Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 10244/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

R EPUBBLICA I TALIANA I N [OSCURATO:PERSONA] P OPOLO I TALIANO L A C ORTE S [OSCURATO:PERSONA] C ASSAZIONE -S EZIONE T RIBUTARIA - O GGETTO composta dai seguenti magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – rel. - R.G.N. 6283/2019 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha deliberato di pronunciare la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6283/2019 del ruolo generale, proposto DA A RCESE T RASPORTI S. P .A. (codice fiscale 0122680223), con sede legale in Arco (TN), alla Via A. Moro n. 95, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65C12 F839 P), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Carpi n. 6 (avv.

L. Napolitano). - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] N OLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; - INTIMATO – TARI per la cassazione della sentenza n. 6840/19/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 luglio 2018.

U DITA la relazione svolta all’udienza del 12 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

U DITA la difesa della ricorrente.

U DITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, chiedendo in subordine l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con avviso notificato il 1° agosto 2016 il Comune di Nola accertava e chiedeva alla società ricorrente il pagamento dell’intero importo a titolo di TARI per l’anno di imposta 2016 in relazione al bene immobile, posseduto dall’istante, sito nel comprensorio industriale dell’Interporto di Nola.

2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Nola avverso la pronuncia n. 3483/30/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, ritenendo che le condizioni di esonero dal pagamento della tassa in esame esigessero la prova dall’oggettiva impossibilità di produrre rifiuti o in ragione dell’inutilizzabilità dell’area o dei locali posseduti dal contribuente, circostanza questa esclusa in relazione alle aree ed ai magazzini della ricorrente (adibiti a stoccaggio delle merci), così concludendo nel senso che nessuna prova era stata fornita dalla contribuente in ordine alle condizioni per beneficare dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 641, delal legge 31 dicembre 2013, n. 147, e cioè di aver avviato i rifiuti a recupero tramite attestazione rilasciata da operatore competente.

3. La ricorrente impugnava detta pronuncia con ricorso spedito tramite servizio postale il 15 febbraio 2019,ai sensi dell’art. 7 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, formulando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 29 dicembre 2022, memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

4. Il Comune di Nola è restato intimato.

L E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed il quinto motivo di impugnazione l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, commi 641, 656 e 657, della legge 31 dicembre 2013, n. 147, 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 59 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] nn. 72/2014 e 75/2013, dell’art. 2 della delibera commissariale del Comune di Nola n. 90/94, della delibera consiliare n. 66/1998, della determina dirigenziale del Comune di Nola del 18 maggio 2010 e del d.lgs. 6 aprile 2006, n. 152.

2. Con la seconda, terza e quarta doglianza la società ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, commi 641, 656 e 657 della legge 31 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. L’esame degli atti ha evidenziato la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso al Comune di Nola, eseguita tramite servizio postale ai sensi dell’art. 7 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tale rilievo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], presente in udienza in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, ha dichiarato di non essere in grado «al momento» (così nel verbale di udienza) di depositare detto avviso, all’uopo formulando istanza di rinvio.

5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, subito avvertendo che non vi è ragione di dar seguito alla menzionata istanza di rinvio dell’udienza, in quanto non è stata fornita alcuna giustificazione circa la non imputabilità dell’omessa produzione di detto avviso.

6. In tale contesto, deve allora ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: -«la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita»; - « […] ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 6 - 5, n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 –01 […]»; -[…] ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso [ …]» (così Cass., Sez.

T., 23 gennaio 2023, n. 2031, che richiama, Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8641; nello stesso senso, Cass., Sez.

V, 21 luglio 2021, n. 20778, che richiama Cass, Sez. 1, 16 settembre 1995, n. 9782).

7. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune.

8. Nondimeno, va dato atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P .

Q .

M . la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R EPUBBLICA I TALIANA I N [OSCURATO:PERSONA] P OPOLO I TALIANO L A C ORTE S [OSCURATO:PERSONA] C ASSAZIONE -S EZIONE T RIBUTARIA - O GGETTO composta dai seguenti magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere – rel. - R.G.N. 6283/2019 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha deliberato di pronunciare la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6283/2019 del ruolo generale, proposto DA A RCESE T RASPORTI S. P .A. (codice fiscale 0122680223), con sede legale in Arco (TN), alla Via A. Moro n. 95, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65C12 F839 P), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Carpi n. 6 (avv. L. Napolitano). - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] N OLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; - INTIMATO – TARI per la cassazione della sentenza n. 6840/19/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 luglio 2018. U DITA la relazione svolta all’udienza del 12 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. U DITA la difesa della ricorrente. U DITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, chiedendo in subordine l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso notificato il 1° agosto 2016 il Comune di Nola accertava e chiedeva alla società ricorrente il pagamento dell’intero importo a titolo di TARI per l’anno di imposta 2016 in relazione al bene immobile, posseduto dall’istante, sito nel comprensorio industriale dell’Interporto di Nola. 2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Nola avverso la pronuncia n. 3483/30/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, ritenendo che le condizioni di esonero dal pagamento della tassa in esame esigessero la prova dall’oggettiva impossibilità di produrre rifiuti o in ragione dell’inutilizzabilità dell’area o dei locali posseduti dal contribuente, circostanza questa esclusa in relazione alle aree ed ai magazzini della ricorrente (adibiti a stoccaggio delle merci), così concludendo nel senso che nessuna prova era stata fornita dalla contribuente in ordine alle condizioni per beneficare dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 641, delal legge 31 dicembre 2013, n. 147, e cioè di aver avviato i rifiuti a recupero tramite attestazione rilasciata da operatore competente. 3. La ricorrente impugnava detta pronuncia con ricorso spedito tramite servizio postale il 15 febbraio 2019,ai sensi dell’art. 7 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, formulando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 29 dicembre 2022, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 4. Il Comune di Nola è restato intimato. L E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed il quinto motivo di impugnazione l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, commi 641, 656 e 657, della legge 31 dicembre 2013, n. 147, 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 59 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] nn. 72/2014 e 75/2013, dell’art. 2 della delibera commissariale del Comune di Nola n. 90/94, della delibera consiliare n. 66/1998, della determina dirigenziale del Comune di Nola del 18 maggio 2010 e del d.lgs. 6 aprile 2006, n. 152. 2. Con la seconda, terza e quarta doglianza la società ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, commi 641, 656 e 657 della legge 31 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. L’esame degli atti ha evidenziato la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso al Comune di Nola, eseguita tramite servizio postale ai sensi dell’art. 7 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tale rilievo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], presente in udienza in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, ha dichiarato di non essere in grado «al momento» (così nel verbale di udienza) di depositare detto avviso, all’uopo formulando istanza di rinvio. 5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, subito avvertendo che non vi è ragione di dar seguito alla menzionata istanza di rinvio dell’udienza, in quanto non è stata fornita alcuna giustificazione circa la non imputabilità dell’omessa produzione di detto avviso. 6. In tale contesto, deve allora ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui: -«la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita»; - « […] ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 6 - 5, n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 –01 […]»; -[…] ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso [ …]» (così Cass., Sez. T., 23 gennaio 2023, n. 2031, che richiama, Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8641; nello stesso senso, Cass., Sez. V, 21 luglio 2021, n. 20778, che richiama Cass, Sez. 1, 16 settembre 1995, n. 9782). 7. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune. 8. Nondimeno, va dato atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P . Q . M . la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteri
Sentenza Cassazione n. 10244/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris