CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 20286/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile atteso che emerge una impugnazione del tutto astratta e generica quanto ai vizi dedotti. Peraltro il primo motivo attiene al giudizio di responsabilità mentre con il gravame si era solo invocata la fattispecie ex art. 131- bis c.p. Quanto al secondo motivo si aggiunge che le attenuanti generiche, diversamente da quanto sostenuto, sono state riconosciute, seppure secondo un giudizio di equivalenza. _ L' nA; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle "nmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025