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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 37087/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 6/3/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile una istanza, formulata in data 27.2.2024 nell'interesse del detenuto [OSCURATO:PERSONA] Michele, di autorizzazione ai colloqui visivi e telefonici con la compagna [OSCURATO:PERSONA], in quanto meramente ripetitiva di una precedente istanza già rigettata in data 20.2.24.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo con cui, ai sensi dell'art. 606 lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., deduce la violazione degli artt. 3, 13, 27, 29, 30, 31, 32 Cost., 18 L. n. 354 del 1975, 37 DPR n. 230 del 2000, nonché la mancata assunzione della prova documentale offerta dalla difesa e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Evidenzia, in particolare, che la difesa ha allegato alla prima istanza rigettata dal g.i.p. un'autocertificazione di convivenza sottoscritta dalla Cosentino e l'ha riproposta con la seconda istanza, adducendo - si sostiene - elementi nuovi comprovanti la relazione affettiva e lo stato di convivenza.

Al netto della denuncia di una serie di violazioni della Costituzione, il ricorso lamenta una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché il giudice non ha valutato quanto emergente dalla dichiarazione della Cosentino, da cui si è "disallineata" la nota della Casa circondariale di Bologna richiamata nell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta del 26.4.2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in considerazione della operatività del principio della preclusione endoprocessuale che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto e involgenti questioni già trattate: infatti, la seconda istanza era del tutto priva di elementi di novità, tali da richiedere una rinnovata valutazione del giudice.

4. Con richiesta trasmessa via pec in data 18.4.2024, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di discussione orale del ricorso, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezione in pari data ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Risulta dagli atti che effettivamente il 19.2.2024 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato una istanza di identico contenuto al g.i.p. del Tribunale di Catanzaro, il quale in data 20.2.2024 l'aveva rigettata "avuto riguardo ai contenuti della nota inoltrata dalla CC di Bologna, unitamente ai relativi allegati, dove si attesta l'insussistenza di uno stato di convivenza tra il detenuto e [OSCURATO:PERSONA]".

Risulta, altresì, che l'autocertificazione della Cosentino fosse stata allegata già a tale istanza e addirittura anche ad una precedente istanza del 12.7.2023, che peraltro era stata inizialmente accolta dal giudice.Dunque, la successiva istanza del 27.2.2024 in nulla differiva da quella del 19.2.2024, della quale riproduceva alla lettera il contenuto e alla quale veniva allegata la medesima documentazione.

Lo stesso ricorso, pur sostenendo che la nuova istanza adduceva elementi nuovi e comprovanti la relazione sentimentale nonchè lo stato di convivenza di [OSCURATO:PERSONA] con la Cosentino, non spiega, in ultima analisi, quale fosse il carattere di novità di documenti in tutto coincidenti con quelli già precedentemente prodotti.

Ciò premesso, deve tenersi conto che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. (Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927 - 01; sez. 2, n. 23760 del 6/5/2015, Rv. 264388 - 01; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Rv. 251419 - 01).

Se è così, deve ritenersi, allora, che il principio della preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. valga anche per il provvedimento di rigetto in materia di colloqui dei detenuti.

Pertanto, correttamente il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto mera riproposizione di una richiesta già esitata con provvedimento di rigetto, che eventualmente avrebbe dovuto essere impugnato.

Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 6/3/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile una istanza, formulata in data 27.2.2024 nell'interesse del detenuto [OSCURATO:PERSONA] Michele, di autorizzazione ai colloqui visivi e telefonici con la compagna [OSCURATO:PERSONA], in quanto meramente ripetitiva di una precedente istanza già rigettata in data 20.2.24. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo con cui, ai sensi dell'art. 606 lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., deduce la violazione degli artt. 3, 13, 27, 29, 30, 31, 32 Cost., 18 L. n. 354 del 1975, 37 DPR n. 230 del 2000, nonché la mancata assunzione della prova documentale offerta dalla difesa e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Evidenzia, in particolare, che la difesa ha allegato alla prima istanza rigettata dal g.i.p. un'autocertificazione di convivenza sottoscritta dalla Cosentino e l'ha riproposta con la seconda istanza, adducendo - si sostiene - elementi nuovi comprovanti la relazione affettiva e lo stato di convivenza. Al netto della denuncia di una serie di violazioni della Costituzione, il ricorso lamenta una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché il giudice non ha valutato quanto emergente dalla dichiarazione della Cosentino, da cui si è "disallineata" la nota della Casa circondariale di Bologna richiamata nell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta del 26.4.2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in considerazione della operatività del principio della preclusione endoprocessuale che impedisce la reiterazione di provvedimenti aventi lo stesso oggetto e involgenti questioni già trattate: infatti, la seconda istanza era del tutto priva di elementi di novità, tali da richiedere una rinnovata valutazione del giudice. 4. Con richiesta trasmessa via pec in data 18.4.2024, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato istanza di discussione orale del ricorso, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezione in pari data ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che effettivamente il 19.2.2024 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato una istanza di identico contenuto al g.i.p. del Tribunale di Catanzaro, il quale in data 20.2.2024 l'aveva rigettata "avuto riguardo ai contenuti della nota inoltrata dalla CC di Bologna, unitamente ai relativi allegati, dove si attesta l'insussistenza di uno stato di convivenza tra il detenuto e [OSCURATO:PERSONA]". Risulta, altresì, che l'autocertificazione della Cosentino fosse stata allegata già a tale istanza e addirittura anche ad una precedente istanza del 12.7.2023, che peraltro era stata inizialmente accolta dal giudice.Dunque, la successiva istanza del 27.2.2024 in nulla differiva da quella del 19.2.2024, della quale riproduceva alla lettera il contenuto e alla quale veniva allegata la medesima documentazione. Lo stesso ricorso, pur sostenendo che la nuova istanza adduceva elementi nuovi e comprovanti la relazione sentimentale nonchè lo stato di convivenza di [OSCURATO:PERSONA] con la Cosentino, non spiega, in ultima analisi, quale fosse il carattere di novità di documenti in tutto coincidenti con quelli già precedentemente prodotti. Ciò premesso, deve tenersi conto che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. (Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 265927 - 01; sez. 2, n. 23760 del 6/5/2015, Rv. 264388 - 01; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Rv. 251419 - 01). Se è così, deve ritenersi, allora, che il principio della preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. valga anche per il provvedimento di rigetto in materia di colloqui dei detenuti. Pertanto, correttamente il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto mera riproposizione di una richiesta già esitata con provvedimento di rigetto, che eventualmente avrebbe dovuto essere impugnato. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremi
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