CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16243/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi allarequisitoria in atti, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi;uditi gli avvocati:l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha ha depositato conclusioni scritte, cui siè riportato, unitamente alla nota spese;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte, cui si èriportato, unitamente alla nota spese;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa diMammoliti [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 6 ottobre 2025, la Corte di Roma ha confermato la decisione diprimo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati responsabili delconcorso nel delitto di tentata estorsione, aggravato dalla presenza di più persone riunite edall’impiego di arma, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danniin favore delle parti civili. In riforma della sentenza di primo grado, è stato pronunciato nondoversi procedere per il reato di incendio, di cui al capo B, imputato al solo [OSCURATO:PERSONA], peressere il delitto estinto per prescrizione.2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con duedistinti atti, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Mammoliti3.1. Con un primo motivo, si duole di carenza assoluta di motivazione, in relazioneall’art. 192 del codice di rito, per avere i giudici di merito affermato la sussistenza del reato diincendio dell’autovettura della parte civile [OSCURATO:PERSONA], malgrado la debolezza del principaleelemento indiziario a carico (vale a dire la minaccia profferita dal [OSCURATO:PERSONA]) e la valutazionesostanzialmente, di inattendibilità della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA].3.2 Col secondo motivo, si lamenta l’illogicità della motivazione in relazione alla ritenutasussistenza del reato di tentata estorsione, nonché travisamento di prova, con riferimento alnarrato della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo aveva infatti dichiarato che l’imputatoMammoliti gli si era rivolto chiedendo soltanto dove fosse il fratello [OSCURATO:PERSONA], rispettoal quale l’imputato affermava di vantare un credito. L’intento estorsivo è stato, quindi,illogicamente affermato, atteso che mai il [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato una richiesta di denaronei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche gli ulteriori elementi dellacondotta estorsiva (segnatamente la minaccia tramite lancio di bottiglie e sassi) sono statiaffermati in assenza di adeguata valutazione del compendio indiziario.3.3 Col terzo motivo, si deduce vizio di motivazione, in relazione alla ritenutadalla mancanza di riscontri, come dimostrato dalle deposizioni degli agenti di polizia, checonstatavano l’assenza di danneggiamenti, ciò che appare inconciliabile con il lancio, versele finestre dell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA], di sassi e bottiglie.3.4 Col quarto motivo, si eccepisce carenza assoluta di motivazione in relazione allacircostanza delle più persone riunite, erroneamente ritenuta dai giudici di merito, posto che,a seguire le dichiarazioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], soltanto il [OSCURATO:PERSONA] profferiva minacce elanciava sassi. La motivazione ha sovrapposto illogicamente il dato del concorso nel reatoestorsivo con la sussistenza della circostanza in parola.3.5 Col quinto motivo, si deduce carenza assoluta di motivazione in riferimento allacircostanza dell’uso di armi improprie, attesa la verificata assenza di danneggiamentiall’abitazione delle parti civili. Del resto, come evidenziato in appello, la presenza di pezzi divetro all’esterno dell’abitazione, poteva essere ricondotta all’incendio dell’auto.3.6 Col sesto motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla mancatadiminuzione dei due terzi della pena per il tentativo e al diniego della circostanza della lieveentità.4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Amici4.1 Il primo motivo ha a oggetto la valutazione, operata in motivazione, delledichiarazioni delle persone offese, ritenute attendibili malgrado l’evidenziazione di parzialicontraddittorietà nel narrato delle stesse.4.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione al ritenuto concorsonel tentativo di estorsione, affermato dai giudici di merito pur in assenza dei requisiti fondantiil concorso stesso; in particolare, non è stato provato il contributo causale alla realizzazionedell’evento, né l’influenza esercitata dal ricorrente sull’attività sia preparatoria sia esecutivadel fatto estorsivo. Come notato in appello, il concorso nella tentata estorsione è statoritenuto sulla basa di una sola frase di incitamento che il ricorrente avrebbe pronunciato,peraltro udita non da tutti i testimoni. 4.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alle ritenute circostanzeaggravanti delle più persone riunite e delle armi. Rispetto alla prima circostanza, si lamental’erronea applicazione dei principi posti da Sez. U Alberti, avendo la Corte territorialesovrapposto, nel caso di specie, la nozione di concorso con quella della compresenza di piùpersone riunite. Rispetto all’aggravante delle armi, si contesta l’erronea applicazione dell’art.585 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, inquanto aspecifico. La mancata pronuncia di proscioglimento nel merito, implicitamenteinvocata dal motivo in esame, e, per converso, la dichiarata estinzione del reato di cui alcapo B dell’imputazione, sono state giustificate dall’unitaria valutazione dei molteplici e chiarielementi indiziari a carico del ricorrente, espressa dai giudici di merito con motivazioneesente dal dedotto vizio di carenza di ragioni a sostegno della pronuncia. Eludendo ilconfronto con la motivazione, la doglianza non scalfisce quanto osservato dalla Corteterritoriale a proposito della perfetta concatenazione degli elementi indiziari, razionalmenteritenuti, dai giudici dell’appello, chiari, precisi e concordanti in direzione dell’ascrittaresponsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo B (v. p. 4 della motivazione). Quantoalle contraddittorietà emerse dalla testimonianza della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], su cui la difesatorna a insistere in tale sede, si osserva come esse siano state efficacementeridimensionate dai giudici di merito alla luce come si illustrerà infra, sub 3 della pienaconvergenza del narrato delle altre due persone offese, sottoposto a congrua comparazionecon elementi di riscontro, oltre che con le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ritenute inattendibili findalla sentenza di primo grado. Si ritiene, pertanto che i giudici di merito, in piena conformità con il consolidatoinsegnamento di questa Corte in tema di apprezzamento dei risultati probatori, abbianoadeguatamente esaminato «tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non inmodo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruitiin sé e posti vicendevolmente in rapporto, [potessero] essere ordinati in una costruzionelogica, armonica e consonante, che [consentisse], attraverso la valutazione unitaria delcontesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n.32619 del 24/04/2014, P.G. in proc. Pipino e altro, Rv. 260071 - 01, in motivazione).3. I motivi secondo e terzo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ilprimo motivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che possono trattarsi congiuntamente perconnessione logica delle censure esposte sono inammissibili, perché aspecifici, dato ilmancato confronto, critico ed effettivo dei ricorrenti con la motivazione dell’avversatasentenza. La connessione logica delle censure in esame è data dal legame tra ledichiarazioni delle persone offese di cui i ricorrenti contestano le relative valutazioniespresse dai giudici di merito e la ritenuta sussistenza del reato ascritto. Per pacificagiurisprudenza di legittimità, «le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilitàdell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal casoessere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni diqualsiasi testimone». Nella motivazione della citata pronuncia, le Sezioni unite hannoopportunamente puntualizzato che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita partecivile, può essere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi.Ebbene, i principi giurisprudenziali testé richiamati sono stati correttamente applicatidai giudici di merito al caso in scrutinio, atteso che, a dispetto di marginali divergenzeemergenti dalle dichiarazioni delle tre parti civili, il nucleo dei fatti contestati (debito di droga,rivendicato dal [OSCURATO:PERSONA], presenza del gruppo che minacciava ripetutamente le personeoffese di morte e di appiccare il fuoco, lancio di sassi, bottiglie, incendio della vettura dellapersona offesa [OSCURATO:PERSONA]) è risultato sostanzialmente confermato dalle convergentidichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dal narrato dai testi di p.g.Iannone e Manzolini (intervenuti sul luogo del delitto in due distinti momenti della stessanotte, a poche ore di distanza), oltre che dall’inequivoco dato dell’incendio dell’automobiledella [OSCURATO:PERSONA] e del ritrovamento di sassi e vetri di bottiglia all’esterno dell’abitazione deiPeraltro, come rimarcato dal giudice di primo grado (la cui sentenza si dispiegasecondo l’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti con quelleadottate, poi, dalla decisione impugnata; sicché è possibile procedere all'integrazione delledue sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporreal controllo in sede di legittimità: v., exmultis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01), il narrato delle persone offese veniva vieppiù corroborato dalla circostanza dellaprogressiva realizzazione, nell’arco di poche ore, della vicenda criminosa, scandita da bentre interventi delle forze dell’ordine, che riscontravano, di volta in volta, sul luogo interessato,dapprima la presenza di pezzi di vetro e sassi e, di lì a poco, i resti dell’auto data allefiamme. Sicché, avendo la sentenza impugnata correttamente disatteso le censure dedottein appello, con argomentazioni congrue ed immuni dalle denunciate illogicità, non resta cheribadire l’inammissibilità delle reiterative doglianze prospettate in tal sede, prive, comeanticipato, di effettivo confronto con la sentenza impugnata (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425 – 01).D’altra parte, data la presenza di una decisione d’appello conforme, nel significatoprima precisato, rispetto alla sentenza di primo grado, occorre anche ribadire con specificoriferimento ai dedotti travisamenti di prova che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", ilvizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nelmateriale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedottocon il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nelcaso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorioasseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazionenella motivazione del provvedimento di secondo grado» (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022,Seccia, Rv. 283777 – 01, tra le tante pronunce in tal senso). Ciò che non è certamenteavvenuto nel caso di specie, posto che, in entrambi i gradi di giudizio, sono state sottopostead adeguato scrutinio le doglianze vertenti sulla valutazione del compendio dichiarativo edella sussistenza dell’ascritto reato di tentata estorsione.4. Il quarto e quinto motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il terzomotivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quantomanifestamente infondati. La Corte d’appello ha operato buon governo del principio secondocui «nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riuniterichiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento direalizzazione della violenza o della minaccia» (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv.252518 - 01).E i fatti di causa, per come linearmente ricostruiti nelle due conformi sentenze di merito,non hanno lasciato adito a dubbio alcuno circa la simultanea presenza dei due imputati nelluogo (esterno della casa delle persone offese [OSCURATO:PERSONA]) e nei due successivi momenti in cuile minacce sono state espresse.Quanto alla ritenuta circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa conarmi, le censure sono, del pari, manifestamente infondate, infrangendosi gli assunti difensivicontro la granitica giurisprudenza di legittimità, che, già in tempi risalenti (Sez. 5, n. 5533 del22/04/1981, Minozzi, Rv. 149198 – 01), interpretando «il disposto dell'art. 4 comma 2 dellalegge 18 aprile 1975 n. 110, secondo il quale debbono considerarsi armi, sia pure improprie,tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempoe di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona», ha chiarito che «ancheunabottiglia, quando sia utilizzata a fine di minaccia e in un contesto aggressivo e quindi senzagiustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve quindi considerarsi armaai fini dell'applicazione della aggravante, sia in relazione al capoverso dell'art. 612 c.p., siaanche con riguardo al disposto dell'art 585 c.p.» (Sez. 5, n. 5533 del 22/04/1981, Minozzi,Rv. 149198 – 01; Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 – 02, in riferimento auna fattispecie in cui dei cocci di bottiglia erano stati utilizzati come arma impropria). Infine, che anche i sassi possano ritenersi alla stregua di armi improprie èacquisizione altrettanto consolidata della giurisprudenza di legittimità (v., ad es., Sez. 5, n.43348 del 10/07/2008, P.G. in proc. Massimi, Rv. 241669 – 01: «in tema di lesioni personalivolontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggettoagente faccia uso di sassi, rientrando gli stessi nella nozione d'arma impropria»).5. Il secondo motivo del ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, inquanto manifestamente infondato. Non può ritenersi, infatti, dotata di qualsivoglia pregiol’accennata prefigurazione della connivenza non punibile (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 40248del 26/09/2012, P.g. in proc. Mazzotta e altro, Rv. 254735 – 01: «nel concorso di personenel reato l'elemento soggettivo si caratterizza nella consapevole rappresentazione e nellavolontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazionedella condotta delittuosa»: fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato la sentenza chequalificava come ipotesi di mera connivenza passiva non punibile la condotta di colui chetrasportava con l'autovettura in un luogo appartato la vittima ed i suoi assassini e, dopo averassistito passivamente ad una serie di azioni violente, abbandonava la vittima medesimaquando era ancora in vita ed in condizione di essere aiutata).Come incisivamente osservato dalla Corte distrettuale, le frasi pronunciate dalricorrente nel contesto delle azioni minacciose riscontrate dalle dichiarazioni delle personeoffese, su cui v. retro, sub 3 , rafforzando il proposito criminoso del correo e la forzaintimidatrice del gruppo (v. Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Loielo, Rv. 268284 – 01),configurano un caso tipico di ricorrenza del ritenuto concorso nel tentato reato ascritto. Deveritenersi, pertanto, correttamente applicato al caso di specie il consolidato orientamento diquesta Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, «ènecessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con laconsapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune» (Sez. 6, n.46309 del 09/10/2012, P.g. in proc. Angotti, Rv. 253984 – 01).6. Il sesto motivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quantoaspecifico. Omettendo il confronto con quanto adeguatamente argomentato dal giudice diprimo grado il quale, riferendosi allo stadio piuttosto avanzato del tentativo estorsivo, avevadato conto, in motivazione, delle ragioni della determinazione assunta , il ricorrente reitera, intal sede, la censura, ma in maniera del tutto oppositiva, senza cioè contrastareeffettivamente gli argomenti valorizzati dai giudici di merito per giustificare la mancatariduzione massima della pena per il tentativo. Decisione, quest’ultima, che, al pari delle piùgenerali determinazioni del giudice in tema di graduazione della pena (già determinata sullabase sanzionatoria del delitto tentato e pienamente rientrante nei parametri di legge), rientranella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciatinegli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende l’inammissibile della censura in esame, postoche la decisione in esame non deriva né da mero arbitrio, né da ragionamento illogico (Sez.5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).Del pari corroborato da valide argomentazioni è il diniego della lieve entità del fatto, allaluce dell’evidenziata assenza di concreti elementi positivi (v. p. 7 dell’impugnata sentenza),su cui basare la concessione l’invocata circostanza attenuante. Può soltanto aggiungersi chegià il motivo di appello si connotava per la totale genericità della richiesta, basata sul merorichiamo alla decisione di Corte cost. n. 120 del 15 giugno 2023 e sull’asserita scarsaoffensività della condotta, estrinsecatasi, secondo la difesa, in “parole dette senza alcunaconvinzione”. A dispetto dell’assenza di specificità della doglianza, la Corte territoriale hafornito, come già ricordato, adeguata motivazione circa le ragioni del diniego.7. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili. Allapronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragionedell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez.1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00.8. Gli imputati sono condannati, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che, tenuto conto del livello di complessità della vicenda in esame, si liquidano incomplessivi euro 3.786,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gliimputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686,00per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]