CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23803/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorrente contesta la propria responsabilità in ordine ai fatti che gli vengono addebitati deducendo la mancanza di prove certe in ordine all'effettivo prelievo illecito di energia elettrica. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sul punto (si veda quanto riportato al paragrafo 2 della motivazione, in cui è illustrata, sulla base di prove logiche e attraverso puntuali riferimenti alle emergenze processuali, la sussistenza del reato e la riferibilità all'imputato della condotta illecita). Rilevato che il motivo è reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Prei1ert