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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2021

Cassazione n. 10425/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a seguito della correzione della data "17/03/2021" disposta con ordinanza in data 21/04/2021) del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Olga MIGNOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Taranto in data 4 dicembre 2020 con il quale era stata rigettata l'istanza di permesso premio ex art. 30-ter ord.pen.

Il provvedimento, assunto all'udienza del 12 aprile 2021 e depositato il successivo 14 aprile 2021, recava l'erronea indicazione del giorno «17/03/2021», data che è stata successivamente corretta con ordinanza pronunciata dal medesimo Tribunale di sorveglianza in data 21/04/2021.

2. [OSCURATO:PERSONA] MISSERI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 13 e 30-ter ord. pen., 133 e 203 cod. pen., 3 e 27 Cost. e il vizio della motivazione per non essere stata considerata la dimostrata disponibilità all'accoglienza preso un ente che, pur posto nella città di Taranto, è estraneo al contesto familiare nell'ambito del quale si è verificato il delitto per il quale la ricorrente è stata condannata.

Del resto, il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto del positivo percorso penitenziario, trincerandosi dietro la posizione (peraltro, legittima) della condannata che rifiuta di assumersi la responsabilità dell'omicidio per il quale è stata condannata.

D'altra parte, la condannata ha proposto ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e intende proporre istanza di revisione della condanna, sicché è legittimo il comportamento di negazione delle responsabilità che non può essere valorizzato per rigettare il permesso premio, istituto finalizzato a favorire il reinserimento sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il permesso premio previsto dall'art. 30-ter ord. pen. ha una specifica funzione pedagogico-propulsiva, essendo il medesimo parte integrante del trattamento e rivestendo addirittura un ruolo di strumento cruciale, tale da consentire la progressione nella prernialità in modo funzionale all'ulteriore avanzamento del trattamento di risocializzazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 504 del 1995).

La lettura complessiva dell'art. 30-ter ord. pen. rende evidente il carattere plurifunzionale del permesso premio: è, infatti, innegabile la funzione premiale, per la stretta subordinazione di quest'ultimo alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza nel beneficiario di pericolosità sociale; ma anche una funzione risocializzante, per la necessaria presenza di indicatori di un avvio della revisione critica che dai quali sia possibile dedurre una attenuazione della pericolosità sociale.

2.1. Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dalla ricorrente fondando la propria valutazione sull'atteggiamento di sostanziale sottrazione al confronto con gli operatori sugli elementi posti a fondamento della sentenza di condanna.

Tale circostanza legittima l'impossibilità, evidenziata nell'ordinanza, di valutare in termini positivi l'incidenza del percorso penitenziario sul giudizio di pericolosità.

3. La non necessità della confessione del reato per ottenere il permesso premio non elide, infatti, la rilevanza da attribuire al comportamento del condannato che risulti indisponibile al tentativo degli educatori di promuovere la riflessione sul vissuto connesso alle sue vicende penali.

3.1. Del resto, rileva, ai fini della concessione del permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell'assenza della pericolosità sociale, sicché è legittimo che quest'ultimo venga valutato con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con una fine della pena lontana nel tempo, dovendosi attribuire rilevanza, in senso negativo, anche alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del suo pregresso comportamento deviante (ex multis, Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007 - dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195).

3.2. Ciò determina l'infondatezza della deduzione difensiva che esclude la rilevanza del manifestato atteggiamento di chiusura con l'equipe trattamentale circa i fatti che hanno portato alla condanna per omicidio in concorso.4.

È, d'altra parte, inammissibile, per mancanza di decisività e perché si tratta di una deduzione in fatto, la questione relativa alla disponibilità all'accoglienza presso una struttura estranea all'ambiente in cui i fatti si sono verificati, circostanza che il Tribunale ha ritenuto ostativa a qualsiasi percorso premiale a causa della vicinanza con altri soggetti coinvolti nella vicenda.

4.1. Il Tribunale, infatti, lungi dal misconoscere l'eventualità che il permesso potesse essere usufruito presso un ente, si è limitato ad evidenziare l'assoluta inopportunità, in forza di una valutazione di merito che è precluso in questa sede di rivalutare, di autorizzare un siffatto permesso nella stessa città in cui si sono svolti i fatti, per la non contestata presenza di altri soggetti comunque coinvolti nella vicenda processuale.

4.2. D'altra parte, la questione non è decisiva ove si consideri che l'accertata persistente pericolosità sociale preclude qualsiasi valutazione concernente l'idoneità del luogo prospettato per la fruizione del permesso premio.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a seguito della correzione della data "17/03/2021" disposta con ordinanza in data 21/04/2021) del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Olga MIGNOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Taranto in data 4 dicembre 2020 con il quale era stata rigettata l'istanza di permesso premio ex art. 30-ter ord.pen. Il provvedimento, assunto all'udienza del 12 aprile 2021 e depositato il successivo 14 aprile 2021, recava l'erronea indicazione del giorno «17/03/2021», data che è stata successivamente corretta con ordinanza pronunciata dal medesimo Tribunale di sorveglianza in data 21/04/2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] MISSERI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 13 e 30-ter ord. pen., 133 e 203 cod. pen., 3 e 27 Cost. e il vizio della motivazione per non essere stata considerata la dimostrata disponibilità all'accoglienza preso un ente che, pur posto nella città di Taranto, è estraneo al contesto familiare nell'ambito del quale si è verificato il delitto per il quale la ricorrente è stata condannata. Del resto, il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto del positivo percorso penitenziario, trincerandosi dietro la posizione (peraltro, legittima) della condannata che rifiuta di assumersi la responsabilità dell'omicidio per il quale è stata condannata. D'altra parte, la condannata ha proposto ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e intende proporre istanza di revisione della condanna, sicché è legittimo il comportamento di negazione delle responsabilità che non può essere valorizzato per rigettare il permesso premio, istituto finalizzato a favorire il reinserimento sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il permesso premio previsto dall'art. 30-ter ord. pen. ha una specifica funzione pedagogico-propulsiva, essendo il medesimo parte integrante del trattamento e rivestendo addirittura un ruolo di strumento cruciale, tale da consentire la progressione nella prernialità in modo funzionale all'ulteriore avanzamento del trattamento di risocializzazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 504 del 1995). La lettura complessiva dell'art. 30-ter ord. pen. rende evidente il carattere plurifunzionale del permesso premio: è, infatti, innegabile la funzione premiale, per la stretta subordinazione di quest'ultimo alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza nel beneficiario di pericolosità sociale; ma anche una funzione risocializzante, per la necessaria presenza di indicatori di un avvio della revisione critica che dai quali sia possibile dedurre una attenuazione della pericolosità sociale. 2.1. Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dalla ricorrente fondando la propria valutazione sull'atteggiamento di sostanziale sottrazione al confronto con gli operatori sugli elementi posti a fondamento della sentenza di condanna. Tale circostanza legittima l'impossibilità, evidenziata nell'ordinanza, di valutare in termini positivi l'incidenza del percorso penitenziario sul giudizio di pericolosità. 3. La non necessità della confessione del reato per ottenere il permesso premio non elide, infatti, la rilevanza da attribuire al comportamento del condannato che risulti indisponibile al tentativo degli educatori di promuovere la riflessione sul vissuto connesso alle sue vicende penali. 3.1. Del resto, rileva, ai fini della concessione del permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell'assenza della pericolosità sociale, sicché è legittimo che quest'ultimo venga valutato con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con una fine della pena lontana nel tempo, dovendosi attribuire rilevanza, in senso negativo, anche alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del suo pregresso comportamento deviante (ex multis, Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007 - dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195). 3.2. Ciò determina l'infondatezza della deduzione difensiva che esclude la rilevanza del manifestato atteggiamento di chiusura con l'equipe trattamentale circa i fatti che hanno portato alla condanna per omicidio in concorso.4. È, d'altra parte, inammissibile, per mancanza di decisività e perché si tratta di una deduzione in fatto, la questione relativa alla disponibilità all'accoglienza presso una struttura estranea all'ambiente in cui i fatti si sono verificati, circostanza che il Tribunale ha ritenuto ostativa a qualsiasi percorso premiale a causa della vicinanza con altri soggetti coinvolti nella vicenda. 4.1. Il Tribunale, infatti, lungi dal misconoscere l'eventualità che il permesso potesse essere usufruito presso un ente, si è limitato ad evidenziare l'assoluta inopportunità, in forza di una valutazione di merito che è precluso in questa sede di rivalutare, di autorizzare un siffatto permesso nella stessa città in cui si sono svolti i fatti, per la non contestata presenza di altri soggetti comunque coinvolti nella vicenda processuale. 4.2. D'altra parte, la questione non è decisiva ove si consideri che l'accertata persistente pericolosità sociale preclude qualsiasi valutazione concernente l'idoneità del luogo prospettato per la fruizione del permesso premio. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
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