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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10120/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L°Q7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria presentata in data 15 novembre 2021.

OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la fattispecie di concorso nel delitto di calunnia secondo il paradigma dell'induzione ex art. 48 cod. pen., è generico in quanto reiterativo di critiche già adeguatamente confutate da entrambi i Giudici di merito che hanno fatto riferimento a pertinente giurisprudenza di questa Corte (secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art.48 cod. pen., in quanto la responsabilità dell'autore mediato realizza un particolare e qualificato comportamento del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula di cui all'art. 110 cod. pen., originariamente contestato, v.

Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269548), che il ricorrente afferma apoditticamente di non condividere; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, attraverso cui si deduce la mancata integrazione del delitto di calunnia, è generico in quanto reiterativo di identica censura confutata dalla Corte di merito che ha fatto riferimento al reato presupposto di ricettazione e non a quello di appropriazione di cose smarrite avendo ritenuto la denuncia effettuata a seguito di consegna dell'assegno al prenditore idonea ad attivare il procedimento per reati procedibili d'ufficio (in tal senso giurisprudenza consolidata secondo cui la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall'art. 368 cod. pen. vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione, v.

Sez. 6, n. 15964 del 08/03/2016, Rv. 266534); rilevato che, anche alla luce della memoria presentata in data 15 novembre 2021 con cui il ricorrente insiste in ordine ai medesimi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]3TATA [OSCURATO:PERSONA]» Costanti IN CANGELLErIA 23 MAR az

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L°Q7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria presentata in data 15 novembre 2021. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la fattispecie di concorso nel delitto di calunnia secondo il paradigma dell'induzione ex art. 48 cod. pen., è generico in quanto reiterativo di critiche già adeguatamente confutate da entrambi i Giudici di merito che hanno fatto riferimento a pertinente giurisprudenza di questa Corte (secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art.48 cod. pen., in quanto la responsabilità dell'autore mediato realizza un particolare e qualificato comportamento del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula di cui all'art. 110 cod. pen., originariamente contestato, v. Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 26/10/2016, dep. 2017, Rv. 269548), che il ricorrente afferma apoditticamente di non condividere; considerato che anche il secondo motivo di ricorso, attraverso cui si deduce la mancata integrazione del delitto di calunnia, è generico in quanto reiterativo di identica censura confutata dalla Corte di merito che ha fatto riferimento al reato presupposto di ricettazione e non a quello di appropriazione di cose smarrite avendo ritenuto la denuncia effettuata a seguito di consegna dell'assegno al prenditore idonea ad attivare il procedimento per reati procedibili d'ufficio (in tal senso giurisprudenza consolidata secondo cui la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall'art. 368 cod. pen. vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione, v. Sez. 6, n. 15964 del 08/03/2016, Rv. 266534); rilevato che, anche alla luce della memoria presentata in data 15 novembre 2021 con cui il ricorrente insiste in ordine ai medesimi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]3TATA [OSCURATO:PERSONA]» Costanti IN CANGELLErIA 23 MAR az
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