CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di sorveglianza di ReggioCalabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiestadi affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 Ord. pen., formulata da1 della legge n. 199 del 2010, in relazione alla pena residua di anni 4, mesi 1 egg. 15 di reclusione infitta per il reato di cui agli att. 81, 110 cod. pen., 12,comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998, 3 e 4 legge n. 146 del 2006; che il rigetto eramotivato dalla necessità di assicurare il rispetto del principio di gradualità nellaprogressione trattamentale sia in relazione alla oggettiva gravità dei reaticommessi, sia in relazione alla gravità dei procedimenti pendenti per i reati di cuiagli artt. 416-bis, 416-bis.1, 61 n. 1 cod. pen., 512-bis aggravato ai sensidell’art. 416-bis.1, autoriciclaggio aggravato dall’art. 416-bis.1 cod. pen. nonchéper omesso versamento delle ritenute previdenziali;rilevato che il ricorrente censura la decisione sotto il profilo della illogicità dellamotivazione, per avere errato nel valutare la gravità dei procedimenti pendenti,in quanto al ricorrente non è contestata la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod.pen., bensì l’associazione ex art. 416 cod. pen., aggravata dall’essere statacommessa al fine di agevolare la cosca Pella;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto basato su motivimanifestamente infondati posto che l’errore in cui è incorso il giudicante non ètale, ove emendato, da scardinare la tenuta logica della decisione, tenuto contodella gravità del reato che rimane comunque notevole, tenuto conto della naturadell’aggravante ex art. 416-bis.1 contestata, finalizzata ad agevolare un clanmafioso;ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamentodella somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]