Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17696/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 luglio 2022, ha confermato la pronuncia emessa del Tribunale di Napoli emessa in data 1 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, 648 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 2 (attuale comma 4) dell'art. 648 cod. pen. ed all'eccessività della pena inflitta, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

In particolare, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come i giudici del gravame hanno ritenuto equa e proporzionata la pena già irrogata dal primo giudice, in considerazione delle modalità della condotta, avente ad oggetto un assegno di importo pari ad euro 608, 42, dovendosi ritenere implicitamente negata la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.

In tale prospettiva, viene in rilievo il principio di diritto affermato a più riprese da questa Suprema Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 luglio 2022, ha confermato la pronuncia emessa del Tribunale di Napoli emessa in data 1 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 2 (attuale comma 4) dell'art. 648 cod. pen. ed all'eccessività della pena inflitta, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come i giudici del gravame hanno ritenuto equa e proporzionata la pena già irrogata dal primo giudice, in considerazione delle modalità della condotta, avente ad oggetto un assegno di importo pari ad euro 608, 42, dovendosi ritenere implicitamente negata la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. In tale prospettiva, viene in rilievo il principio di diritto affermato a più riprese da questa Suprema Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 17696/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris