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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26068/2026

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dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come da indirizzo pecindicato- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2296/2024 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 29.3.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.9.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/20261. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. (in forma abbreviata [OSCURATO:PERSONA].p.a., in seguito divenuta [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., in formaabbreviata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) convenne dinanzi al Giudice di Pace di Velletripagamento del dovuto per l’attività prestata in loro favore in forza delcontratto di amministrazione fiduciaria e di rimpatrio di attività finanziariesottoscritto il 2.12.2009, proseguito sino alla rinuncia all’incarico da partedella società fiduciaria.I convenuti nel costituirsi chiesero il rigetto della domanda per lamancata esecuzione del contratto da parte dell’attrice e in viariconvenzionale la restituzione di euro 12.646,60, quale differenza tra gliimporti corrisposti alla società fiduciaria, sia per il pagamento delle imposterelative alle operazioni eseguite per loro conto, sia per commissionifiduciarie, e quanto effettivamente dovuto in virtù delle obbligazionicontrattuali.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Velletri, con ordinanza del 20.4.2017, dichiarò lapropria incompetenza per valore in ragione della domanda riconvenzionale.Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alTribunale di Velletri con atto del 30.5.2017, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese ilrigetto della domanda riconvenzionale e la condanna dei convenuti alpagamento delle somme dovute per l’attività prestata (euro 4.454,84 atitolo di capitale, euro 610 per commissioni di estinzione del rapporto edeuro 650 per spese di consulenza e assistenza legali precedenti alla lite,oltre accessori e spese).Il Tribunale di Velletri, con sentenza n.194/2021, accolse la domandadi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rigettò la domanda riconvenzionale, ritenendo nonprovata la revoca del mandato fiduciario, al contrario dell’attività fiduciariaemergente per via documentale.2.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2296/2024, rigettò l’appelloproposto dal Lattanzi e dalla Cocchi, onerandoli delle spese del grado.Pag. 2 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026La Corte osservò che il contratto sottoscritto il 2.12.2009 aveva aoggetto l’assunzione, a nome proprio e per conto dei mandanti, del creditodi euro 330.000 vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto al qualeMelior [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto al rimpatrio, alla sostituzionedell’intestatario fiduciario estero Carifin s.a., al versamento delle impostepreviste dal d.l. 78/2009, alla registrazione nei documenti contabili dellasocietà debitrice e alla conservazione della segregazione patrimoniale conassolvimento della speciale imposta di bollo.La Corte respinse l’obiezione sulla mancanza di una gestione dinamicadel patrimonio, rilevando che all’appellata era stata affidata un’intestazionefiduciaria “statica”, con la sola funzione di segregare il cespite finanziario eritrasferirlo a richiesta.

Inoltre, la Corte escluse l’estinzione del mandato persopravvenuta assenza dell’oggetto, individuando quest’ultimo non nelrientro del bene, bensì nella sua intestazione fiduciaria, che sarebbe cessatasolo con una formale richiesta di ritrasferimento, mai avanzata daifiducianti.Quanto alle somme versate, la Corte ritenne provato, mediante imodelli F24 quietanzati, che [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato euro 8.091,60 edeuro 4.555,00 per imposta su attività finanziarie scudate, speciale impostadi bollo e commissioni fiduciarie per gli anni 2010, 2011 e 2012, conconseguente non restituibilità di tali importi.

Infine, valutò sufficientementedeterminata la condanna pronunciata dal Tribunale per il mancatopagamento delle commissioni fiduciarie, poiché il dispositivo rinviava allesomme richieste con la domanda iniziale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva preteso la complessiva somma di euro 5.104,84 per capitale, oltre aulteriori voci specificamente elencate.3.

Hanno presentato ricorso, illustrato pure con memoria, il Lattanzi laCocchi sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso CompagniaPag. 3 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.1.1.

I ricorrenti censurano la sentenza per avere la Corte d’appello esclusoche il mandato fiduciario si fosse estinto per il venir meno dell’oggetto,sostenendo che l’oggetto del rapporto non era rappresentato dal merorientro del cespite finanziario, bensì dalla sua intestazione fiduciaria,risolvibile soltanto mediante richiesta di ritrasferimento mai formalizzata.Lamentano, in particolare, che la Corte d'appello abbia omesso diconsiderare che la cessione del 49% del capitale di [OSCURATO:SOCIETA]. —intervenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra Carifin S.A. e [OSCURATO:PERSONA], fratello di FrancoLattanzi, successivamente al conferimento del mandato — avevadeterminato il venir meno dell'oggetto e della causa del contratto, rendendo"di fatto" inutile l'amministrazione dei capitali dall'estero.

L’assenza di unarinuncia espressa al mandato non avrebbe potuto sanare l’estinzione delrapporto, perché il credito di euro 330.000, indicato quale oggetto daamministrare, era stato già inciso dalla vicenda traslativa relativa alle quote,onde l’attività asseritamente compiuta dall’attrice non era riferibile a unoggetto ancora esistente o utilmente amministrabile.

Da ciò erano derivatisia la nullità ai sensi degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., sia il carattereindebito delle prestazioni già eseguite, giustificando la restituzione degliimporti di euro 8.091,60 ed euro 4.555,00, versati alla fiduciaria perun’amministrazione che non era mai stata effettivamente svolta ocomunque non era più giustificata, mentre gli unici importi dovuti eranocostituiti dalle imposte per il rientro dei capitali.1.2 Il motivo è inammissibile: i ricorrenti, dopo aver riferito ben pocoriguardo al tenore delle loro difese in primo e secondo grado, limitandosi ariportare di aver proposto una domanda riconvenzionale per la restituzionedi euro 12.646,60, quale differenza tra quanto corrisposto alla fiduciaria atitolo di imposte e di commissioni e il dovuto “in virtù di obbligazionicontrattuali”, prospettano non un errore di sussunzione della vicenda nellaPag. 4 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026fattispecie astratta, ma il riesame della fattispecie concreta.

In particolare,mirano a un riesame del “fatto” nullità del contratto per il sopravvenutovenire meno dell’oggetto e della causa del contratto del 2.12.2019 inragione della cessione del 49% del capitale di [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamenteintercorsa in data 11.12.2009 tra Carifin S.A. e [OSCURATO:PERSONA], fratello diLa Corte d’appello a pagina 5, riga 24, della sentenza impugnatariporta quanto sostenuto dagli appellanti in ordine alla pretesa estinzionedel mandato “per il venir meno dell’oggetto”; tale richiamo però non èsufficiente per ritenere che la Corte ne fosse stata investita nei termini quiesposti, essendo tenuti i ricorrenti, per non incorrere nel rilievo della novitàdella questione, a precisare se e dove il giudice dell’appello fosse statoinvestito della questione.

Infatti insegna la giurisprudenza di questaSuprema Corte che, qualora una questione giuridica - implicante unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, per nonincorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solodi allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito,ma altresì, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentireal giudice di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la censura stessa (v., ex multis, Cass., sez.

V, 11febbraio 2025 n. 3473; Cass., sez. lav., 1 luglio 2024 n. 18018; Cass., sez.6-V, 13 dicembre 2019 n. 32804).I ricorrenti, d’altronde, non hanno recato una censura pertinente dellaratio decidendi imperniata sulla mancata revoca dell’incarico e sulversamento anche in seguito al rimpatrio dell’imposta di bollo e dellecommissioni fiduciarie per gli anni 2011 e 2012, così incorrendo nellaviolazione del consolidato principio di diritto per cui il motivo è ammissibilesolo laddove identifichi l'errore del giudice, offrendone unarappresentazione critica e specifica.

Senza un confronto analitico chePag. 5 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configura infattiinammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005 n. 359;ed in motivazione, Cass., Sez.

Un., 20 marzo 2017 n. 7074; più di recenteCass., sez.

I, 24 settembre 2018 n. 22478; Cass., sez.

III, 12 gennaio 2024n. 1341; Cass., sez.

III, 6 aprile 2025 n. 9059).2.

Il secondo motivo lamenta nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c.2.1 La Corte d’appello avrebbe travisato il contenuto oggettivo dei modellicomprovassero gli importi ricevuti dai ricorrenti (dapprima euro 8.091,60,successivamente euro 4.555), e l’impiego nel loro interesse, in quantodestinati al pagamento dell’imposta su attività finanziarie scudate, specialeimposta di bollo e commissioni fiduciarie per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Sitratterebbe non di un errore valutativo, bensì di un errore percettivo su unacircostanza discussa (in primo e secondo grado) e di carattere decisivo,consistente nell’attribuzione ai documenti di un contenuto informativo cheoggettivamente non avevano, così da integrare una violazione dell’art. 115c.p.c., e anzi emergendone la prova dell’inadempimento della fiduciaria “pernon aver versato le imposte in nome e per conto” dei fiducianti.2.2 Anche tale motivo si espone ad analoga valutazione in termini diinammissibilità, poiché i ricorrenti mirano a ottenere dal giudice dilegittimità un riesame del compendio probatorio funzionale all’accertamentodel fatto, spettante invece al giudice del merito.Si nota a questo punto meramente ad abundantiam che quanto altravisamento della prova le Sezioni Unite hanno chiarito il limite entro ilquale è denunciabile in questa sede.

Con la sentenza 5 aprile 2024, n. 5792è stato affermato il seguente principio di diritto: “Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernenteil fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovePag. 6 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fattoprobatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360,n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”.I ricorrenti, pur lamentando formalmente la violazione dell’art. 115c.p.c., prospettano un vizio che - anche a prescindere dal fatto che si è inpresenza di una doppia pronuncia conforme e quindi ostando l’art. 360,comma quarto, c.p.c. -, come già si è rilevato mira all’esame non un erroreconcernente il fatto probatorio in sé, ma una verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio.

La censuraveicolata con il motivo, in sostanza, attiene a profili di fatto e tende asuscitare da parte di questa Suprema Corte un nuovo giudizio di merito incontrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo diconsiderare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la valutazione, a essofunzionale, delle risultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria èdelle prove in base al libero apprezzamento, ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrarela veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass., sez. 6-III, 4 luglio 2017 n.16467; Cass., sez.

I, 23 maggio 2014 n. 11511; Cass., sez. lav., 13 giugno2014 n. 13485; Cass., sez. lav., 15 luglio 2009 n. 16499).3.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, le spese,liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza, condannandosi iricorrenti a rifondere in solido per il comune interesse processuale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MPag. 7 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Dichiara il ricorso inammissibile e condanna in solido i ricorrenti a rifonderealla controricorrente le spese, che liquida in euro 2.000 per compensi edeuro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% eaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come da indirizzo pecindicato- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pecindicato- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2296/2024 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 29.3.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.9.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/20261. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. (in forma abbreviata [OSCURATO:PERSONA].p.a., in seguito divenuta [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., in formaabbreviata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) convenne dinanzi al Giudice di Pace di Velletripagamento del dovuto per l’attività prestata in loro favore in forza delcontratto di amministrazione fiduciaria e di rimpatrio di attività finanziariesottoscritto il 2.12.2009, proseguito sino alla rinuncia all’incarico da partedella società fiduciaria.I convenuti nel costituirsi chiesero il rigetto della domanda per lamancata esecuzione del contratto da parte dell’attrice e in viariconvenzionale la restituzione di euro 12.646,60, quale differenza tra gliimporti corrisposti alla società fiduciaria, sia per il pagamento delle imposterelative alle operazioni eseguite per loro conto, sia per commissionifiduciarie, e quanto effettivamente dovuto in virtù delle obbligazionicontrattuali.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Velletri, con ordinanza del 20.4.2017, dichiarò lapropria incompetenza per valore in ragione della domanda riconvenzionale.Riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alTribunale di Velletri con atto del 30.5.2017, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese ilrigetto della domanda riconvenzionale e la condanna dei convenuti alpagamento delle somme dovute per l’attività prestata (euro 4.454,84 atitolo di capitale, euro 610 per commissioni di estinzione del rapporto edeuro 650 per spese di consulenza e assistenza legali precedenti alla lite,oltre accessori e spese).Il Tribunale di Velletri, con sentenza n.194/2021, accolse la domandadi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rigettò la domanda riconvenzionale, ritenendo nonprovata la revoca del mandato fiduciario, al contrario dell’attività fiduciariaemergente per via documentale.2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2296/2024, rigettò l’appelloproposto dal Lattanzi e dalla Cocchi, onerandoli delle spese del grado.Pag. 2 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026La Corte osservò che il contratto sottoscritto il 2.12.2009 aveva aoggetto l’assunzione, a nome proprio e per conto dei mandanti, del creditodi euro 330.000 vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto al qualeMelior [OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto al rimpatrio, alla sostituzionedell’intestatario fiduciario estero Carifin s.a., al versamento delle impostepreviste dal d.l. 78/2009, alla registrazione nei documenti contabili dellasocietà debitrice e alla conservazione della segregazione patrimoniale conassolvimento della speciale imposta di bollo.La Corte respinse l’obiezione sulla mancanza di una gestione dinamicadel patrimonio, rilevando che all’appellata era stata affidata un’intestazionefiduciaria “statica”, con la sola funzione di segregare il cespite finanziario eritrasferirlo a richiesta. Inoltre, la Corte escluse l’estinzione del mandato persopravvenuta assenza dell’oggetto, individuando quest’ultimo non nelrientro del bene, bensì nella sua intestazione fiduciaria, che sarebbe cessatasolo con una formale richiesta di ritrasferimento, mai avanzata daifiducianti.Quanto alle somme versate, la Corte ritenne provato, mediante imodelli F24 quietanzati, che [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato euro 8.091,60 edeuro 4.555,00 per imposta su attività finanziarie scudate, speciale impostadi bollo e commissioni fiduciarie per gli anni 2010, 2011 e 2012, conconseguente non restituibilità di tali importi. Infine, valutò sufficientementedeterminata la condanna pronunciata dal Tribunale per il mancatopagamento delle commissioni fiduciarie, poiché il dispositivo rinviava allesomme richieste con la domanda iniziale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva preteso la complessiva somma di euro 5.104,84 per capitale, oltre aulteriori voci specificamente elencate.3. Hanno presentato ricorso, illustrato pure con memoria, il Lattanzi laCocchi sulla base di due motivi. Resiste con controricorso CompagniaPag. 3 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.1.1. I ricorrenti censurano la sentenza per avere la Corte d’appello esclusoche il mandato fiduciario si fosse estinto per il venir meno dell’oggetto,sostenendo che l’oggetto del rapporto non era rappresentato dal merorientro del cespite finanziario, bensì dalla sua intestazione fiduciaria,risolvibile soltanto mediante richiesta di ritrasferimento mai formalizzata.Lamentano, in particolare, che la Corte d'appello abbia omesso diconsiderare che la cessione del 49% del capitale di [OSCURATO:SOCIETA]. —intervenuta l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra Carifin S.A. e [OSCURATO:PERSONA], fratello di FrancoLattanzi, successivamente al conferimento del mandato — avevadeterminato il venir meno dell'oggetto e della causa del contratto, rendendo"di fatto" inutile l'amministrazione dei capitali dall'estero. L’assenza di unarinuncia espressa al mandato non avrebbe potuto sanare l’estinzione delrapporto, perché il credito di euro 330.000, indicato quale oggetto daamministrare, era stato già inciso dalla vicenda traslativa relativa alle quote,onde l’attività asseritamente compiuta dall’attrice non era riferibile a unoggetto ancora esistente o utilmente amministrabile. Da ciò erano derivatisia la nullità ai sensi degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., sia il carattereindebito delle prestazioni già eseguite, giustificando la restituzione degliimporti di euro 8.091,60 ed euro 4.555,00, versati alla fiduciaria perun’amministrazione che non era mai stata effettivamente svolta ocomunque non era più giustificata, mentre gli unici importi dovuti eranocostituiti dalle imposte per il rientro dei capitali.1.2 Il motivo è inammissibile: i ricorrenti, dopo aver riferito ben pocoriguardo al tenore delle loro difese in primo e secondo grado, limitandosi ariportare di aver proposto una domanda riconvenzionale per la restituzionedi euro 12.646,60, quale differenza tra quanto corrisposto alla fiduciaria atitolo di imposte e di commissioni e il dovuto “in virtù di obbligazionicontrattuali”, prospettano non un errore di sussunzione della vicenda nellaPag. 4 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026fattispecie astratta, ma il riesame della fattispecie concreta. In particolare,mirano a un riesame del “fatto” nullità del contratto per il sopravvenutovenire meno dell’oggetto e della causa del contratto del 2.12.2019 inragione della cessione del 49% del capitale di [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamenteintercorsa in data 11.12.2009 tra Carifin S.A. e [OSCURATO:PERSONA], fratello diLa Corte d’appello a pagina 5, riga 24, della sentenza impugnatariporta quanto sostenuto dagli appellanti in ordine alla pretesa estinzionedel mandato “per il venir meno dell’oggetto”; tale richiamo però non èsufficiente per ritenere che la Corte ne fosse stata investita nei termini quiesposti, essendo tenuti i ricorrenti, per non incorrere nel rilievo della novitàdella questione, a precisare se e dove il giudice dell’appello fosse statoinvestito della questione. Infatti insegna la giurisprudenza di questaSuprema Corte che, qualora una questione giuridica - implicante unaccertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, per nonincorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solodi allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito,ma altresì, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentireal giudice di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la censura stessa (v., ex multis, Cass., sez. V, 11febbraio 2025 n. 3473; Cass., sez. lav., 1 luglio 2024 n. 18018; Cass., sez.6-V, 13 dicembre 2019 n. 32804).I ricorrenti, d’altronde, non hanno recato una censura pertinente dellaratio decidendi imperniata sulla mancata revoca dell’incarico e sulversamento anche in seguito al rimpatrio dell’imposta di bollo e dellecommissioni fiduciarie per gli anni 2011 e 2012, così incorrendo nellaviolazione del consolidato principio di diritto per cui il motivo è ammissibilesolo laddove identifichi l'errore del giudice, offrendone unarappresentazione critica e specifica. Senza un confronto analitico chePag. 5 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configura infattiinammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005 n. 359;ed in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017 n. 7074; più di recenteCass., sez. I, 24 settembre 2018 n. 22478; Cass., sez. III, 12 gennaio 2024n. 1341; Cass., sez. III, 6 aprile 2025 n. 9059).2. Il secondo motivo lamenta nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c.2.1 La Corte d’appello avrebbe travisato il contenuto oggettivo dei modellicomprovassero gli importi ricevuti dai ricorrenti (dapprima euro 8.091,60,successivamente euro 4.555), e l’impiego nel loro interesse, in quantodestinati al pagamento dell’imposta su attività finanziarie scudate, specialeimposta di bollo e commissioni fiduciarie per gli anni 2010, 2011 e 2012. Sitratterebbe non di un errore valutativo, bensì di un errore percettivo su unacircostanza discussa (in primo e secondo grado) e di carattere decisivo,consistente nell’attribuzione ai documenti di un contenuto informativo cheoggettivamente non avevano, così da integrare una violazione dell’art. 115c.p.c., e anzi emergendone la prova dell’inadempimento della fiduciaria “pernon aver versato le imposte in nome e per conto” dei fiducianti.2.2 Anche tale motivo si espone ad analoga valutazione in termini diinammissibilità, poiché i ricorrenti mirano a ottenere dal giudice dilegittimità un riesame del compendio probatorio funzionale all’accertamentodel fatto, spettante invece al giudice del merito.Si nota a questo punto meramente ad abundantiam che quanto altravisamento della prova le Sezioni Unite hanno chiarito il limite entro ilquale è denunciabile in questa sede. Con la sentenza 5 aprile 2024, n. 5792è stato affermato il seguente principio di diritto: “Il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernenteil fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionalerimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovePag. 6 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fattoprobatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360,n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”.I ricorrenti, pur lamentando formalmente la violazione dell’art. 115c.p.c., prospettano un vizio che - anche a prescindere dal fatto che si è inpresenza di una doppia pronuncia conforme e quindi ostando l’art. 360,comma quarto, c.p.c. -, come già si è rilevato mira all’esame non un erroreconcernente il fatto probatorio in sé, ma una verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio. La censuraveicolata con il motivo, in sostanza, attiene a profili di fatto e tende asuscitare da parte di questa Suprema Corte un nuovo giudizio di merito incontrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo diconsiderare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la valutazione, a essofunzionale, delle risultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria èdelle prove in base al libero apprezzamento, ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrarela veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass., sez. 6-III, 4 luglio 2017 n.16467; Cass., sez. I, 23 maggio 2014 n. 11511; Cass., sez. lav., 13 giugno2014 n. 13485; Cass., sez. lav., 15 luglio 2009 n. 16499).3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, le spese,liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza, condannandosi iricorrenti a rifondere in solido per il comune interesse processuale.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MPag. 7 di 8Numero registro generale 13164/2024 Numero di raccolta generale 26068/2026Numero sezionale 2415/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Dichiara il ricorso inammissibile e condanna in solido i ricorrenti a rifonderealla controricorrente le spese, che liquida in euro 2.000 per compensi edeuro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% eaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 8 di 8
Sentenza Cassazione n. 26068/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris