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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2019

Cassazione n. 15736/2022

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ORDINANZA sul ricorso 29169/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1259/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 08/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. Nel 2010, [OSCURATO:PERSONA]° e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convennero in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] e la compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi tra l'autocarro guidato del Puccio e l'autovettura della [OSCURATO:PERSONA].

Dedussero che il Pucci°, alla guida del proprio autocarro, assicurato per la rca con la compagnia n'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mentre percorreva regolarmente e a moderata velocità una via del centro urbano del Comune di Carini veniva improvvisamente investito dall'autovettura di proprietà e condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], assicurata per la rca con la [OSCURATO:PERSONA], la quale ometteva di arrestare la marcia allo stop; che in conseguenza di tale manovra l'autocarro del Puccio rimaneva danneggiato, riportando danni alla carrozzeria; che il Pucci°, a causa del sinistro, aveva subito esborsi per il ripristino dell'autocarro per il soccorso stradale, per il noleggio di un furgone sostitutivo e per la redazione di una perizia tecnica estimativa; che, con successiva scrittura privata, il Pucci° aveva ceduto il credito derivante dal sinistro alla [OSCURATO:PERSONA] e che tale cessione era stata portata a conoscenza della compagnia di assicurazione convenuta a mezzo di lettera raccomandata.

I convenuti rimasero contumaci.

Intervenne volontariamente in giudizio la UGI' Assicurazioni S.p.A., eccependo, in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inefficacia nei confronti di essa dell'atto di cessione e, in subordine, il difetto di legittimazione del Puccio.

Sempre nel merito, contesto l'an e il quantum debeatur. li Giudice di pace adito, avendo gli attori aderito all'eccezione di competenza territoriale formulata dall'interveniente, dichiarava la propria incompetenza territoriale e la causa veniva riassunta innanzi al Giudice di pace di Carini, davanti al quale, sempre nella contumacia dei convenuti, la LIGE :Assicurazioni si costituiva nuovamente in giudizio con atto di intervento volontario, reiterando le rimanenti eccezioni e difese già formulate dinanzi al Giudice di pace incompetente. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Carini, con la sentenza n. 425/2014, dichiarò l'estromissione della UGF Assicurazioni, per carenza di legittimazione attiva.

Nel merito, affermò la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro e, accertata l'avvenuta cessione del credito risarcitorio dal Pucci° alla [OSCURATO:PERSONA], condannò i convenuti al risarcimento dei danni nei confronti di quest'ultima.

2. La pronuncia è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1259/2019, depositata 1'8 marzo 2019.

Ti Tribunale, premessa la necessità di distinguere le censure formulate dalla appellante UnipolSai Assicurazioni S.p.A., già UGF Assicurazioni S.p..1., quale compagnia assicuratrice del danneggiato, da quelle promosse quale incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA], compagnia assicuratrice del danneggiante, ha confermato la statuizione del Giudice di Pace di carenza di interesse ad agire della prima compagnia assicuratrice ed ha quindi dichiarato assorbiti i motivi di appello riconducibili alla sua posizione.

Il giudice di secondo grado ha invece ritenuto di dover esaminare i motivi di appello attinenti alla decisione di merito, impugnata dalla appellante anche in veste di società incorporante dell'assicurazione del danneggiante.

Per quel che qui ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che gli attori in primo grado non avessero offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di cui all'art. 2504 comma 2 c.c.

In particolare, secondo il giudice dell'appello, le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] alla polizia municipale nell'immediatezza del fatto non avrebbero contenuto alcun riconoscimento di responsabilità.

Peraltro, anche la diversa ricostruzione del fatto resa dalla convenuta - secondo la quale essa aveva atteso ferma l'incrocio il transito di due vetture e di aver iniziato ad attraversano quando la strada era libera, salvo poi venire urtata violentemente dall'autocarro, sopraggiunto ad alta velocità - sarebbe ugualmente corroborata dagli scarni documenti in atti, ossia delle foto dei danni riportati dai veicoli, nonché dal rapporto dell'intervento successivo della polizia municipale, essendo incontrovertibile che i due veicoli siano entrati in collisione, ma restando indimostrata la dinamica del sinistro.

Da ciò, il Tribunale fa discendere l'accoglimento dell'appello e il conseguente rigetto delle domande svolte dal Puccio e dalla [OSCURATO:PERSONA], con condanna alla restituzione delle somme da quest'ultima riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, il signor [OSCURATO:PERSONA] e la GRB Autocarrozzeria S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] (contumace anche in appello) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non hanno svolto difese.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2504 bis c.c. e 2909 c.c.

Secondo i ricorrenti, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, risulterebbe che il gravame era stato posto in essere dalla UnipolSai Assicurazioni quale ex UGF Assicurazioni, ovvero nella veste di assicuratrice la rca dell'autocarro di proprietà del danneggiato.

Pertanto il Giudice avrebbe errato nell'esaminare i motivi di appello attinenti alla ricostruzione del sinistro, malgrado la contumacia e la conseguente mancata contestazione nel giudizio di primo grado e la successiva mancata proposizione dell'appello da parte dei convenuti.

Nel far ciò, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'art. 2504 bis c.c., la cui introduzione sarebbe stata dettata dall'esigenza dell'ordinamento eli privilegiare la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alle società partecipanti alla fusione e di garantire l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti facenti capo alle stesse.

In mancanza di impugnazione da parte degli originari convenuti, i capi della sentenza del Giudice di pace diversi da quello avente ad oggetto la legittimità dell'intervento spiegato da -UGF Assicurazioni dovevano ritenersi coperti da giudicato e non suscettibili di ulteriore pronuncia.

4.2. Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 105, comma 2, c.p.c.

La UnipolSai Assicurazioni, ex UGF Assicurazioni, non avrebbe avuto legittimazione ad impugnare la sentenza del Giudice di pace.

Infatti, avendo gli attori esercitato l'azione risarcitoria ordinaria nei confronti della danneggiante della sua compagnia assicurativa, e non l'indennizzo diretto ex art. 149 Codice assicurazioni, la sentenza non avrebbe avuto ricadute nei confronti dell'UGF.

Pertanto, il 'fribunale avrebbe dovuto rilevare la carenza dell'interesse ad agire dell'appellante.

4.3. Con il terzo motivo, si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dell'art. 132, comma 4 c.p.c. e la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Il Tribunale pur avendo richiamato l'art. 2054 comma 2 c.c. (ai sensi del quale, in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dei singoli veicoli) ed avendo ritenuto che gli attori non avessero offerto prove idonee a superare la presunzione di concorrente responsabilità nella causazione del danno, anziché pervenire alla consequenziale conclusione di accoglimento parziale ex art. 2504 comma 2, della domanda risarcitoria proposta dagli attori, è pervenuto alla contraddittoria decisione di rigettare integralmente la domanda.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché 167 e 346 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La compagnia assicuratrice appellante avrebbe ammesso la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di concedere la precedenza all'autocarro.

Pertanto il giudice dell'appello non avrebbe potuto modificare la sentenza impugnata sul punto relativo alla responsabilità nella verificazione del sinistro della convenuta [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe dovuto giudicare solamente sullo specifico motivo di impugnazione avente ad oggetto l'esame del comportamento dell'attore.

4.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

L'appellante, dopo aver riconosciuto come sussistente la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], ed aver impugnato la sentenza, relativamente all'an debeatur, solamente per la mancata valutazione del comportamento tenuto dall'attore, ha concluso con il chiedere una declaratoria di corresponsabilità di quest'ultimo, con conseguenti relative statuizione in merito al richiesto risarcimento.

Pertanto, il Tribunale, nel rigettare integralmente la domanda, sarebbe incorso nel vizio di ultra petizione.4.6.

Con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 232 c.p.c. e 2735 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Nelle dichiarazioni rese ai vigili urbani, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato di provenire da una strada dove era posta la segnaletica di stop sulla sua direzione di marcia. tale affermazione avrebbe dovuto pertanto essere attribuito il valore probatorio di confessione stragiudiziale.

Quanto risultante da tale dichiarazione era stato pure oggetto di interrogatorio formale, non reso dalla convenuta contumace, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.

Peraltro, l'affermazione della convenuta secondo cui aveva impegnato l'incrocio quando non aveva più visto nessuno risulterebbe smentita dalla verificazione stessa del sinistro che sarebbe la riprova del fatto che, al momento dell'attraversamento dell'incrocio da parte dell'autovettura, la strada non era affatto libera.

4.7. Con il settimo motivo, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c. c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Farebbero fede, fino a querela di falso, le dichiarazioni rese dalle parti in presenza di vigili urbani, in esse compresa l'indicazione della provenienza dei due veicoli, nonché l'indicazione dei danni riportati dei due veicoli e le foto dei veicoli incidentati nella posizione statica assunta dopo l'urto, legate al medesimo verbale.

Da queste ultime foto risulterebbe che il punto dell'urto è ubicato nella corsia di marcia percorsa dall'autocarro, a dimostrazione della non veridicità di quanto dichiarato dalla convenuta circa il fatto che l'incrocio era libero quando essa lo aveva impegnato

5.1. Il primo motivo è inammissibile perché il ricorrente non riporta il testo dell'atto di appello da cui emergerebbe che l'impugnazione era stata promossa da UnipolSai Assicurazioni solo nella veste di assicuratrice della rca dell'autocarro di proprietà del danneggiato. .\1 contrario, risulta dalla sentenza impugnata che l'appello era stato promosso dalla entità risultante dalla fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] in Unipol (già UGF) e che l'appellante rappresentava in giudizio gli interessi di entrambe le compagnie assicuratrici (p. 5).

Peraltro, si ricorda che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte (Cass. civ., Sez.

Unite, Sentenza, 03/06/2013, n. 13902).

Infatti, il giudice deve proporsi anche d'ufficio la questione dell'eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d'accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso stesso.

Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravità della colpa dell'uno va posta in correlazione con la gravità della colpa dell'altro, al fine di accertare l'entità dell'efficienza causale del fatto colposo del debitore dell'indennizzo.

Tuttavia il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto da. quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato.

Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa. concorrente del danneggiato, la parte ha l'onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilità d'ufficio non comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo (cfr. ex multis Cass. 1687/1969, Cass. 2947/1973; Cass. 1274/1979; Cass. 564/2005; SU 13902/13); Di conseguenza, non essendo stata validamente censurata la sentenza nella parte in cui afferma che l'impugnazione era stata proposta anche nell'interesse della compagnia assicuratrice del danneggiante, alcuna rilevanza può avere la circostanza che quest'ultima non avesse eccepito la corresponsabilità del danneggiato nel corso del primo grado di giudizio, ove era rimasta contumace.

5.2. Dalle considerazioni formulate in relazione al primo motivo di ricorso, discende anche il rigetto del secondo motivo, che presuppone che l'appello fosse stato promosso da UnipolSai Assicurazioni solo nella veste compagnia assicuratrice del danneggiato, interveniente poi estromessa dal

5.3. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato.

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art.2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523/07).

Di conseguenza, una volta affermato che, in mancanza di prove circa la responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti, doveva applicarsi la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c., così affermando, implicitamente, che doveva ritenersi che anche la [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso alla causazione del sinistro, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nel senso dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria e non nel senso del rigetto.

5.4. Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non riporta per intero il testo dell'atto di appello, con la conseguenza che non è possibile verificare se effettivamente UnipolSai Assicurazioni avesse ammesso, non contestandola, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nella verificazione del sinistro e avesse solo chiesto l'accertamento del concorso di colpa del Puccio.

Risulta, invece, dalla sentenza impugnata che l'appellante aveva chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna della Multiservice alla restituzione dell'intera somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. p. 4).

5.5. 11 sesto e il settimo motivo sono inammissibili perché finalizzati ad ottenere un riesame ed una diversa e nuova valutazione delle circostanze fattuali caratterizzanti la fattispecie in esame e delle risultanze istruttorie.

6. Pertanto, la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso come in motivazione, rigetta gli altri motivi, cassa in relazione la sentenza e rinvia,

11. anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M. la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso come in motivazione, rigetta gli altri motivi, cassa in relazione la sentenza e rinvia, anche per le spese di q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29169/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1259/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 08/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. Nel 2010, [OSCURATO:PERSONA]° e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convennero in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] e la compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi tra l'autocarro guidato del Puccio e l'autovettura della [OSCURATO:PERSONA]. Dedussero che il Pucci°, alla guida del proprio autocarro, assicurato per la rca con la compagnia n'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mentre percorreva regolarmente e a moderata velocità una via del centro urbano del Comune di Carini veniva improvvisamente investito dall'autovettura di proprietà e condotta dalla [OSCURATO:PERSONA], assicurata per la rca con la [OSCURATO:PERSONA], la quale ometteva di arrestare la marcia allo stop; che in conseguenza di tale manovra l'autocarro del Puccio rimaneva danneggiato, riportando danni alla carrozzeria; che il Pucci°, a causa del sinistro, aveva subito esborsi per il ripristino dell'autocarro per il soccorso stradale, per il noleggio di un furgone sostitutivo e per la redazione di una perizia tecnica estimativa; che, con successiva scrittura privata, il Pucci° aveva ceduto il credito derivante dal sinistro alla [OSCURATO:PERSONA] e che tale cessione era stata portata a conoscenza della compagnia di assicurazione convenuta a mezzo di lettera raccomandata. I convenuti rimasero contumaci. Intervenne volontariamente in giudizio la UGI' Assicurazioni S.p.A., eccependo, in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inefficacia nei confronti di essa dell'atto di cessione e, in subordine, il difetto di legittimazione del Puccio. Sempre nel merito, contesto l'an e il quantum debeatur. li Giudice di pace adito, avendo gli attori aderito all'eccezione di competenza territoriale formulata dall'interveniente, dichiarava la propria incompetenza territoriale e la causa veniva riassunta innanzi al Giudice di pace di Carini, davanti al quale, sempre nella contumacia dei convenuti, la LIGE :Assicurazioni si costituiva nuovamente in giudizio con atto di intervento volontario, reiterando le rimanenti eccezioni e difese già formulate dinanzi al Giudice di pace incompetente. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Carini, con la sentenza n. 425/2014, dichiarò l'estromissione della UGF Assicurazioni, per carenza di legittimazione attiva. Nel merito, affermò la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro e, accertata l'avvenuta cessione del credito risarcitorio dal Pucci° alla [OSCURATO:PERSONA], condannò i convenuti al risarcimento dei danni nei confronti di quest'ultima. 2. La pronuncia è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1259/2019, depositata 1'8 marzo 2019. Ti Tribunale, premessa la necessità di distinguere le censure formulate dalla appellante UnipolSai Assicurazioni S.p.A., già UGF Assicurazioni S.p..1., quale compagnia assicuratrice del danneggiato, da quelle promosse quale incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA], compagnia assicuratrice del danneggiante, ha confermato la statuizione del Giudice di Pace di carenza di interesse ad agire della prima compagnia assicuratrice ed ha quindi dichiarato assorbiti i motivi di appello riconducibili alla sua posizione. Il giudice di secondo grado ha invece ritenuto di dover esaminare i motivi di appello attinenti alla decisione di merito, impugnata dalla appellante anche in veste di società incorporante dell'assicurazione del danneggiante. Per quel che qui ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che gli attori in primo grado non avessero offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di cui all'art. 2504 comma 2 c.c. In particolare, secondo il giudice dell'appello, le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] alla polizia municipale nell'immediatezza del fatto non avrebbero contenuto alcun riconoscimento di responsabilità. Peraltro, anche la diversa ricostruzione del fatto resa dalla convenuta - secondo la quale essa aveva atteso ferma l'incrocio il transito di due vetture e di aver iniziato ad attraversano quando la strada era libera, salvo poi venire urtata violentemente dall'autocarro, sopraggiunto ad alta velocità - sarebbe ugualmente corroborata dagli scarni documenti in atti, ossia delle foto dei danni riportati dai veicoli, nonché dal rapporto dell'intervento successivo della polizia municipale, essendo incontrovertibile che i due veicoli siano entrati in collisione, ma restando indimostrata la dinamica del sinistro. Da ciò, il Tribunale fa discendere l'accoglimento dell'appello e il conseguente rigetto delle domande svolte dal Puccio e dalla [OSCURATO:PERSONA], con condanna alla restituzione delle somme da quest'ultima riscosse in esecuzione della sentenza di primo grado. 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, il signor [OSCURATO:PERSONA] e la GRB Autocarrozzeria S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] (contumace anche in appello) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non hanno svolto difese. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2504 bis c.c. e 2909 c.c. Secondo i ricorrenti, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, risulterebbe che il gravame era stato posto in essere dalla UnipolSai Assicurazioni quale ex UGF Assicurazioni, ovvero nella veste di assicuratrice la rca dell'autocarro di proprietà del danneggiato. Pertanto il Giudice avrebbe errato nell'esaminare i motivi di appello attinenti alla ricostruzione del sinistro, malgrado la contumacia e la conseguente mancata contestazione nel giudizio di primo grado e la successiva mancata proposizione dell'appello da parte dei convenuti. Nel far ciò, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'art. 2504 bis c.c., la cui introduzione sarebbe stata dettata dall'esigenza dell'ordinamento eli privilegiare la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alle società partecipanti alla fusione e di garantire l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti facenti capo alle stesse. In mancanza di impugnazione da parte degli originari convenuti, i capi della sentenza del Giudice di pace diversi da quello avente ad oggetto la legittimità dell'intervento spiegato da -UGF Assicurazioni dovevano ritenersi coperti da giudicato e non suscettibili di ulteriore pronuncia. 4.2. Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 105, comma 2, c.p.c. La UnipolSai Assicurazioni, ex UGF Assicurazioni, non avrebbe avuto legittimazione ad impugnare la sentenza del Giudice di pace. Infatti, avendo gli attori esercitato l'azione risarcitoria ordinaria nei confronti della danneggiante della sua compagnia assicurativa, e non l'indennizzo diretto ex art. 149 Codice assicurazioni, la sentenza non avrebbe avuto ricadute nei confronti dell'UGF. Pertanto, il 'fribunale avrebbe dovuto rilevare la carenza dell'interesse ad agire dell'appellante. 4.3. Con il terzo motivo, si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dell'art. 132, comma 4 c.p.c. e la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Il Tribunale pur avendo richiamato l'art. 2054 comma 2 c.c. (ai sensi del quale, in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dei singoli veicoli) ed avendo ritenuto che gli attori non avessero offerto prove idonee a superare la presunzione di concorrente responsabilità nella causazione del danno, anziché pervenire alla consequenziale conclusione di accoglimento parziale ex art. 2504 comma 2, della domanda risarcitoria proposta dagli attori, è pervenuto alla contraddittoria decisione di rigettare integralmente la domanda. 4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché 167 e 346 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. La compagnia assicuratrice appellante avrebbe ammesso la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di concedere la precedenza all'autocarro. Pertanto il giudice dell'appello non avrebbe potuto modificare la sentenza impugnata sul punto relativo alla responsabilità nella verificazione del sinistro della convenuta [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe dovuto giudicare solamente sullo specifico motivo di impugnazione avente ad oggetto l'esame del comportamento dell'attore. 4.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. L'appellante, dopo aver riconosciuto come sussistente la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], ed aver impugnato la sentenza, relativamente all'an debeatur, solamente per la mancata valutazione del comportamento tenuto dall'attore, ha concluso con il chiedere una declaratoria di corresponsabilità di quest'ultimo, con conseguenti relative statuizione in merito al richiesto risarcimento. Pertanto, il Tribunale, nel rigettare integralmente la domanda, sarebbe incorso nel vizio di ultra petizione.4.6. Con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 232 c.p.c. e 2735 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Nelle dichiarazioni rese ai vigili urbani, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato di provenire da una strada dove era posta la segnaletica di stop sulla sua direzione di marcia. tale affermazione avrebbe dovuto pertanto essere attribuito il valore probatorio di confessione stragiudiziale. Quanto risultante da tale dichiarazione era stato pure oggetto di interrogatorio formale, non reso dalla convenuta contumace, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale. Peraltro, l'affermazione della convenuta secondo cui aveva impegnato l'incrocio quando non aveva più visto nessuno risulterebbe smentita dalla verificazione stessa del sinistro che sarebbe la riprova del fatto che, al momento dell'attraversamento dell'incrocio da parte dell'autovettura, la strada non era affatto libera. 4.7. Con il settimo motivo, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c. c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Farebbero fede, fino a querela di falso, le dichiarazioni rese dalle parti in presenza di vigili urbani, in esse compresa l'indicazione della provenienza dei due veicoli, nonché l'indicazione dei danni riportati dei due veicoli e le foto dei veicoli incidentati nella posizione statica assunta dopo l'urto, legate al medesimo verbale. Da queste ultime foto risulterebbe che il punto dell'urto è ubicato nella corsia di marcia percorsa dall'autocarro, a dimostrazione della non veridicità di quanto dichiarato dalla convenuta circa il fatto che l'incrocio era libero quando essa lo aveva impegnato 5.1. Il primo motivo è inammissibile perché il ricorrente non riporta il testo dell'atto di appello da cui emergerebbe che l'impugnazione era stata promossa da UnipolSai Assicurazioni solo nella veste di assicuratrice della rca dell'autocarro di proprietà del danneggiato. .\1 contrario, risulta dalla sentenza impugnata che l'appello era stato promosso dalla entità risultante dalla fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] in Unipol (già UGF) e che l'appellante rappresentava in giudizio gli interessi di entrambe le compagnie assicuratrici (p. 5). Peraltro, si ricorda che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 03/06/2013, n. 13902). Infatti, il giudice deve proporsi anche d'ufficio la questione dell'eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d'accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravità della colpa dell'uno va posta in correlazione con la gravità della colpa dell'altro, al fine di accertare l'entità dell'efficienza causale del fatto colposo del debitore dell'indennizzo. Tuttavia il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto da. quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa. concorrente del danneggiato, la parte ha l'onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilità d'ufficio non comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo (cfr. ex multis Cass. 1687/1969, Cass. 2947/1973; Cass. 1274/1979; Cass. 564/2005; SU 13902/13); Di conseguenza, non essendo stata validamente censurata la sentenza nella parte in cui afferma che l'impugnazione era stata proposta anche nell'interesse della compagnia assicuratrice del danneggiante, alcuna rilevanza può avere la circostanza che quest'ultima non avesse eccepito la corresponsabilità del danneggiato nel corso del primo grado di giudizio, ove era rimasta contumace. 5.2. Dalle considerazioni formulate in relazione al primo motivo di ricorso, discende anche il rigetto del secondo motivo, che presuppone che l'appello fosse stato promosso da UnipolSai Assicurazioni solo nella veste compagnia assicuratrice del danneggiato, interveniente poi estromessa dal 5.3. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato. In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art.2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523/07). Di conseguenza, una volta affermato che, in mancanza di prove circa la responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti, doveva applicarsi la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c., così affermando, implicitamente, che doveva ritenersi che anche la [OSCURATO:PERSONA] avesse concorso alla causazione del sinistro, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nel senso dell'accoglimento parziale della domanda risarcitoria e non nel senso del rigetto. 5.4. Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente non riporta per intero il testo dell'atto di appello, con la conseguenza che non è possibile verificare se effettivamente UnipolSai Assicurazioni avesse ammesso, non contestandola, la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nella verificazione del sinistro e avesse solo chiesto l'accertamento del concorso di colpa del Puccio. Risulta, invece, dalla sentenza impugnata che l'appellante aveva chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna della Multiservice alla restituzione dell'intera somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. p. 4). 5.5. 11 sesto e il settimo motivo sono inammissibili perché finalizzati ad ottenere un riesame ed una diversa e nuova valutazione delle circostanze fattuali caratterizzanti la fattispecie in esame e delle risultanze istruttorie. 6. Pertanto, la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso come in motivazione, rigetta gli altri motivi, cassa in relazione la sentenza e rinvia, 11. anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Palermo in diversa composizione. P.Q.M. la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso come in motivazione, rigetta gli altri motivi, cassa in relazione la sentenza e rinvia, anche per le spese di q
Sentenza Cassazione n. 15736/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris