CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07194/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FOGGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29 aprile 2022 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (sentenza del tribunale di Foggia del 28 settembre 2018 per fatto di tentata rapina commessa il 4 aprile 2018 in Cerignola; sentenza della Corte di appello di Bari, non indicata nella data, per fatto di rapina commesso in Lucera il 15 ottobre 2018). In particolare, nell'accogliere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati oggetto delle sentenze in questione erano omogenei per beni giuridici lesi e modalità della condotta. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della continuazione, evidenziando che l'identità del titolo di reato non è sufficiente e che occorre una motivazione più approfondita, e nel caso in esame si tratta di fatti commessi a sei mesi di distanza, in due Comuni diversi distanti 60 km, con modalità diverse in quanto uno monosoggettivo e l'altro concorsuale), e che per la tipologia del reato è difficile pensare che la seconda rapina possa già essere stata già frutto di un disegno criminoso precedente. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione". I presupposti sostanziali per l'applicazione di ciò che l'art. 671, comma 1, definisce "disciplina del reato continuato" si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge". La norma non detta una definizione di "medesimo disegno criminoso", e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). L'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull'imputato, se questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti). Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha ricavato la prova dell'unicità del disegno criminoso dalla circostanza che i reati per cui è chiesta l'applicazione della continuazione sono della stessa tipologia e commessi con condotte molto simili. Nel ricorso si sostiene, invece, che la mera identità del titolo di reato non è sufficiente a far ritenere esistente la volizione unitaria che deve caratterizzare il reato continuato, e si evidenzia la mancanza di contiguità spazio-temporale tra i due episodi. Dalla lettura degli atti emerge che la prima sentenza è per una tentata rapina in un negozio in cui l'autore del reato è entrato da solo con passamontagna e coltello; la seconda è per una rapina consumata insieme ad un complice, tale [OSCURATO:PERSONA], in un ufficio postale, in cui i due banditi entravano con pistola priva di tappo rosso, urlavano di stare calmi e fuggivano con 433 euro. Tra il primo comportamento criminale ed il secondo intercorrono circa sei mesi. Il ricorrente ha ragione nell'evidenziare che la mera identità del titolo di reato non è sufficiente a far ritenere esistente la volizione unitaria, e che un periodo di sei mesi di distanza tra un fatto ed un altro depone nel senso della mancanza della contiguità spazio-temporale, che è uno dei criteri da cui desumere l'esistenza di tale volizione unitaria.Però, i limiti del giudizio di legittimità non consentono una rivalutazione della scelta del giudice dell'esecuzione, ma soltanto un sindacato sulla logicità della motivazione. E,nel caso in esame, la motivazione della ordinanza impugnata non presenta profili di contraddittorietà, e valorizza comunque criteri indicatori (omogeneità del bene giuridico leso e modalità della condotta) che trovano in effetti fondamento nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, citata). La prevalenza di un criterio su un altro, e quindi, nel caso in esame, la prevalenza del criterio del bene giuridico leso e delle modalità della condotta rispetto alla mancanza di contiguità spazio-temporale è questione di merito, non ulteriormente rivalutabile in sede di legittimità. Ne consegue che il ricorso deve essere giudicato infondato. P.Q.