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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11338/2026

Testo disponibile della fonte

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a dall’Avvocatura generale dello [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 2401/10/25 depositata il 27/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 2401/10/25 del 27/03/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso lasentenza n. 1039/09/17 della Commissione tributaria provinciale diMessina (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (diNumero registro generale 9609/2025Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 11338/2026Data pubblicazione 27/04/2026seguito [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito IG)nei confronti di due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeagli anni d’imposta 2008 e 2009.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, gli avvisi diaccertamento impugnati, emessi sulla base di indagini finanziarie,facevano riferimento ad un rapporto di conto corrente intestato ad [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito ABR), società che, a seguito di scissione,aveva dato vita ad [OSCURATO:PERSONA] e IG, sul quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] eraautorizzato ad operare per delega.1.2.

La CGT2 respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) il giudicedi primo grado aveva ritenuto che «a fondamento della pretesa tributarial'atto impugnato aveva richiamato indagini non conosciute, né conoscibilidal contribuente, con la conseguenza che l'omessa allegazione dellarelativa documentazione, risolvendosi in una ragione di invalidità formaledel provvedimento adottato, impediva al contribuente e allo stessogiudicante una piena valutazione dei motivi posti a fondamento dellapretesa»; b) le conclusioni del primo giudice dovevano essere condivise,riguardassero, anche un conto corrente, intestato peraltro alla societàscissa dalla quale [avevano] tratto origine genetica le società appellantirisultanti dalla scissione della prima, non giova[va] in alcun modo asuperare il grave vizio di motivazione dell'atto»; c) neppure era idonea aconfutare tale carenza motivazionale «la pur indiscutibile efficacia giuridicadella scissione in base alla quale si opera una successione in universumjus tra i diversi soggetti giuridici interessati alla scissione»; d) del resto, imovimenti bancari «erano ascrivibili a titolo esclusivamente personale alBiondo e non anche alla società che, comunque ben poteva nelle suecomponenti gestionali essere rimasta del tutto all'oscuro degliaccertamenti in corso a carico del dipendente»; e) «corretta risulta[va]quindi la presa d'atto operata dal primo giudice circa la mancataNumero registro generale 9609/2025Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 11338/2026Data pubblicazione 27/04/2026allegazione del pvc atteso che, in ogni caso, non può o[g]gettivamentetrattarsi di atto facente parte della documentazione amministrativadell'impresa e come tale presumibilmente anche in possesso o comunquenoto alle società aventi causa».2.

AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] e IG resistevano con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 7 dellal. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto ildifetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Va evidenziato che l’accertamento bancario è stato effettuato conriferimento al conto corrente intestato ad ABR, poi scissasi nelle attualicontroricorrenti, e che su tale conto corrente operava pacificamente perdelega il sig. [OSCURATO:PERSONA].1.3.

Orbene, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale,l’avviso di accertamento, riprodotto integralmente in ricorso ai fini delrispetto del principio di specificità, contiene tutti gli elementi indiziariidonei a giustificare la ripresa e necessari per consentire alle contribuentidi difendersi.

La contestazione di maggior reddito è stata effettuata,infatti, in ragione della esistenza di una grave aporia tra le risultanze delconto corrente intestato ad ABR, che indicava versamenti per rilevantiimporti, tutti specificamente individuati, e le dichiarazioni presentate dallasocietà, dalle quali si evinceva la mancata effettuazione di operazioni1.4.

In questi termini, la ricostruzione analitico-induttiva del redditodella società per gli anni d’imposta considerati trova piena giustificazionenegli elementi indiziari acquisiti: ben noti ad ABR, trattandosi del contoNumero registro generale 9609/2025Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 11338/2026Data pubblicazione 27/04/2026corrente che la riguarda, e, di conseguenza, anche ai successori a titolouniversale della stessa a seguito della scissione.1.5.

La circostanza che alcune delle rimesse sarebbero attribuibili alleCGT2 (non è dato comprendere quali sarebbero queste rimesse) e,comunque, non è idonea a giustificare le altre rimesse.2.

In conclusione, il ricorso va accolto e sentenza impugnata vacassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’Avvocatura generale dello [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 2401/10/25 depositata il 27/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 2401/10/25 del 27/03/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso lasentenza n. 1039/09/17 della Commissione tributaria provinciale diMessina (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (diNumero registro generale 9609/2025Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 11338/2026Data pubblicazione 27/04/2026seguito [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (di seguito IG)nei confronti di due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeagli anni d’imposta 2008 e 2009.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, gli avvisi diaccertamento impugnati, emessi sulla base di indagini finanziarie,facevano riferimento ad un rapporto di conto corrente intestato ad [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito ABR), società che, a seguito di scissione,aveva dato vita ad [OSCURATO:PERSONA] e IG, sul quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] eraautorizzato ad operare per delega.1.2. La CGT2 respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) il giudicedi primo grado aveva ritenuto che «a fondamento della pretesa tributarial'atto impugnato aveva richiamato indagini non conosciute, né conoscibilidal contribuente, con la conseguenza che l'omessa allegazione dellarelativa documentazione, risolvendosi in una ragione di invalidità formaledel provvedimento adottato, impediva al contribuente e allo stessogiudicante una piena valutazione dei motivi posti a fondamento dellapretesa»; b) le conclusioni del primo giudice dovevano essere condivise,riguardassero, anche un conto corrente, intestato peraltro alla societàscissa dalla quale [avevano] tratto origine genetica le società appellantirisultanti dalla scissione della prima, non giova[va] in alcun modo asuperare il grave vizio di motivazione dell'atto»; c) neppure era idonea aconfutare tale carenza motivazionale «la pur indiscutibile efficacia giuridicadella scissione in base alla quale si opera una successione in universumjus tra i diversi soggetti giuridici interessati alla scissione»; d) del resto, imovimenti bancari «erano ascrivibili a titolo esclusivamente personale alBiondo e non anche alla società che, comunque ben poteva nelle suecomponenti gestionali essere rimasta del tutto all'oscuro degliaccertamenti in corso a carico del dipendente»; e) «corretta risulta[va]quindi la presa d'atto operata dal primo giudice circa la mancataNumero registro generale 9609/2025Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 11338/2026Data pubblicazione 27/04/2026allegazione del pvc atteso che, in ogni caso, non può o[g]gettivamentetrattarsi di atto facente parte della documentazione amministrativadell'impresa e come tale presumibilmente anche in possesso o comunquenoto alle società aventi causa».2. AE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] e IG resistevano con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 7 dellal. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto ildifetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Va evidenziato che l’accertamento bancario è stato effettuato conriferimento al conto corrente intestato ad ABR, poi scissasi nelle attualicontroricorrenti, e che su tale conto corrente operava pacificamente perdelega il sig. [OSCURATO:PERSONA].1.3. Orbene, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale,l’avviso di accertamento, riprodotto integralmente in ricorso ai fini delrispetto del principio di specificità, contiene tutti gli elementi indiziariidonei a giustificare la ripresa e necessari per consentire alle contribuentidi difendersi. La contestazione di maggior reddito è stata effettuata,infatti, in ragione della esistenza di una grave aporia tra le risultanze delconto corrente intestato ad ABR, che indicava versamenti per rilevantiimporti, tutti specificamente individuati, e le dichiarazioni presentate dallasocietà, dalle quali si evinceva la mancata effettuazione di operazioni1.4. In questi termini, la ricostruzione analitico-induttiva del redditodella società per gli anni d’imposta considerati trova piena giustificazionenegli elementi indiziari acquisiti: ben noti ad ABR, trattandosi del contoNumero registro generale 9609/2025Numero sezionale 1848/2026Numero di raccolta generale 11338/2026Data pubblicazione 27/04/2026corrente che la riguarda, e, di conseguenza, anche ai successori a titolouniversale della stessa a seguito della scissione.1.5. La circostanza che alcune delle rimesse sarebbero attribuibili alleCGT2 (non è dato comprendere quali sarebbero queste rimesse) e,comunque, non è idonea a giustificare le altre rimesse.2. In conclusione, il ricorso va accolto e sentenza impugnata vacassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
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