lite in sede direclamo dovendo la regolamentazione delle spese avvenireall esito complessivo della liteLa natura cautelare e provvisoria del decreto in questa sedeimpugnato è ritenuta evincibile dall urgente necessità edemergenza di provvedere all allontanamento ed alla collocazionedei quattro piccoli che esposti ad un grave pregiudizio sono statiprovvisoriamente inseriti nel nucleo degli zii paterni anche se nelcontempo sono stati disposti ed attivati gli accertamenti sullecapacità genitoriali del padre e madre nonché sulle risorsecomplessive della famiglia di origine in vista di quella che saràrebus sic stantibus la definitiva collocazione dei piccoliAd opinione della ricorrente dunque non vi era quindi motivoné dovere di pronunciare sulle spese di lite nel provvedimento disecondo grado di conferma dell allontanamento ex art 403 c c inquanto esso comunque si innesta nel più ampio procedimento atutela dei bambini e ne condivide la sorte ed è destinato ad essereassorbito dalla decisione finale2 Il ricorso è ammissibile ed anche fondato2 1 Occorre precisare che nella specie si tratta di reclamoproposto avverso un provvedimento adottato dal Tribunale per iminorenni in data 14/01/2023 a seguito di ricorso presentato dalPubblico Ministero il 29/12/2022 quando erano già entrate invigore le modifiche apportate dall art 1 comma 27 l n 206 del2021 all art 403 c c ma non anche quelle introdotte dal d lgs n149 del 2022 che ha riformato il processo civileIl nuovo testo dell art 403 c c prevede espressamente lareclamabilità del provvedimento del Tribunale per i minorenni che3 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023all esito dell udienza conferma la convalida della misura adottataNumero di raccolta generale 8908/2024ma nulla statuisce sulla possibilità di proporre ricoDrastao p ubbpliceazrio ne 04/04/2024cassazioneAi fini della verifica dell ammissibilità di tale mezzo diimpugnazione occorre pertanto tenere conto delle disposizioninormative e dell interpretazione giurisprudenziale precedenteall entrata in vigore del d lgs n 149 del 2022 le cui disposizionicome sopra evidenziato non sono applicabili ratione temporistenendo conto che la materia del contendere attiene soltanto allastatuizione sulle spese adottate dal giudice del reclamo2 2 * è noto ai sensi dell art 111 comma 7 Cost ilricorso straordinario in materia civile è ammesso contro le«sentenze» degli organi giurisdizionaliLa S C si è tuttavia da subito orientata nel senso diconsentire l esperibilità di tale rimedio impugnatorio non solo neiconfronti dei provvedimenti che hanno la forma della sentenza enon sono assoggettati ai normali mezzi d impugnazione v adesempio le ipotesi disciplinate dall art 618 c p c ma anche neiconfronti di ogni altro provvedimento anche se adottato in formadiversa che abbia comunque carattere decisorio incidendo sudiritti soggettivi e definitivo in quanto non altrimenti impugnabileTale principio non posto successivamente in discussione èstato sancito da [OSCURATO:PERSONA] U Sentenza n 2593 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]ove si è affermato che il ricorso straordinario per cassazione èesperibile con riguardo a tutti i provvedimenti che a prescinderedalla forma che assumono decidono in modo definitivo il merito diuna controversia la cui eventuale ingiustizia resterebbeirreparabilmente e definitivamente priva di controlloL interpretazione estensiva operata dalla giurisprudenza dilegittimità ha ricevuto l avallo del legislatore che comeevidenziato nel novellare il disposto dell art 360 c p c con l art 2del d lgs n 40 del 2006 ha espressamente fatto richiamo ai4 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023«provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ilNumero di raccolta generale 8908/2024ricorso per cassazione per violazione di legge» Data pubblicazione 04/04/2024È dunque ammesso il ricorso straordinario per cassazionecontro tutti i provvedimenti comprese le ordinanze ed i decreticonnotati dal duplice requisito della decisorietà nel senso cheincidano su diritti o status e della definitività nel senso che nonpossano essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessunacondizioneNel corso degli anni la giurisprudenza di legittimità ha svolto ilcompito di verificare con riferimento alle diverse tipologie diprovvedimenti la presenza dei requisiti della decisorietà e delladefinitività in alcuni casi manifestando un orientamento semprepiù consolidato e in altri casi mostrando opinioni discordanti edanche mutevoli2 3 Come più volte affermato da questa Corte il ricorsostraordinario è ammissibile quando riguarda la statuizione sullespese processuali anche nei casi in cui non è ammesso talerimedio in riferimento alla controversia oggetto di giudizio perchéla statuizione sulle spese riguarda posizioni giuridiche soggettivo didebito e credito discendenti da un rapporto autonomo rispetto aquello oggetto di giudizio senza che ne sia possibile la modifica orevoca attraverso l esperimento di alcun altro rimediogiurisdizionale proprio in ragione della mancata previsione di altrimezzi di impugnazione nei confronti della statuizione che hariguardato la materia del contendere cfr [OSCURATO:PERSONA] 6 2Ordinanza n 1799 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riferita alla erronea statuizionesulle spese in un procedimento per la nomina giudiziale di unamministratore di condominio v anche [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n4610 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa a un caso di statuizione sulle spesein un procedimento di correzione di errore materiale delladecisione5 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Con specifico riferimento alla statuizione sulle spese del giudizioNumero di raccolta generale 8908/2024cautelare in corso di causa questa Corte ha ritenuto * epu b blnicaezlio ne 04/04/2024regime successivo alla novella introdotta con la l n 80 del 2005l ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso dicausa non deve contenere un autonoma liquidazione delle spesedella fase cautelare endoprocessuale essendo tale liquidazionerimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazionedell esito complessivo della lite precisando che ove taleliquidazione sia comunque effettuata deve essere riconsideratainsieme la decisione del merito della causa e ove non lo sia e siadedotto uno specifico motivo di appello sul punto il giudice diappello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese dilite comprensive delle spese del procedimento endoprocessualesulla base dell esito del giudizio [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 12898del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vannoinfatti liquidate contestualmente alla decisione del merito attesoche l esito della fase cautelare endoprocessuale non haun autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazionedelle spese di lite in quanto il criterio della soccombenza non sifraziona a seconda dell esito delle varie fasi del giudizio ma variferito unitariamente alla decisione finale della lite senza che rileviche in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamentesoccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole cfrCass Sez 2 Ordinanza n 9785 del 25/03/2022In tale ottica questa Corte ha ritenuto ricorribili per cassazioneanche le statuizioni sulle spese adottate all esito del procedimentodi reclamo sui provvedimenti provvisori e urgenti adottati all esitodell udienza presidenziale nei giudizi di separazione [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 8432 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 6 1 Ordinanza n13162 del 27/04/2022 e di divorzio [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n9344 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto riguardante posizioni giuridiche di6 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autonomoData pubblicazione 04/04/2024idonee ad acquistare autorità di cosa giudicataInfatti quando viene adottata in sede di reclamo avversoordinanza presidenziale un illegittima pronuncia sulla liquidazionedelle relative spese ci si viene a trovare in presenza di unprovvedimento non previsto dalla legge di natura sicuramentedecisoria in quanto destinato ad incidere su una posizione di dirittosoggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotatodi carattere di definitività nei confronti del quale non è previstoalcun mezzo d impugnazioneL illegittimità della statuizione sulle spese è affermataguardando alla disciplina propria dei provvedimenti cautelariadottati in corso di causa pur riconoscendo significative differenzeriscontrabili tra i due istituti In particolare la natura provvisoriadei provvedimenti in questione destinati anch essi a rimanereassorbiti dalla decisione di merito ed il carattere necessariamenteincidentale del procedimento preordinato alla loro adozione hannocondotto questa Corte con orientamento condiviso da questoCollegio ad estendere agli stessi le considerazioni svolte inriferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e adescludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle speseanche in sede di reclamo dovendo la regolamentazione dellestesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione delgiudizio la quale dovrà tenere conto a tal fine dell esitocomplessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singolefasi in cui il processo si è articolato2 4 * specie il decreto reclamato ha statuito come segue«V i gli artt 333 336 3° e u c 403 c c* in via provvisoria ed urgente* il provvedimento di convalida del 29 12 2022* la prosecuzione della collocazione dei minori presso gli7 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024DISPONE che i genitori possano incontrare i minori secondo tempiData pubblicazione 04/04/2024e modi da indicarsi dai servizi* il servizio sociale e di * di prendere in caricoil nucleo al fine di verificare la capacità genitoriali di entrambi igenitori e dare sostegno psicologico alla madre nonché* il servizio sociale di attivare un massiccio sostegno alnucleo degli zii provvedendo ad inviare relazione di aggiornamentoentro il 17 4 2023* ai genitori di collaborare con tutti i serviziDISPONE la riunione del presente procedimento al 1249 22 rg vgANNULLA l udienza già fissata per il 31 1 2023 per l audizione deigenitori nell ambito del proc 1249 22 rg vg* gli zii collocatari per l udienza del 31 1 2023 h 9 00avanti al go delegato M * primo piano stanza 32»Avverso tale decreto la madre dei minori attuale ricorrente haproposto reclamo chiedendo la revoca del provvedimento ex art403 c c e quindi della collocazione dei bambini agli zii concontestuale affidamento a lei stessa dei bambiniIl reclamo è stato rigettato e il relativo provvedimento dellaCorte d appello è stato in questa sede impugnato solo nella parte incui ha statuito sulle spese di liteIl decreto reclamato è stato chiaramente assunto in viaprovvisoria e urgente nel corso di un procedimento non ancoraconcluso davanti al Tribunale per i minorenni che anzi hadisposto la prosecuzione dell istruttoria e adottato provvedimentiorganizzatori per la prosecuzione del giudizioIl carattere provvisorio e urgente dei provvedimento inquestione e il suo carattere endoprocedimentale destinato arimanere assorbito dalla decisione finale inducono ad estendereallo stesso le considerazioni appena svolte in riferimento aiprocedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escluderequindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese anche in8 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023sede di reclamo dovendo la regolamentazione delle stesse trovareNumero di raccolta generale 8908/2024spazio nella decisione emessa a conclusione del giudizio * pqubublaiclaezio ne 04/04/2024dovrà tenere conto a tal fine dell esito complessivo del giudizio edelle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo siè articolatoAnche in questo caso dunque il rigetto del reclamo nongiustifica l adozione di una statuizione sulle spese la qualeessendo connotata dal carattere delle decisorietà e delladefinitività per i motivi già evidenziati è stata fondatamenteoggetto di ricorso per cassazione3 In conclusione il ricorso deve essere accolto e il decretoimpugnato deve essere cassato limitatamente alla statuizione sullespese La causa può essere decisa nel merito ai sensi dell art 384comma 2 c p c non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto deve essere disposta la revoca della statuizione di condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali4 Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata nonessendosi gli intimati difesi con controricorso5 * di procedimento che riguarda minori non si dàapplicazione dell art 13 comma 1 quater d P R n 115 del 20026 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003 P Q MLa Corteaccoglie il ricorso cassa il decreto impugnato limitatamente allastatuizione sulle spese di lite e decidendo nel merito ai sensidell art 384 comma 2 c p c revoca la statuizione di condannadella reclamante al pagamento delle spese processualidispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 20039 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima SezioneData pubblicazione 04/04/2024civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 novembre 2023La Presidente* *10 di 10* *P Q MLa Corteaccoglie il ricorso cassa il decreto impugnato limitatamente allastatuizione sulle spese di lite e decidendo nel merito ai sensidell art 384 comma 2 c p c revoca la statuizione di condannadella reclamante al pagamento delle spese processualidispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 20039 di 10* disposto d ufficio Numero registro generale 10462/2023Numero sezionale 4989/2023Numero di raccolta generale 8908/2024Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima SezioneData pubblicazione 04/04/2024civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 novembre 2023La Presidente* *10 di 10* *
Decreto Cassazione n. 08908/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris