Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 806/2026
ECLI:EU:C:2026:726
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’8 settembre 2026 (
1
)
Causa C
‑
671/24 P
[OSCURATO:PERSONA] P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico
« Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Fondo di risoluzione unico – Decisione relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2023 – Articolo 264, secondo comma, TFUE – Limitazione degli effetti di un annullamento nel tempo »
Introduzione
1.
Le presenti conclusioni riguardano l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), diretta ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 6 agosto 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/SRB
(T‑410/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2024:534).
2.
Con tale ordinanza, il Tribunale ha annullato la decisione SRB/ES/2023/23 del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB o CRU), del 2 maggio 2023, sul calcolo dei contributi
ex ante
per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRF) (in prosieguo: la «decisione del SRB 2023»), nella parte che riguarda la [OSCURATO:PERSONA], e ha mantenuto gli effetti di tale decisione sino a che siano adottate da parte del SRB le misure necessarie che l’esecuzione di tale ordinanza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi a decorrere dal giorno in cui detta ordinanza è divenuta definitiva.
3.
Nella presente causa la Corte è chiamata a stabilire se il Tribunale poteva sospendere validamente nel tempo gli effetti dell’ordinanza impugnata.
Fatti
4.
I fatti figurano ai punti da 2 a 4 dell’ordinanza impugnata e sono illustrati nel modo seguente.
5.
La [OSCURATO:PERSONA] è un ente creditizio austriaco. Con la decisione del SRB 2023, quest’ultimo ha fissato, alla luce dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 (
2
), i contributi
ex ante
al SRF (in prosieguo: i «contributi
ex ante
») per il 2023 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2023») degli enti rientranti nell’ambito di applicazione del combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento, tra cui la [OSCURATO:PERSONA].
6.
Con avviso di riscossione, l’autorità nazionale di risoluzione competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, di detto regolamento, ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di versare l’importo del suo contributo
ex ante
per il periodo di contribuzione 2023, come fissato dal SRB.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
7.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento da parte del Tribunale, sulla base dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, della decisione del SRB 2023 nella parte che la riguarda. A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto otto motivi.
8.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, alla luce della sua decisione nella sentenza
Dexia/SRB (Contributi ex ante 2022)
(
3
), che esso fosse manifestamente fondato, e ha annullato la decisione del SRB 2023, nella parte in cui violava l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, sulla base del rilievo che l’importo dei contributi ex ante per l’anno di contribuzione 2023 superava il 12,5% del livello obiettivo (
4
).
9.
Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda del SRB di mantenere gli effetti della sua decisione 2023, nella parte che riguarda la [OSCURATO:PERSONA], fino a che siano adottate dal SRB le misure necessarie che l’esecuzione dell’ordinanza impugnata comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi a decorrere dal giorno in cui tale ordinanza diveniva definitiva (
5
).
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
10.
Con la sua impugnazione proposta dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare parzialmente l’ordinanza impugnata nella parte in cui, nonostante l’annullamento della decisione del SRB 2023, gli effetti di tale decisione sono stati mantenuti, a titolo temporaneo, fino a quando il SRB non avrà adottato le misure necessarie che l’esecuzione di tale ordinanza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi a decorrere dal giorno in cui detta ordinanza è divenuta definitiva;
– statuire sul merito della controversia e non mantenere gli effetti della decisione del SRB 2023 nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA];
– in subordine, mantenere gli effetti della decisione del SRB 2023 unicamente nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a versare contributi in conformità al massimale del 12,5% previsto all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM;
– condannare il SRB alle spese.
11.
Il SRB, sostenuto nelle sue conclusioni dal Consiglio dell’Unione europea e dal [OSCURATO:PERSONA] europeo, chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
12.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all’udienza comune alle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P del 17 marzo 2026.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
13.
A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo unico, vertente sul fatto che mantenendo, a titolo temporaneo, gli effetti della decisione del SRB 2023, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 264, secondo comma, TFUE.
14.
A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, conformemente alla giurisprudenza della Corte (
6
), gli effetti di un atto possono essere mantenuti ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, solo qualora gli effetti immediati del suo annullamento comporterebbero gravi conseguenze negative e la legittimità dell’atto impugnato sia contestata non a causa della sua finalità o del suo contenuto, ma per motivi attinenti all’incompetenza del suo autore o alla violazione di forme sostanziali.
15.
Orbene, anzitutto, l’addotta violazione del massimale del 12,5% previsto all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, sarebbe un motivo di merito diretto avverso il contenuto della decisione del SRB 2023, cosicché il mantenimento di tale decisione non sarebbe giustificato alla luce della giurisprudenza della Corte.
16.
Inoltre, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto il Tribunale ai punti 42 e 43 dell’ordinanza impugnata, il rimborso dovuto agli enti creditizi, in caso di annullamento della decisione del SRB 2023 con effetto immediato, non avrebbe come effetto di privare il SRF dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi, e non comprometterebbe gli obiettivi di stabilità finanziaria e di creazione di un’Unione economica e monetaria. I rimborsi sarebbero peraltro limitati a quelli degli enti che hanno presentato un ricorso avverso la decisione del SRB 2023.
17.
Qualsiasi decisione diversa dall’annullamento della decisione del SRB 2023 con effetto immediato sarebbe contraria alla
ratio
dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, il quale è inteso a proteggere gli enti da un onere finanziario eccessivo ogni anno del periodo iniziale, e li priverebbe di una tutela giurisdizionale effettiva.
18.
Infine, poiché la riscossione dei contributi per un importo che supera il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale stimato nel 2023 è priva di base giuridica, sarebbe errato ritenere, come fatto dal Tribunale al punto 42 dell’ordinanza impugnata, che la decisione del SRB 2023 non sia inficiata da errore per quanto riguarda l’obbligo stesso di versare i contributi in questione. Per la stessa ragione, il Tribunale avrebbe esteso la portata del mantenimento degli effetti della decisione del SRB 2023 al di là di quanto il principio di proporzionalità consentirebbe. Tutt’al più, solo la parte dei contributi non eccedente detto massimale avrebbe dovuto essere interessata dal mantenimento degli effetti nel tempo della decisione del SRB 2023.
19.
Dopo aver rilevato che se, a seguito della sua impugnazione nella causa C‑705/24 P, SRB/[OSCURATO:PERSONA] P.S.K., la sentenza del Tribunale viene annullata, l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] perde il proprio oggetto, il SRB, sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, fa valere che il mantenimento nel tempo degli effetti della decisione del SRB 2023 è giustificato e conforme all’articolo 264, secondo comma, TFUE. A tale riguardo, anzitutto, esso rileva che la giurisprudenza della Corte non limita i casi in cui gli effetti di un atto annullato possono essere mantenuti a quelli in cui l’annullamento è fondato sull’incompetenza o la violazione di forme sostanziali, bensì lo consente parimenti anche in casi di gravi conseguenze negative per gli interessati, il che include gli annullamenti fondati su illegittimità sostanziali.
20.
Sarebbe inoltre erroneo ritenere che i rimborsi che un annullamento con effetto immediato della decisione del SRB 2023 causerebbero non incidano sulla stabilità finanziaria dell’Unione bancaria, la cui importanza sarebbe peraltro già stata riconosciuta dalla Corte (
7
). Infine, il mantenimento degli effetti di tale decisione nel tempo non metterebbe in discussione l’obbligo degli enti creditizi di versare i contributi per l’anno di contribuzione 2023 né l’obbligo del SRB di raggiungere il livello-obiettivo alla fine del periodo iniziale, e sarebbe necessario per consentire al SRB di adottare una posizione comune ai cicli di contribuzione 2022 e 2023.
21.
[OSCURATO:PERSONA] deduce, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA], essendo risultata vittoriosa con le sue principali censure in primo grado, non sarebbe legittimata a proporre un’impugnazione avverso l’ordinanza impugnata, cosicché tale impugnazione sarebbe irricevibile.
Valutazione
22.
In via preliminare, rilevo che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta parzialmente soccombente dinanzi al Tribunale, essa è autorizzata a presentare un’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento parziale dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui quest’ultima mantiene temporaneamente gli effetti della decisione del SRB 2023, cosicché gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] vertenti sull’irricevibilità dell’impugnazione devono essere respinti.
23.
Ricordo che, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti di un atto annullato che devono essere considerati definitivi. Per esercitare il potere conferitole da tale articolo, il giudice dell’Unione prende in considerazione il rispetto del principio della certezza del diritto e degli altri interessi pubblici o privati (
8
).
24.
È vero che la Corte ritiene, in una giurisprudenza costante, che, in considerazione di motivi di certezza del diritto, gli effetti di un atto dell’Unione che è stato annullato possano essere mantenuti, in particolare, qualora gli effetti immediati del suo annullamento comporterebbero gravi conseguenze negative e la legittimità di tale atto sia contestata non a causa della sua finalità o del suo contenuto, ma per motivi attinenti all’incompetenza del suo autore o alla violazione di forme sostanziali, i quali, includono, segnatamente, l’errore commesso relativamente alla basa giuridica dell’atto contestato (
9
). Tuttavia, rilevo, come indicato giustamente dall’avvocato generale Tanchev nelle sue conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Svezia
(
10
), che da una lettura attenta della giurisprudenza della Corte emerge che, sebbene tale elemento possa essere considerato, segnatamente nelle sentenze
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
e
Germania/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
, un ostacolo che impedisce alla Corte di ordinare il mantenimento degli effetti di un atto dell’Unione (
11
), in altri casi, come le sentenze
Spagna/Consiglio
nonché
Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]
, la Corte ha mantenuto gli effetti di un atto dell’Unione annullato per motivi relativi alla sua legittimità sostanziale (
12
). Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale elemento non costituisce dunque una condizione che deve essere soddisfatta in ogni caso, ma dipende piuttosto da ciascuna situazione specifica (
13
).
25.
Nella specie, ritengo che pronunciare l’annullamento della decisione del SRB 2023 senza prevedere il mantenimento dei suoi effetti fino alla sua sostituzione con un nuovo atto possa pregiudicare l’attuazione del regolamento SRM, che costituisce una parte essenziale dell’Unione bancaria, la quale contribuisce alla stabilità della zona euro (
14
).
26.
Infatti, da un lato, non vengono rimessi in discussione l’obbligo stesso del SRB, figurante all’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, consistente nell’assicurarsi che i mezzi finanziari disponibili del SRF siano pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti, né il successivo obbligo degli enti creditizi interessati, tra cui il ricorrente, di procedere ai versamenti dei contributi
ex ante
in conformità all’articolo 70 del suddetto regolamento.
27.
Dall’altro lato, condivido le preoccupazioni del Tribunale quando rileva, ai punti 42 e 43 dell’ordinanza impugnata, che il rimborso immediato dei contributi di cui si tratta rischia di privare il SRF di mezzi finanziari che possono rivelarsi necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi di stabilità finanziaria e di creazione di un’Unione economica e monetaria. Infatti, l’assenza di mantenimento degli effetti della decisione del SRB 2023 può arrecare pregiudizio all’integrità del meccanismo di risoluzione unico, comprometterne il funzionamento in caso di intervento finanziario del SRF e mettere in pericolo l’interesse pubblico generale di vedere il SRF munito di capacità finanziarie sufficienti. A mio avviso, ciò costituisce una ragione sufficiente per mantenere l’effetto di tale decisione fino alla sua sostituzione con un nuovo atto.
28.
Inoltre, e sempreché la Corte decida di respingere le impugnazioni nelle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, e C‑705/24 P, come da me proposto, la decisione del SRB 2023 sarà inficiata, oltre che da un’illegittimità sostanziale che incide sull’ammontare dei contributi richiesti, dai motivi di annullamento vertenti sull’illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (
15
). In ciascuna di tali cause, il SRB potrà dunque procedere all’adozione di nuove decisioni solo dopo l’adozione di nuove normative. Poiché la metodologia di calcolo adattata dei contributi
ex ante
è interessata da tale illegittimità, spetterà al SRB applicare, se del caso, una nuova metodologia di calcolo, cosicché l’importo esatto dei contributi che potrà alla fine essere chiesto agli enti di cui si tratta, tra cui quello ricorrente, per gli anni di contribuzione 2022 e 2023, non può essere determinato nell’immediato.
29.
A tale riguardo, nelle cause C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P e C‑705/24 P, il SRB e il Consiglio, sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, hanno fatto valere che un termine di 30 giorni era necessario al fine di portare a termine tre procedimenti, ossia, in primo luogo, un procedimento legislativo vertente sulla motivazione dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM, in secondo luogo, un procedimento di adozione di un nuovo regolamento di esecuzione e, in terzo luogo, un procedimento inteso all’adozione, da parte del SRB, di nuove decisioni che determinano i contributi dovuti.
30.
In tali circostanze, propongo di respingere il motivo unico dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, al fine di evitare qualsiasi discontinuità nel regime dei contributi per i periodi di contribuzione 2022 e 2023, suggerisco alla Corte di mantenere gli effetti della decisione del SRB 2023, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA], entro un termine ragionevole che non può superare 30 mesi a decorrere dal giorno della pronuncia delle future sentenze nelle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P, fino all’entrata in vigore di una nuova decisione del SRB che fissi il contributo
ex ante
al SRF di tale ente.
Sulle spese
31.
Risulta dalle considerazioni che precedono che l’impugnazione deve essere respinta. Di conseguenza, la Corte statuisce sulle spese in conformità all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.
32.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, essa deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché quelle sostenute dal SRB, conformemente alla domanda di quest’ultimo.
33.
Ai sensi dell’articolo 140, paragrafi 1 e 3, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio si faranno carico delle proprie spese.
Conclusione
34.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2023/23 del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico sono mantenuti, nella parte in cui tale decisione riguarda la [OSCURATO:PERSONA] P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA] AG, fino all’entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla e al più tardi entro 30 mesi a decorrere dalla pronuncia delle future sentenze nelle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P.
3) La [OSCURATO:PERSONA] P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico.
4) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.
1
Lingua originale: il francese.
2
Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento SRM»). «SRM» è l’abbreviazione per «[OSCURATO:PERSONA]».
3
Sentenza del 10 aprile 2024 (T‑411/22, EU:T:2024:216).
4
Ordinanza impugnata (punti da 26 a 37).
5
Ordinanza impugnata (punti da 38 a 45).
6
Essa rimanda al riguardo alle sentenze del 26 novembre 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑103/12 e C‑165/12, EU:C:2014:2400, punto 92); del 1º dicembre 2015,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑124/13 e C‑125/13; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio», EU:C:2015:790, punto 89); del 7 settembre 2016,
Germania/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
(C‑113/14, EU:C:2016:635, punto 84), nonché del 15 luglio 2021,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU
(C‑584/20 P e C‑621/20 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU», EU:C:2021:601, punto 175).
7
Il SRB rimanda segnatamente alla sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU
(punto 177).
8
V.,
inter alia
, sentenze del 22 dicembre 2008,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 122); del 25 febbraio 2021,
[OSCURATO:PERSONA]/Svezia
(C‑389/19 P, EU:C:2021:131, punto 72 e giurisprudenza citata), e del 20 aprile 2023,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Autorizzazione di una sostanza estremamente preoccupante)
(C‑144/21, EU:C:2023:302, punto 136 e giurisprudenza citata).
9
V., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑103/12 e C‑165/12, EU:C:2014:2400, punto 90 e giurisprudenza citata);
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(punto 86), e
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU
(punto 175 e giurisprudenza citata).
10
C‑389/19, EU:C:2020:874, punto 129.
11
V. sentenze
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(punto 89), e del 7 settembre 2016,
Germania/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
(C‑113/14, EU:C:2016:635, punto 84).
12
V. sentenze del 7 settembre 2006,
Spagna/Consiglio
(C‑310/04, EU:C:2006:521, punti da 138 a 141, in combinato disposto con i punti da 135 a 137), e del 3 settembre 2008,
Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punti da 373 a 376, in combinato disposto con i punti da 333 a 372).
13
Nella sentenza del 25 febbraio 2021,
[OSCURATO:PERSONA]/Svezia
(C‑389/19 P, EU:C:2021:131), la Corte ha dunque pronunciato il mantenimento degli effetti della decisione in questione, annullata per motivi connessi alla legittimità sostanziale di detta decisione, alla luce del rischio che si verificasse un danno grave e irreparabile per la salute umana e per l’ambiente.
14
V., in tal senso e per analogia, sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU
(punto 177).
15
Regolamento del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi
ex ante
al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).