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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23642/2026

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r legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e, per essa, quale procuratrice, BANCANumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026Services s.p.a., che a sua volta agisce per il tramite della mandatariacon rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente -nonchéBANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6968/2024,pubblicata in data 5 novembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3luglio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione ex art. 395,primo comma, n. 4, c.p.c. avverso la sentenza n. 5257/2023 dellaCorte d’appello di Roma, chiedendo di “…emendare gli errori di fattoevidenziati… e, per l’effetto, riformare l’indicata sentenza statuendoche nulla è dovuto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle altre parti [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di spese di lite per tutte le fasi del giudizioe che nulla è dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a loro dovuto neppure ex art.96, terzo comma, c.p.c…”.Nell’ambito del giudizio si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l. e, per essa, quale procuratrice, [OSCURATO:PERSONA].p.a.; interveniva successivamente [OSCURATO:SOCIETA]., qualeNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporata da Bancadichiarando che, in data 8 giugno 2023, ai sensi dell’art. 58 t.u.b., laBNL aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] parte dei suoi crediti, tra i quali eracompreso anche quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 6968/2024, la Corte d’appello di Roma, dopoavere dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti del litisconsorteprocessuale [OSCURATO:PERSONA] per nullità della notifica dell’attointroduttivo del giudizio, ha rigettato la domanda di revocazione,affermando che gli errori denunciati, anche laddove sussistenti, noncostituivano errori di fatto, ma errori di giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e spiegato ricorsoincidentale, con due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA], incorporante [OSCURATO:PERSONA], che a sua voltaagisce per il tramite della mandataria con rappresentanza [OSCURATO:PERSONA].r.l., ha resistito con autonomo controricorso.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, chiedendo la riunione del presentegiudizio a quello iscritto al n. 23389/2023 R.G., pendente tra lemedesime parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve disattendersi l’istanza di riunione delpresente giudizio a quello iscritto al n. 23389/2023 R.G., avente adoggetto l’impugnazione della sentenza n. 5257/2023 della Corted’appello di Roma, pure impugnata con ricorso per revocazione.1.1.

Occorre anzitutto osservare che solo le impugnazioniproposte separatamente avverso la medesima sentenza debbononecessariamente essere riunite (art. 335 c.p.c.).

La ragione,d’immediata percezione, risiede nella necessità di scongiurare epiloghidifformi in ordine al destino della stessa sentenza impugnata.Numero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026La dottrina ritiene che, nel caso in cui venga deciso prima ilgiudizio di cassazione avverso la pronuncia oggetto anche del ricorsoper revocazione qualora il ricorso per cassazione venga accoltoannullando la sentenza si determina la cessazione della materia delcontendere nel giudizio di revocazione in quanto tale giudizio restaprivo del suo oggetto - la sentenza - definitivamente eliminato dalgiudice di legittimità.

Tale regola vale sia nel caso in cui il giudizio direvocazione penda innanzi al giudice che ha emesso la sentenzaoggetto dell'impugnazione straordinaria, sia qualora la sentenza dellaCorte d'appello che abbia respinto la domanda di revocazione siastata oggetto a sua volta di ricorso per cassazione.

In ogni caso conl'annullamento della pronuncia cui la parte imputa sia errori di dirittoche errori rievocatori si determina il venir meno dell'oggetto delgiudizio di revocazione.1.2.

Nella giurisprudenza più recente di questa Suprema Corte siè più volte affermato che qualora pendano contemporaneamente ilricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata anche perrevocazione e il ricorso per cassazione avverso la sentenza che hadeciso sulla revocazione occorre disporne la riunione, nonostante sitratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, datoche la connessione esistente tra le due pronunce giustifical’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultaredeterminante sul ricorso per cassazione contro la sentenza d’appellol’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass., sez.

L,6/7/2022 n. 21315; Cass., sez.

L, 15/6/2021 n. 16902; Cass., sez. 3,22/11/2024 n. 30184).Deve tuttavia rilevarsi che, laddove il ricorso avverso la sentenzadi secondo grado venga seguito da quello avverso la decisione delmedesimo giudice di merito sull’istanza di revocazione, la riunionepuò reputarsi opportuna, ma giammai necessaria.

Ed è, inoltre, logicoNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026che il Collegio davanti al quale vengano in decisione contestuale i duericorsi esamini per primo quello riguardante la sentenza sullarevocazione.In questo senso debbono intendersi le numerose pronunce diquesto giudice di legittimità, che hanno qualificato necessaria lariunione dei ricorsi per cassazione contro la decisione di appello econtro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso laprima.

Per vero, ove alla riunione non si dia corso e la sentenza dimerito venga revocata non si registrerebbe alcun effetto giuridicod’insanabile contraddizione fra più statuizioni, poiché la revocazioneimplicherebbe il travolgimento, per naturale effetto espansivo, anchedella decisione di legittimità scaturita dall’impugnazione dellasentenza d’appello (art. 336, secondo comma, c.p.c.).

La decisione diriunire, inoltre, non può non tenere conto del principio di ragionevoledurata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).La presenza di più pronunce di questa Suprema Corte dalle quali,parrebbe rilevarsi che si versi in presenza di riunione doverosa,rende, pertanto, opportuno rimarcare che i ricorsi per cassazioneproposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quellache decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in casodi contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono, sereputato opportuno e non in pregiudizio del principio di ragionevoledurata del processo, essere riuniti in applicazione analogica dell'art.335 c.p.c., fermo restando che, in difetto di riunione, qualora lasentenza d’appello venga revocata, anche quella di legittimità restatravolta ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] non reputa pertanto necessario disporre la richiestariunione, essendo sufficiente, al fine di scongiurare il rischio dieventuali decisioni contrastanti, che la trattazione delle due cause siafissata, come avvenuto nella specie, alla medesima adunanzaNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026camerale e che esse siano decise dal medesimo Collegio (Cass., sez.2, 10/7/2024 n. 18966; Cass., sez. 1, 14/4/2025 n. 9774).2.

Il ricorso principale è articolato in tre motivi.2.1.

Il primo motivo denuncia ‹‹violazione degli artt. 112, 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per mancata esplicitazionedelle ragioni per cui gli errori denunziati non sarebbero revocatori eper mancata valutazione del contenuto delle censure mosse incitazione››.Sostiene la ricorrente di avere denunciato quattro errorirevocatori, ciascuno avente un contenuto diverso dagli altri,emergenti dalle seguenti affermazioni: 1) che a fondamento delladomanda riconvenzionale proposta in primo grado la ricorrente stessaaveva addotto di non aver potuto alienare l’immobile a causadell’errata iscrizione ipotecaria (mentre dalla comparsa di costituzioneemergeva che, invece, aveva assunto di non aver potuto alienarel’immobile a causa del pignoramento); 2) che ancora la ricorrente siera opposta alla domanda di surroga avanzata dalla banca (mentresin dalle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione ne avevaespressamente chiesto l’accoglimento); 3) che la ricorrente avrebbepotuto correggere l’errore dei dati catastali identificativi del beneimmobile (mentre sin dal ricorso introduttivo la banca aveva allegatodi non avere potuto eseguire la correzione a causa della mancatacollaborazione dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA]); 4) che la proposizionedella domanda riconvenzionale in primo grado aveva costretto la BNLe [OSCURATO:PERSONA] ad agire in giudizio e difendersi (mentre in realtà sievinceva dal ricorso introduttivo che il giudizio era stato incardinatodalla BNL e che la ricorrente, al pari della sorella [OSCURATO:PERSONA], vi era stataconvenuta ed ivi aveva dispiegato domanda riconvenzionale).Nessuno dei suddetti errori di fatto sarebbe stato esaminato dallaNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026Corte d’appello, la quale si sarebbe limitata ad enunciare, in lineagenerale, le caratteristiche dell’errore revocatorio ed a offrire unamotivazione del tutto apparente.2.2.

Il secondo motivo deduce ‹‹Violazione dell’art. 395, secondocomma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato la revocazione aventead oggetto errori attinenti a fatti che non hanno formato oggetto didiscussione tra le parti e che sono smentiti dagli atti di causa,determinanti la decisione››.La ricorrente addebita al giudice d’appello di avere escluso lanatura revocatoria dei quattro errori denunziati, già illustrati con ilprimo motivo, che consistono nell’affermazione di fatti la cui verità èesclusa dagli atti di causa e che non hanno formato oggetto didiscussione tra le parti.2.3.

Il terzo motivo denuncia ‹‹Violazione degli artt. 111 Cost.,100, 112, 116, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 2697 c.c. e falsaapplicazione dell’art. 58, comma 4, t.u.b., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale non haesplicitato le ragioni per cui ha rigettato l’eccezione di mancata prova,carenza di legittimazione sostanziale e di indeterminatezza dellaposizione azionata dall’intervenuta nei confronti dell’attualericorrente, avendo in tal senso affermato unicamente l’avvenutaproduzione dell’avviso ex art. 58 TUB, che però non ha fatto oggettodi alcuna valutazione secondo il suo prudente apprezzamento e che,peraltro, ha altro valore di prova tipica e limitatamente ad unsoggetto diverso››.La ricorrente lamenta che, nonostante la sua eccezione all’udienzadel 5 novembre 2024 della carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte territoriale non avrebbe spiegato sulla base diquale ragionamento sarebbe pervenuta al convincimento cheNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026l’eccezione era infondata.2.4.

In memoria, la ricorrente ha pure eccepito l’inammissibilitàdel controricorso depositato in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA]. e, peressa, da [OSCURATO:SOCIETA]., per difetto di legittimazione e carenza diinteresse, ribadendo che il credito asseritamente acquisitodall’interveniente, consistente in quello “vantato nei confronti di SalisLuciano, in virtù dell’esposizione debitoria derivante dal mutuofondiario stipulato in data 19 luglio 2006”, è del tutto estraneo alpresente giudizio, che origina dalla domanda di rettifica dei daticatastali contenuti nell’atto di compravendita del 19 luglio 2006 enell’ipoteca iscritta sul medesimo bene.3.

Il terzo motivo del ricorso principale e l’eccezione sollevata inmemoria che, per ragioni di ordine logico, vanno preliminarmentetrattati, investono la medesima questione e sono fondati.3.1.

Occorre pregiudizialmente rilevare, quanto all’avvenutacostituzione in questa sede, con un atto denominato “controricorso”,di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, di [OSCURATO:SOCIETA]., che trattasi diintervento ex art. 111 c.p.c., dalla stessa svolto quale asseritacessionaria di una parte dei crediti ad essa ceduti, in data 8 giugno2023, dalla BNL ai sensi dell’art. 58 t.u.b., tra i quali sarebbecompreso quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in virtùdell’esposizione debitoria derivante dal mutuo fondiario daquest’ultimo stipulato il 19 luglio 2006 per l’acquisto dell’immobiledalla venditrice [OSCURATO:PERSONA].A pag. 3 del suo “controricorso” [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto presente diavere conferito a [OSCURATO:PERSONA] ogni facoltà disubdelegare l’attività di gestione in qualità di soggetto incaricato allariscossione dei crediti e che, a sua volta, [OSCURATO:SOCIETA] ha delegato [OSCURATO:SOCIETA] al compimento di tutti gli attirelativi alla gestione dei crediti; e [OSCURATO:SOCIETA] altresì afferma che, inNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026virtù della cessione, essa interveniente è succeduta a titoloparticolare nei rapporti giuridici già di titolarità della banca cedente –la BNL - e, come tale, è legittimata a costituirsi nel presente giudizio.3.2.

L’ammissibilità di una tale tipologia di intervento in questasede, benché astrattamente configurabile alla stregua delleindicazioni rinvenibili in Cass. n. 34562/2022 e Cass. n. 7721/2023(alle quali può farsi rinvio), deve essere valutata, concretamente,tenendo conto in particolare: 1) di quanto rinvenibile nellagiurisprudenza di questa Suprema Corte con riguardo agli oneri diallegazione e prova gravanti sul soggetto che proponga impugnazioneoppure – come avvenuto nella specie – vi resista nell'asserita qualitàdi successore, a titolo universale o particolare, di chi era stato partenel precedente grado o fase di giudizio; 2) della condotta processualemantenuta dalla parte diversa da quella interessata dalla vicendasuccessoria suddetta, fin d’ora rimarcandosi peraltro che, nell’odiernogiudizio di legittimità, la parte ricorrente, già in appello e in questasede pure con la memoria, ha specificamente contestato lalegittimazione dell’interveniente.3.3.

Ebbene, la controversia trae origine dalla originaria domandadi rettifica dei dati catastali dell’immobile oggetto di compravenditapresentata dalla BNL, e oggetto di impugnazione sono esclusivamentei capi della sentenza concernenti la domanda risarcitoria inserita, invia riconvenzionale, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quest’ultima, delSalis e della sua sorella [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenti condanne alpagamento delle spese di lite e per lite temeraria disposte a carico diPatrizia [OSCURATO:PERSONA] ed a favore dei convenuti in riconvenzionale.La stessa interveniente asserisce di essere subentrata, qualecessionaria, nella sola titolarità del credito, originariamente vantatodalla BNL, derivante dal mutuo concesso al Salis; è, pertanto,evidente che [OSCURATO:SOCIETA] è priva di legittimazione riguardo allaNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026domanda risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed alle correlatecondanne, per spese di lite e per lite temeraria, che sono scaturitedalla declaratoria d’inammissibilità della domanda riconvenzionaledispiegata dall’odierna ricorrente.Va, pertanto, rilevata l’inammissibilità del controricorso in questasede depositato da [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, quale procuratrice, daBanca [OSCURATO:SOCIETA], che a sua volta agisce per il tramitedella mandataria con rappresentanza, [OSCURATO:SOCIETA], come pure il suodifetto di legittimazione passiva a resistere alla domanda direvocazione.Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata laddoverespinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] SPVe, per essa, quale procuratrice, di [OSCURATO:PERSONA](pag. 22 della motivazione della sentenza impugnata); perciò, inparte qua, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimentodell’eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] e, peressa, di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima incorporanteSecuritisation Services.4.

Vagliando allora gli altri motivi del ricorso principale, il primorisulta infondato.4.1.

Le Sezioni Unite, con note pronunce (n. 8053 e n. 8054 del7/4/2014), hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicanteuna violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un errorin procedendo che comporta nullità della sentenza nel caso di“motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile".Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisatoche di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa eincomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili leNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per laformazione del convincimento, di talché essa non consenta alcuneffettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice" (S.U. 3/11/2016 n. 22232; v. pure S.U. 5/4/2016 n. 16599).4.2.

Il vizio radicale di motivazione apparente sopra illustratonelle sue caratteristiche essenziali e denunciato dalla ricorrente non èravvisabile nella motivazione della sentenza qui impugnata, la quale,pur essendo estremamente sintetica, esplicita in modo sufficiente leragioni che sorreggono il convincimento raggiunto.Difatti, la Corte territoriale, dopo avere individuato i requisiti checonnotano il vizio revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.,ha escluso che gli errori denunciati da [OSCURATO:PERSONA] potesseroricondursi all’ipotesi prevista da tale ultima disposizione,errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanzeprocessuali.Trattasi di motivazione che rende percepibile il fondamento deldecisum e che non concretizza una di quelle gravi anomaliemotivazionali individuate dalle Sezioni Unite sopra richiamate,ponendosi sicuramente al di sopra del cd.

“minimo costituzionale”.5.

Pure il secondo motivo del ricorso principale è infondato.5.1.

La ricorrente sostiene che:a) il primo errore revocatorio è contenuto nel passaggio dellasentenza n. 5257/2023, al § 1 della premessa denominata “Fattirilevanti della causa”, dall’ultimo capoverso di pag. 3 alla fine delprimo capoverso di pag. 4, laddove si legge che essa ricorrente hachiesto il risarcimento del danno “conseguente all’impossibilità dialienare l’immobile di sua proprietà a causa della errata iscrizioneipotecaria”; adduce che, in realtà, non aveva affatto indicatoNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026nell’errata iscrizione ipotecaria la causa del danno derivatoledall’impossibilità di alienare il proprio bene, ma nel pignoramento enella relativa procedura esecutiva;b) il secondo errore è contenuto nel passaggio della sentenzaimpugnata, al § 3 dei “Motivi della decisione”, secondo capoverso dipag. 8, ove si legge che ‹‹secondo l’appellante la sentenza sarebbeaffetta da un difetto assoluto di motivazione avendo il giudiceonorario pronunciato senza entrare nel merito della pretesa fattavalere dalla banca; quando sarebbe stato sufficiente per il Salis, perla dante causa [OSCURATO:PERSONA] e per il terzo cointeressato [OSCURATO:PERSONA](come affermato dal giudice dell’esecuzione nella sentenza con cui harigettato l’opposizione di terzo proposta da [OSCURATO:PERSONA]), richiedereuna semplice rettifica dei dati catastali per evitare alla Banca di agirein giudizio per tutelare i propri diritti di credito››; ad avviso dellaricorrente, la Corte d’appello non avrebbe compreso il contenuto dellacomparsa di costituzione di primo grado, con la quale aveva chiestol’accoglimento della domanda di rettifica dei dati catastali presentatadalla banca, né avrebbe tenuto conto del fatto che la stessa bancacreditrice con l’atto introduttivo aveva rappresentato di non averepotuto eseguire la rettifica dei dati catastali a causa della mancatacollaborazione del Salis, tanto che la banca stessa aveva dovutointrodurre la domanda di rettifica surrogandosi al debitore;c) il terzo errore è contenuto nel passaggio della sentenzaimpugnata, al § 4.1 dei “Motivi della decisione”, secondo capoverso dipag. 12, laddove si legge: ‹‹Nel caso di specie, appare evidente chesolo la proposizione di una domanda riconvenzionale del tuttopretestuosa ed inconsistente da parte della convenuta [OSCURATO:PERSONA] costretto [OSCURATO:SOCIETA]. ad agire in giudizio e [OSCURATO:PERSONA], che avevaaderito alla richiesta di correzione dei dati catastali proposta dallabanca creditrice, a costituirsi e resistere in un giudizio che, comeNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026quello avente ad oggetto l’opposizione di terzo all’esecuzione, nonavrebbe avuto alcuna ragione giuridica per venire ad esistenza edimpegnare i giudici del Tribunale di Velletri e di questa stessa Corte››;tale fatto, secondo la ricorrente, è incontrastabilmente escluso dalricorso introduttivo di primo grado dal quale risulta che il giudizio èstato introdotto dalla banca e che la domanda riconvenzionale daessa poi proposta non contrastava la richiesta di accoglimento delladomanda di rettifica avanzata dalla banca, ma anzi la comprendeva;ulteriore errore revocatorio sarebbe inoltre ravvisabile, nello stessopassaggio della sentenza, anche laddove si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] stata costretta a difendersi in giudizio a causa della domandariconvenzionale avanzata dalla sorella, trattandosi di fatto smentitodagli atti di causa;d) il quarto errore è contenuto nel passaggio della sentenzaimpugnata, al §

4.1. dei “Motivi della decisione”, dal terzo capoversodi pag. 12 alla fine del primo periodo di pag. 14, laddove la Corteterritoriale, dopo avere affermato che per provare il fondamento deldiritto al risarcimento del danno essa ricorrente aveva chiesto solol’ammissione della prova testimoniale del presunto offerente cheavrebbe nell’anno 2015 offerto la somma per l’acquisto dell’immobile,ha precisato: ‹‹senza considerare che, come ha rilevato il giudicedell’esecuzione di Velletri, l’oggetto dell’azione esecutiva era,indubitabilmente, l’appartamento della sorella [OSCURATO:PERSONA] e l’errore nellatrascrizione dei dati catastali sarebbe stato agevolmente correttoaderendo alla richiesta della banca.

La mala fede processuale con cuila convenuta ha proposto domanda riconvenzionale, mossadall’intento di non aderire alla richiesta della sorella, ed ostacolandol’azione esecutiva della banca, emerge quindi con evidenzaconsiderando l’adesione proposta sin dal primo grado di giudizio daSandra [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di correzione della BNL…››.Numero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026Al contrario, la sentenza n. 841/2020 che aveva decisol’opposizione all’esecuzione non avrebbe contenuto alcunaccertamento in tal senso, emergendone anzi che la rettifica avrebbedovuto eseguirsi dalla banca, e che del pari errato sarebbe stato ilfatto che la ricorrente non avesse aderito alla “richiesta della sorella”;pure errata sarebbe stata la circostanza che avrebbe costretto le partia difendersi in giudizio, dal momento che l’azione era stata introdottadalla banca in conseguenza della mancata collaborazione del Salis adeseguire le rettifiche.5.2.

Gli errori sopra illustrati, come reputato dalla Corteterritoriale, non integrano errori revocatori.L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenzapresuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dellostesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra daglipercezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, ancheimplicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di unfatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla streguadegli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituitooggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato,b) risultare con immediatezza ed obiettività; c) essere essenziale edecisivo (Cass. n. 3190/2006; Cass. n. 16439/21; Cass. n.13915/2005 e Cass. n. 2425/2006, v. anche S.U. n. 9882/2001; S.U.n. 8984/18; Cass. n. 9527/2019; Cass. n. 27897/2024).Si è, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non puòriguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridicheovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere icaratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla basedel solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti dicausa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolariNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel sensoche tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e ladecisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale chesenza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (così, ex multis,Cass. n. 14656/2017).

Di conseguenza, ‹‹non è idoneo ad integrareerrore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattualiacquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione deicontenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attivitàvalutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata -di revocazione›› (Cass. n. 14108/2016; Cass. n. 13181/2013).5.3.

Ebbene, nel caso in esame, i supposti errori addebitati allaCorte d’appello concretano meri errori di valutazione di fatti e dirisultanze processuali, onde non configurano errori di fatto ex art.395, primo comma, n. 4, c.p.c. nei termini sopra indicati.Il ricorso principale va pertanto rigettato.6.1 Passando all’esame del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ilprimo motivo denuncia “erronea applicazione del d.m. n. 55/2014 esucc. modifiche, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”, per nonavere la Corte d’appello liquidato le spese di lite sulla basedell’effettivo valore della causa, pari ad euro 55.263,23, importocorrispondente alle spese legali che la controparte era statacondannata a pagare a seguito della riconosciuta soccombenza.Si addebita, altresì, alla Corte d’appello di non avere provvedutoalla liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione, comerichiesto con la nota spese depositata, anche se il procedimentod’appello si era svolto con la fissazione di diverse udienze.6.2.

Il motivo è infondato.Occorre anzitutto rilevare che il valore della causa va determinatotenendo conto che è stata chiesta la riforma della sentenza d’appellon. 5257/2023 limitatamente agli importi per cui è stata pronunciataNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026condanna della soccombente a favore della BNL e dell’odiernaricorrente incidentale, a titolo di spese di lite per tutte le fasi delgiudizio ed a titolo di risarcimento ex art. 96, terzo comma, c.p.c.La Corte d’appello ha correttamente applicato il principio per cui,nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il valore della causa non sidetermina sommando il valore delle singole domande proposte da unsolo attore contro più convenuti o da più attori contro un soloconvenuto, dato che queste, essendo cumulate soltanto dal latosoggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome (Cass., sez.3, n. 10367 del 17/4/2024; Cass., sez. 1, n. 18166 del 26/6/2023;Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3107 del 6/2/2017).Alla luce di tale criterio, l’importo di euro 5.500 oltre accessori,liquidato dalla Corte d’appello con la sentenza qui impugnata, èrispettoso del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche, poiché risultaapplicato lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00,e comprende, in applicazione dei principi enunciati da Cass. n.24349/2025, anche il compenso per la fase istruttoria e/o ditrattazione.7.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda diresponsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.7.1 La ricorrente incidentale sostiene di avere tempestivamenteproposto già in comparsa di costituzione e risposta la domanda dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] per lite temeraria e di averla reiterataanche nelle note conclusive, ma che la Corte d’appello non l’avrebbepresa in esame.7.2.

Il motivo è infondato: la motivazione della sentenza deponeper un implicito rigetto della domanda, sia pure in mancanza di unaespressa statuizione sul punto, considerato che la responsabilitàprocessuale aggravata, di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c.,Numero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026richiede, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la mala fede o lacolpa grave della parte soccombente, integrata dalla violazione delgrado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmentel'infondatezza o l'inammissibilità della propria difesa, mentre non èsufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesiprospettate, non potendosi comprimere il diritto di difesasanzionandone l'esercizio puro, non connotato da dolo o colpa (daultimo, Cass. Sez. 3, ord. 11/4/2026 n. 9214;¸cfr. pure Cass. Sez. 3,ord. 12/7/2023 n.19948).Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.8.

In conclusione, in accoglimento del terzo motivo del ricorsoprincipale, del quale vengono rigettati gli altri, la sentenzaimpugnata va cassata quanto alla censura accolta e, decidendo nelmerito, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l. e, per essa, quale procuratrice, di [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta agisce per il tramite della mandatariacon rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA].; deve, altresì, dichiararsil’inammissibilità del controricorso depositato in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta agisce per il tramite dellamandataria con rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA].; va, inoltre, rigettatoil ricorso incidentale.Le spese di lite del giudizio di cassazione nel rapporto processualetra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in ragione dellareciproca soccombenza, vanno integralmente compensate; nelrapporto processuale tra la ricorrente principale e l’intervenuta,seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo inrelazione al giudizio d’appello ed al presente giudizio.Numero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale stesso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MAccoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri, e, perl’effetto, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e,decidendo la causa nel merito, dichiara il difetto di legittimazionepassiva di [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa, quale procuratrice di Bancas.p.a., che a sua volta agisce per il tramite della mandataria conrappresentanza [OSCURATO:SOCIETA]Dichiara l’inammissibilità del controricorso depositato in sede dilegittimità da [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa quale procuratrice, daBanca [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta agisce per iltramite della mandataria con rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA]Rigetta il ricorso incidentale.Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio dicassazione tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, quale procuratrice, Bancadella mandataria con rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere aPatrizia [OSCURATO:PERSONA] le spese relative al giudizio di secondo grado, cheliquida in euro 3.500, oltre alle spese generali nella misura forfettariadel 15 per cento e agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa, quale procuratrice, BancaNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026Securitisation [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta agisce per il tramitedella mandataria con rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere aPatrizia [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro6.000 per compensi e 200 per esborsi, oltre ad euro alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale stesso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e, per essa, quale procuratrice, BANCANumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026Services s.p.a., che a sua volta agisce per il tramite della mandatariacon rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- controricorrente -nonchéBANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6968/2024,pubblicata in data 5 novembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3luglio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione ex art. 395,primo comma, n. 4, c.p.c. avverso la sentenza n. 5257/2023 dellaCorte d’appello di Roma, chiedendo di “…emendare gli errori di fattoevidenziati… e, per l’effetto, riformare l’indicata sentenza statuendoche nulla è dovuto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alle altre parti [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di spese di lite per tutte le fasi del giudizioe che nulla è dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a loro dovuto neppure ex art.96, terzo comma, c.p.c…”.Nell’ambito del giudizio si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l. e, per essa, quale procuratrice, [OSCURATO:PERSONA].p.a.; interveniva successivamente [OSCURATO:SOCIETA]., qualeNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporata da Bancadichiarando che, in data 8 giugno 2023, ai sensi dell’art. 58 t.u.b., laBNL aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] parte dei suoi crediti, tra i quali eracompreso anche quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 6968/2024, la Corte d’appello di Roma, dopoavere dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti del litisconsorteprocessuale [OSCURATO:PERSONA] per nullità della notifica dell’attointroduttivo del giudizio, ha rigettato la domanda di revocazione,affermando che gli errori denunciati, anche laddove sussistenti, noncostituivano errori di fatto, ma errori di giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e spiegato ricorsoincidentale, con due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA], incorporante [OSCURATO:PERSONA], che a sua voltaagisce per il tramite della mandataria con rappresentanza [OSCURATO:PERSONA].r.l., ha resistito con autonomo controricorso. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, chiedendo la riunione del presentegiudizio a quello iscritto al n. 23389/2023 R.G., pendente tra lemedesime parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve disattendersi l’istanza di riunione delpresente giudizio a quello iscritto al n. 23389/2023 R.G., avente adoggetto l’impugnazione della sentenza n. 5257/2023 della Corted’appello di Roma, pure impugnata con ricorso per revocazione.1.1. Occorre anzitutto osservare che solo le impugnazioniproposte separatamente avverso la medesima sentenza debbononecessariamente essere riunite (art. 335 c.p.c.). La ragione,d’immediata percezione, risiede nella necessità di scongiurare epiloghidifformi in ordine al destino della stessa sentenza impugnata.Numero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026La dottrina ritiene che, nel caso in cui venga deciso prima ilgiudizio di cassazione avverso la pronuncia oggetto anche del ricorsoper revocazione qualora il ricorso per cassazione venga accoltoannullando la sentenza si determina la cessazione della materia delcontendere nel giudizio di revocazione in quanto tale giudizio restaprivo del suo oggetto - la sentenza - definitivamente eliminato dalgiudice di legittimità. Tale regola vale sia nel caso in cui il giudizio direvocazione penda innanzi al giudice che ha emesso la sentenzaoggetto dell'impugnazione straordinaria, sia qualora la sentenza dellaCorte d'appello che abbia respinto la domanda di revocazione siastata oggetto a sua volta di ricorso per cassazione. In ogni caso conl'annullamento della pronuncia cui la parte imputa sia errori di dirittoche errori rievocatori si determina il venir meno dell'oggetto delgiudizio di revocazione.1.2. Nella giurisprudenza più recente di questa Suprema Corte siè più volte affermato che qualora pendano contemporaneamente ilricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata anche perrevocazione e il ricorso per cassazione avverso la sentenza che hadeciso sulla revocazione occorre disporne la riunione, nonostante sitratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, datoche la connessione esistente tra le due pronunce giustifical’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultaredeterminante sul ricorso per cassazione contro la sentenza d’appellol’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass., sez. L,6/7/2022 n. 21315; Cass., sez. L, 15/6/2021 n. 16902; Cass., sez. 3,22/11/2024 n. 30184).Deve tuttavia rilevarsi che, laddove il ricorso avverso la sentenzadi secondo grado venga seguito da quello avverso la decisione delmedesimo giudice di merito sull’istanza di revocazione, la riunionepuò reputarsi opportuna, ma giammai necessaria. Ed è, inoltre, logicoNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026che il Collegio davanti al quale vengano in decisione contestuale i duericorsi esamini per primo quello riguardante la sentenza sullarevocazione.In questo senso debbono intendersi le numerose pronunce diquesto giudice di legittimità, che hanno qualificato necessaria lariunione dei ricorsi per cassazione contro la decisione di appello econtro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso laprima. Per vero, ove alla riunione non si dia corso e la sentenza dimerito venga revocata non si registrerebbe alcun effetto giuridicod’insanabile contraddizione fra più statuizioni, poiché la revocazioneimplicherebbe il travolgimento, per naturale effetto espansivo, anchedella decisione di legittimità scaturita dall’impugnazione dellasentenza d’appello (art. 336, secondo comma, c.p.c.). La decisione diriunire, inoltre, non può non tenere conto del principio di ragionevoledurata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).La presenza di più pronunce di questa Suprema Corte dalle quali,parrebbe rilevarsi che si versi in presenza di riunione doverosa,rende, pertanto, opportuno rimarcare che i ricorsi per cassazioneproposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quellache decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in casodi contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono, sereputato opportuno e non in pregiudizio del principio di ragionevoledurata del processo, essere riuniti in applicazione analogica dell'art.335 c.p.c., fermo restando che, in difetto di riunione, qualora lasentenza d’appello venga revocata, anche quella di legittimità restatravolta ai sensi dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] non reputa pertanto necessario disporre la richiestariunione, essendo sufficiente, al fine di scongiurare il rischio dieventuali decisioni contrastanti, che la trattazione delle due cause siafissata, come avvenuto nella specie, alla medesima adunanzaNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026camerale e che esse siano decise dal medesimo Collegio (Cass., sez.2, 10/7/2024 n. 18966; Cass., sez. 1, 14/4/2025 n. 9774).2. Il ricorso principale è articolato in tre motivi.2.1. Il primo motivo denuncia ‹‹violazione degli artt. 112, 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per mancata esplicitazionedelle ragioni per cui gli errori denunziati non sarebbero revocatori eper mancata valutazione del contenuto delle censure mosse incitazione››.Sostiene la ricorrente di avere denunciato quattro errorirevocatori, ciascuno avente un contenuto diverso dagli altri,emergenti dalle seguenti affermazioni: 1) che a fondamento delladomanda riconvenzionale proposta in primo grado la ricorrente stessaaveva addotto di non aver potuto alienare l’immobile a causadell’errata iscrizione ipotecaria (mentre dalla comparsa di costituzioneemergeva che, invece, aveva assunto di non aver potuto alienarel’immobile a causa del pignoramento); 2) che ancora la ricorrente siera opposta alla domanda di surroga avanzata dalla banca (mentresin dalle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione ne avevaespressamente chiesto l’accoglimento); 3) che la ricorrente avrebbepotuto correggere l’errore dei dati catastali identificativi del beneimmobile (mentre sin dal ricorso introduttivo la banca aveva allegatodi non avere potuto eseguire la correzione a causa della mancatacollaborazione dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA]); 4) che la proposizionedella domanda riconvenzionale in primo grado aveva costretto la BNLe [OSCURATO:PERSONA] ad agire in giudizio e difendersi (mentre in realtà sievinceva dal ricorso introduttivo che il giudizio era stato incardinatodalla BNL e che la ricorrente, al pari della sorella [OSCURATO:PERSONA], vi era stataconvenuta ed ivi aveva dispiegato domanda riconvenzionale).Nessuno dei suddetti errori di fatto sarebbe stato esaminato dallaNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026Corte d’appello, la quale si sarebbe limitata ad enunciare, in lineagenerale, le caratteristiche dell’errore revocatorio ed a offrire unamotivazione del tutto apparente.2.2. Il secondo motivo deduce ‹‹Violazione dell’art. 395, secondocomma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato la revocazione aventead oggetto errori attinenti a fatti che non hanno formato oggetto didiscussione tra le parti e che sono smentiti dagli atti di causa,determinanti la decisione››.La ricorrente addebita al giudice d’appello di avere escluso lanatura revocatoria dei quattro errori denunziati, già illustrati con ilprimo motivo, che consistono nell’affermazione di fatti la cui verità èesclusa dagli atti di causa e che non hanno formato oggetto didiscussione tra le parti.2.3. Il terzo motivo denuncia ‹‹Violazione degli artt. 111 Cost.,100, 112, 116, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 2697 c.c. e falsaapplicazione dell’art. 58, comma 4, t.u.b., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale non haesplicitato le ragioni per cui ha rigettato l’eccezione di mancata prova,carenza di legittimazione sostanziale e di indeterminatezza dellaposizione azionata dall’intervenuta nei confronti dell’attualericorrente, avendo in tal senso affermato unicamente l’avvenutaproduzione dell’avviso ex art. 58 TUB, che però non ha fatto oggettodi alcuna valutazione secondo il suo prudente apprezzamento e che,peraltro, ha altro valore di prova tipica e limitatamente ad unsoggetto diverso››.La ricorrente lamenta che, nonostante la sua eccezione all’udienzadel 5 novembre 2024 della carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte territoriale non avrebbe spiegato sulla base diquale ragionamento sarebbe pervenuta al convincimento cheNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026l’eccezione era infondata.2.4. In memoria, la ricorrente ha pure eccepito l’inammissibilitàdel controricorso depositato in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA]. e, peressa, da [OSCURATO:SOCIETA]., per difetto di legittimazione e carenza diinteresse, ribadendo che il credito asseritamente acquisitodall’interveniente, consistente in quello “vantato nei confronti di SalisLuciano, in virtù dell’esposizione debitoria derivante dal mutuofondiario stipulato in data 19 luglio 2006”, è del tutto estraneo alpresente giudizio, che origina dalla domanda di rettifica dei daticatastali contenuti nell’atto di compravendita del 19 luglio 2006 enell’ipoteca iscritta sul medesimo bene.3. Il terzo motivo del ricorso principale e l’eccezione sollevata inmemoria che, per ragioni di ordine logico, vanno preliminarmentetrattati, investono la medesima questione e sono fondati.3.1. Occorre pregiudizialmente rilevare, quanto all’avvenutacostituzione in questa sede, con un atto denominato “controricorso”,di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, di [OSCURATO:SOCIETA]., che trattasi diintervento ex art. 111 c.p.c., dalla stessa svolto quale asseritacessionaria di una parte dei crediti ad essa ceduti, in data 8 giugno2023, dalla BNL ai sensi dell’art. 58 t.u.b., tra i quali sarebbecompreso quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in virtùdell’esposizione debitoria derivante dal mutuo fondiario daquest’ultimo stipulato il 19 luglio 2006 per l’acquisto dell’immobiledalla venditrice [OSCURATO:PERSONA].A pag. 3 del suo “controricorso” [OSCURATO:SOCIETA] ha fatto presente diavere conferito a [OSCURATO:PERSONA] ogni facoltà disubdelegare l’attività di gestione in qualità di soggetto incaricato allariscossione dei crediti e che, a sua volta, [OSCURATO:SOCIETA] ha delegato [OSCURATO:SOCIETA] al compimento di tutti gli attirelativi alla gestione dei crediti; e [OSCURATO:SOCIETA] altresì afferma che, inNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026virtù della cessione, essa interveniente è succeduta a titoloparticolare nei rapporti giuridici già di titolarità della banca cedente –la BNL - e, come tale, è legittimata a costituirsi nel presente giudizio.3.2. L’ammissibilità di una tale tipologia di intervento in questasede, benché astrattamente configurabile alla stregua delleindicazioni rinvenibili in Cass. n. 34562/2022 e Cass. n. 7721/2023(alle quali può farsi rinvio), deve essere valutata, concretamente,tenendo conto in particolare: 1) di quanto rinvenibile nellagiurisprudenza di questa Suprema Corte con riguardo agli oneri diallegazione e prova gravanti sul soggetto che proponga impugnazioneoppure – come avvenuto nella specie – vi resista nell'asserita qualitàdi successore, a titolo universale o particolare, di chi era stato partenel precedente grado o fase di giudizio; 2) della condotta processualemantenuta dalla parte diversa da quella interessata dalla vicendasuccessoria suddetta, fin d’ora rimarcandosi peraltro che, nell’odiernogiudizio di legittimità, la parte ricorrente, già in appello e in questasede pure con la memoria, ha specificamente contestato lalegittimazione dell’interveniente.3.3. Ebbene, la controversia trae origine dalla originaria domandadi rettifica dei dati catastali dell’immobile oggetto di compravenditapresentata dalla BNL, e oggetto di impugnazione sono esclusivamentei capi della sentenza concernenti la domanda risarcitoria inserita, invia riconvenzionale, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quest’ultima, delSalis e della sua sorella [OSCURATO:PERSONA] e le conseguenti condanne alpagamento delle spese di lite e per lite temeraria disposte a carico diPatrizia [OSCURATO:PERSONA] ed a favore dei convenuti in riconvenzionale.La stessa interveniente asserisce di essere subentrata, qualecessionaria, nella sola titolarità del credito, originariamente vantatodalla BNL, derivante dal mutuo concesso al Salis; è, pertanto,evidente che [OSCURATO:SOCIETA] è priva di legittimazione riguardo allaNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026domanda risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed alle correlatecondanne, per spese di lite e per lite temeraria, che sono scaturitedalla declaratoria d’inammissibilità della domanda riconvenzionaledispiegata dall’odierna ricorrente.Va, pertanto, rilevata l’inammissibilità del controricorso in questasede depositato da [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, quale procuratrice, daBanca [OSCURATO:SOCIETA], che a sua volta agisce per il tramitedella mandataria con rappresentanza, [OSCURATO:SOCIETA], come pure il suodifetto di legittimazione passiva a resistere alla domanda direvocazione.Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata laddoverespinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] SPVe, per essa, quale procuratrice, di [OSCURATO:PERSONA](pag. 22 della motivazione della sentenza impugnata); perciò, inparte qua, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimentodell’eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] e, peressa, di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima incorporanteSecuritisation Services.4. Vagliando allora gli altri motivi del ricorso principale, il primorisulta infondato.4.1. Le Sezioni Unite, con note pronunce (n. 8053 e n. 8054 del7/4/2014), hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicanteuna violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un errorin procedendo che comporta nullità della sentenza nel caso di“motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile".Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisatoche di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa eincomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili leNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per laformazione del convincimento, di talché essa non consenta alcuneffettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice" (S.U. 3/11/2016 n. 22232; v. pure S.U. 5/4/2016 n. 16599).4.2. Il vizio radicale di motivazione apparente sopra illustratonelle sue caratteristiche essenziali e denunciato dalla ricorrente non èravvisabile nella motivazione della sentenza qui impugnata, la quale,pur essendo estremamente sintetica, esplicita in modo sufficiente leragioni che sorreggono il convincimento raggiunto.Difatti, la Corte territoriale, dopo avere individuato i requisiti checonnotano il vizio revocatorio ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.,ha escluso che gli errori denunciati da [OSCURATO:PERSONA] potesseroricondursi all’ipotesi prevista da tale ultima disposizione,errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanzeprocessuali.Trattasi di motivazione che rende percepibile il fondamento deldecisum e che non concretizza una di quelle gravi anomaliemotivazionali individuate dalle Sezioni Unite sopra richiamate,ponendosi sicuramente al di sopra del cd. “minimo costituzionale”.5. Pure il secondo motivo del ricorso principale è infondato.5.1. La ricorrente sostiene che:a) il primo errore revocatorio è contenuto nel passaggio dellasentenza n. 5257/2023, al § 1 della premessa denominata “Fattirilevanti della causa”, dall’ultimo capoverso di pag. 3 alla fine delprimo capoverso di pag. 4, laddove si legge che essa ricorrente hachiesto il risarcimento del danno “conseguente all’impossibilità dialienare l’immobile di sua proprietà a causa della errata iscrizioneipotecaria”; adduce che, in realtà, non aveva affatto indicatoNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026nell’errata iscrizione ipotecaria la causa del danno derivatoledall’impossibilità di alienare il proprio bene, ma nel pignoramento enella relativa procedura esecutiva;b) il secondo errore è contenuto nel passaggio della sentenzaimpugnata, al § 3 dei “Motivi della decisione”, secondo capoverso dipag. 8, ove si legge che ‹‹secondo l’appellante la sentenza sarebbeaffetta da un difetto assoluto di motivazione avendo il giudiceonorario pronunciato senza entrare nel merito della pretesa fattavalere dalla banca; quando sarebbe stato sufficiente per il Salis, perla dante causa [OSCURATO:PERSONA] e per il terzo cointeressato [OSCURATO:PERSONA](come affermato dal giudice dell’esecuzione nella sentenza con cui harigettato l’opposizione di terzo proposta da [OSCURATO:PERSONA]), richiedereuna semplice rettifica dei dati catastali per evitare alla Banca di agirein giudizio per tutelare i propri diritti di credito››; ad avviso dellaricorrente, la Corte d’appello non avrebbe compreso il contenuto dellacomparsa di costituzione di primo grado, con la quale aveva chiestol’accoglimento della domanda di rettifica dei dati catastali presentatadalla banca, né avrebbe tenuto conto del fatto che la stessa bancacreditrice con l’atto introduttivo aveva rappresentato di non averepotuto eseguire la rettifica dei dati catastali a causa della mancatacollaborazione del Salis, tanto che la banca stessa aveva dovutointrodurre la domanda di rettifica surrogandosi al debitore;c) il terzo errore è contenuto nel passaggio della sentenzaimpugnata, al § 4.1 dei “Motivi della decisione”, secondo capoverso dipag. 12, laddove si legge: ‹‹Nel caso di specie, appare evidente chesolo la proposizione di una domanda riconvenzionale del tuttopretestuosa ed inconsistente da parte della convenuta [OSCURATO:PERSONA] costretto [OSCURATO:SOCIETA]. ad agire in giudizio e [OSCURATO:PERSONA], che avevaaderito alla richiesta di correzione dei dati catastali proposta dallabanca creditrice, a costituirsi e resistere in un giudizio che, comeNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026quello avente ad oggetto l’opposizione di terzo all’esecuzione, nonavrebbe avuto alcuna ragione giuridica per venire ad esistenza edimpegnare i giudici del Tribunale di Velletri e di questa stessa Corte››;tale fatto, secondo la ricorrente, è incontrastabilmente escluso dalricorso introduttivo di primo grado dal quale risulta che il giudizio èstato introdotto dalla banca e che la domanda riconvenzionale daessa poi proposta non contrastava la richiesta di accoglimento delladomanda di rettifica avanzata dalla banca, ma anzi la comprendeva;ulteriore errore revocatorio sarebbe inoltre ravvisabile, nello stessopassaggio della sentenza, anche laddove si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] stata costretta a difendersi in giudizio a causa della domandariconvenzionale avanzata dalla sorella, trattandosi di fatto smentitodagli atti di causa;d) il quarto errore è contenuto nel passaggio della sentenzaimpugnata, al § 4.1. dei “Motivi della decisione”, dal terzo capoversodi pag. 12 alla fine del primo periodo di pag. 14, laddove la Corteterritoriale, dopo avere affermato che per provare il fondamento deldiritto al risarcimento del danno essa ricorrente aveva chiesto solol’ammissione della prova testimoniale del presunto offerente cheavrebbe nell’anno 2015 offerto la somma per l’acquisto dell’immobile,ha precisato: ‹‹senza considerare che, come ha rilevato il giudicedell’esecuzione di Velletri, l’oggetto dell’azione esecutiva era,indubitabilmente, l’appartamento della sorella [OSCURATO:PERSONA] e l’errore nellatrascrizione dei dati catastali sarebbe stato agevolmente correttoaderendo alla richiesta della banca. La mala fede processuale con cuila convenuta ha proposto domanda riconvenzionale, mossadall’intento di non aderire alla richiesta della sorella, ed ostacolandol’azione esecutiva della banca, emerge quindi con evidenzaconsiderando l’adesione proposta sin dal primo grado di giudizio daSandra [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di correzione della BNL…››.Numero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026Al contrario, la sentenza n. 841/2020 che aveva decisol’opposizione all’esecuzione non avrebbe contenuto alcunaccertamento in tal senso, emergendone anzi che la rettifica avrebbedovuto eseguirsi dalla banca, e che del pari errato sarebbe stato ilfatto che la ricorrente non avesse aderito alla “richiesta della sorella”;pure errata sarebbe stata la circostanza che avrebbe costretto le partia difendersi in giudizio, dal momento che l’azione era stata introdottadalla banca in conseguenza della mancata collaborazione del Salis adeseguire le rettifiche.5.2. Gli errori sopra illustrati, come reputato dalla Corteterritoriale, non integrano errori revocatori.L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenzapresuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dellostesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra daglipercezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, ancheimplicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di unfatto che risulta incontestabilmente escluso o accertato alla streguadegli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituitooggetto di un punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato,b) risultare con immediatezza ed obiettività; c) essere essenziale edecisivo (Cass. n. 3190/2006; Cass. n. 16439/21; Cass. n.13915/2005 e Cass. n. 2425/2006, v. anche S.U. n. 9882/2001; S.U.n. 8984/18; Cass. n. 9527/2019; Cass. n. 27897/2024).Si è, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non puòriguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridicheovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere icaratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla basedel solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti dicausa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolariNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel sensoche tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e ladecisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale chesenza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (così, ex multis,Cass. n. 14656/2017). Di conseguenza, ‹‹non è idoneo ad integrareerrore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattualiacquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione deicontenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attivitàvalutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata -di revocazione›› (Cass. n. 14108/2016; Cass. n. 13181/2013).5.3. Ebbene, nel caso in esame, i supposti errori addebitati allaCorte d’appello concretano meri errori di valutazione di fatti e dirisultanze processuali, onde non configurano errori di fatto ex art.395, primo comma, n. 4, c.p.c. nei termini sopra indicati.Il ricorso principale va pertanto rigettato.6.1 Passando all’esame del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], ilprimo motivo denuncia “erronea applicazione del d.m. n. 55/2014 esucc. modifiche, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”, per nonavere la Corte d’appello liquidato le spese di lite sulla basedell’effettivo valore della causa, pari ad euro 55.263,23, importocorrispondente alle spese legali che la controparte era statacondannata a pagare a seguito della riconosciuta soccombenza.Si addebita, altresì, alla Corte d’appello di non avere provvedutoalla liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione, comerichiesto con la nota spese depositata, anche se il procedimentod’appello si era svolto con la fissazione di diverse udienze.6.2. Il motivo è infondato.Occorre anzitutto rilevare che il valore della causa va determinatotenendo conto che è stata chiesta la riforma della sentenza d’appellon. 5257/2023 limitatamente agli importi per cui è stata pronunciataNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026condanna della soccombente a favore della BNL e dell’odiernaricorrente incidentale, a titolo di spese di lite per tutte le fasi delgiudizio ed a titolo di risarcimento ex art. 96, terzo comma, c.p.c.La Corte d’appello ha correttamente applicato il principio per cui,nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il valore della causa non sidetermina sommando il valore delle singole domande proposte da unsolo attore contro più convenuti o da più attori contro un soloconvenuto, dato che queste, essendo cumulate soltanto dal latosoggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome (Cass., sez.3, n. 10367 del 17/4/2024; Cass., sez. 1, n. 18166 del 26/6/2023;Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3107 del 6/2/2017).Alla luce di tale criterio, l’importo di euro 5.500 oltre accessori,liquidato dalla Corte d’appello con la sentenza qui impugnata, èrispettoso del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche, poiché risultaapplicato lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00,e comprende, in applicazione dei principi enunciati da Cass. n.24349/2025, anche il compenso per la fase istruttoria e/o ditrattazione.7. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda diresponsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.7.1 La ricorrente incidentale sostiene di avere tempestivamenteproposto già in comparsa di costituzione e risposta la domanda dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] per lite temeraria e di averla reiterataanche nelle note conclusive, ma che la Corte d’appello non l’avrebbepresa in esame.7.2. Il motivo è infondato: la motivazione della sentenza deponeper un implicito rigetto della domanda, sia pure in mancanza di unaespressa statuizione sul punto, considerato che la responsabilitàprocessuale aggravata, di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c.,Numero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026richiede, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la mala fede o lacolpa grave della parte soccombente, integrata dalla violazione delgrado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmentel'infondatezza o l'inammissibilità della propria difesa, mentre non èsufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesiprospettate, non potendosi comprimere il diritto di difesasanzionandone l'esercizio puro, non connotato da dolo o colpa (daultimo, Cass. Sez. 3, ord. 11/4/2026 n. 9214;¸cfr. pure Cass. Sez. 3,ord. 12/7/2023 n.19948).Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.8. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo del ricorsoprincipale, del quale vengono rigettati gli altri, la sentenzaimpugnata va cassata quanto alla censura accolta e, decidendo nelmerito, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l. e, per essa, quale procuratrice, di [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta agisce per il tramite della mandatariacon rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA].; deve, altresì, dichiararsil’inammissibilità del controricorso depositato in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta agisce per il tramite dellamandataria con rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA].; va, inoltre, rigettatoil ricorso incidentale.Le spese di lite del giudizio di cassazione nel rapporto processualetra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in ragione dellareciproca soccombenza, vanno integralmente compensate; nelrapporto processuale tra la ricorrente principale e l’intervenuta,seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo inrelazione al giudizio d’appello ed al presente giudizio.Numero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale stesso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MAccoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri, e, perl’effetto, cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e,decidendo la causa nel merito, dichiara il difetto di legittimazionepassiva di [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa, quale procuratrice di Bancas.p.a., che a sua volta agisce per il tramite della mandataria conrappresentanza [OSCURATO:SOCIETA]Dichiara l’inammissibilità del controricorso depositato in sede dilegittimità da [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa quale procuratrice, daBanca [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta agisce per iltramite della mandataria con rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA]Rigetta il ricorso incidentale.Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio dicassazione tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, quale procuratrice, Bancadella mandataria con rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere aPatrizia [OSCURATO:PERSONA] le spese relative al giudizio di secondo grado, cheliquida in euro 3.500, oltre alle spese generali nella misura forfettariadel 15 per cento e agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e, per essa, quale procuratrice, BancaNumero registro generale 9598/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 23642/2026Data pubblicazione 21/07/2026Securitisation [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta agisce per il tramitedella mandataria con rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA]., a rifondere aPatrizia [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro6.000 per compensi e 200 per esborsi, oltre ad euro alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale stesso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 23642/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris