CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 20711/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 29684/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 558/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] ha emesso una cambiale di 487,00 euro a favore di [OSCURATO:PERSONA], che ha girato il titolo alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, che, a sua volta, l’ha portata all’incasso presso la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di O rvieto - Agenzia di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima avrebbe dovuto spedire la cambiale nel luogo in essa indicato per l’incasso, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto- Agenzia di [OSCURATO:PERSONA]: invece l’ha spedita alla [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Orvieto- Agenzia di [OSCURATO:PERSONA]. Questo errore ha comportato che la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA], non ricevendo alcuna indicazione da quella domiciliataria del titolo,ha incaricato il notaio [OSCURATO:PERSONA] del protesto: un collaboratore di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], si è recato presso la CRO Orvieto C entro ed ha redatto verbale dichiarando di essersi recato “ nel luogo indicato nel medesimo titolo per il pagamento”, sulla base del quale verbale il notaio ha poi elevato protesto. 2.-In sostanza, il collaboratore del notaio, pur essendo andato nel posto sbagliato, ossia allaCassa di Risparmio di Orvieto, anziché alla B anca Popolare di Spoleto (sempre di Orvieto), dove era previsto dal titolo che dovesse avvenire il pagamento, ha comunque dichiarato di essersi recato nel posto corretto, ossia quello indicato dal titolo. Il notaio se ne è fidato. 3.-Ora, la [OSCURATO:SOCIETA] ha citato in giudizio il notaio e la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Orvieto, davanti al Tribunale di Terni, per far valere la responsabilità per illegittima levata del protesto: nel corso di quel giudizio ha proposto querela di falso avverso il verbale redatto dall’ausiliario del notaio, ed in cui costui attestava di essersi recato nel posto indicato in cambiale per il pagamento, mentre invece era andato in altra e diversa banca. 3.1.-Il Tribunale, che era stato adito con il ricorso per procedura sommaria (702 c.p.c.), ha dapprima ammesso la querel a di falso, e dunque ne ha rimesso la decisione al collegio. Il collegio ha tuttavia osservato che l’accertamento proprio della querela di falso, per l’istruttoria che richiede, non è compatibile con la sommarietà del rito, che dunque il giudice monocratico avrebbe dovuto mutare in rito ordinario. Tornata dunque la causa al monocratico, costui ha dichiarato inammissibile la querela di falso, per il modo in cui era stata proposta, ed ha rigettato la domanda nel merito. 3.2.-[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello, ed ha rinnovato la richiesta di querela di falso. La Corte di Appello di Perugia ha ritenuto non solo coperta da giudicato la questione della ammissibilità della querela di falso, ma altresì l’ha giudicata inammissibile in quanto rivolta verso il soggetto sbagliato, ossia il notaio, quando invece la dichiarazione falsa è contenuta nel verbale dell’ausiliario del professionista. Conseguentemente i giudi ci di appello hanno rigetta t o la domandanel merito. 4.-Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ricor re con quattro motivi. Sia il notaio che la cassa di Risparmio di orvieto hanno notificato controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che 5.-Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. Secondo la ricorrente, il giudice di primo grado, con la originaria ordinanza , aveva dichiarato ammissibile la querela di falso, sospendendo il processo e rimettendo la decisione sulla querela al collegio. Su tale circostanza la Corte di Appello non avrebbe pronunciato. Il motivo è inammissibile. Intanto,non è chiaro su cosa avrebbe dovuto pronunciare la Corte di Appello. In sostanza, il giudice di primo grado ha ritenuto originariamente ammissibile la querela di falso, ma poi, quando il collegio ha rimesso la causa in istruttoria, decidendo che la querela di falso non era compatibile con la natura sommaria del procedimento e che dunque andava mutato il rito, lo stesso giudice di primo grado ha cambiato opinione, ed ha dichiarato l’istanza inammissibile. Con la conseguenza che non è colta la ratio della decisione di primo grado (inammissibilità e non giàammissibilità della querela di falso) e di conseguenza non è inteso quale doveva essere l’ambito dell’appello : il seco ndo grado, di conseguenza, non poteva essere definito su una querela di falso dichiarata inammissibile in primo grado, se non a patto che questa dichiarazione di inammissibilità fosse impugnata.E non lo è stata. Il che consente di ritenere inammissibile anche il secondo motivo. 6.-Il secondo motivo infatti denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c. Secondo la ricorrente i giudici di appello non hannoadeguatamente motivato la ragione per la quale hannoritenuto che sulla questione della querela di falso si era formato il giudicato, e senza tenere conto del fatto che un giudicato non poteva formarsi in quanto la pronuncia di primo grado era di mera inammissibilità della querela di falso. Il motivo, comegià rilevato prima, non coglie la ratio. La decisione di primo grado è stata, alla fine, di inammissibilità della querela di falso, perché irritualmente proposta, e questa statuizione andava impugnata onde consentire al giudice di appello di apprezzarla nel merito, ossia di valutare se effettivamente la querela di falso era stata proposta o meno irritualmente come aveva ritenuto il giudice di primo grado. In sostanza l’appellante non poteva limitarsi a riproporre la querela di falso in appello dopo che in primo grado la relativa domanda era stata dichiarata inammissibile. La mancanza di impugnazione giustifica la decisone assunta dai giudici di appello. Da questo punto di vista è altresì inammissibile anche il quarto motivo, che va, perciò , scrutinato, prima del terzo. 6.1.-Il quarto motivo , infatti, che prospetta pure violazione dell’articolo 132 c.p.c., censura l’operato del giudice di primo grado, piuttosto che quello della Corte di Appello: si sostieneche v’è stata contraddizione tra la prima decisione del Tribunale, di ammettere la querela di falso e poi rimetterne la decisione al collegio, e quella successiva di ritenerla inammissibile. Il motivoè inammissibile in quanto censura una contraddizione del primo grado, che, come si è detto prima, avrebbe dovuto semmai essere fatta valere con motivo di appello. 7.-Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1228 e 2049 c.c. La tesi della Corte di Appello è che, ove mai ammissibile, la querela di falso andava proposta nei confrontidi chi aveva redatto il verbale, ossia il dipendente delnotaio, e non nei confronti di quest’ultimo. Sostiene la ricorrente che invece la domanda doveva ritenersi intesa complessivamentecome di responsabilità del notaio e della banca, e che il primo deve rispondere della negligenza dei suoi ausiliari: non solo ma il notaio avrebbe dovuto verificare se effettivamente il suo incaricato era andato alla banca giusta. Il motivo è inammissibile. Contiene due censure diverse: la prima è di una responsabilità del notaio autonoma, ossia di una responsabilità fondata sull’obbligo del professionista di verificare se il verbale del suo incaricato è corretto o meno, anzi, più precisamente, se è falso oppure no: questione questa che non risulta proposta in appello, o meglio della cui proposizione in appello il ricorrente non dà conto. Tra l’altro, a voler entrare nel merito, non è chiarito perché il notaio debba verificare la veridicità ideologica del verbale altrui, seppure suo dipendente. Ma comunque sia, la seconda censura è di avere erroneamente ritenuto che la querela andava presentata verso l’autore dell’atto,e questa censura è infondata: la querela di falso è certamente da indirizzare verso chi ha redatto l’atto che si assume, per l’appunto, falso, e non rileva a tal fine la responsabilità per fatto altrui prevista dagli articoli 1228 e 2049 c.c., che sono entrambi riferiti ad ipotesi di fatto illecito deldipendente o dell’ ausiliario di cui risponde il preponente: ma deve pur sempre accertarsi che l’ausiliario o il dipe ndente abbiano una responsabilità(che è poi imputata al preponente). In questo caso invece, proprio perché la querela di falso non si è potutadecidere , e qui n di non si è accertato che l’ausiliario del notaio ha falsamente asserito si essere andato nel posto giusto, proprio per questo,non si può fare rimprovero al notaio, che dovendo rispondere di una colpa altrui, quella del suo ausiliario, ne risponde, per l’appunto, nei limiti in cui quest’ultima sia stata accertata. Il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2000,00 euro, oltre 200,00 euro di rimborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers