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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29866/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha dato conto, per mezzo di precise argomentazioni, come la pena determinata dal Primo giudice (che aveva individuato la pena per il reato ritenuto più grave partendo dal minimo edittale, con aumenti adeguatamente ponderati per la ritenuta continuazione) fosse aderente ed adeguata al disvalore della condotta, così mostrando di aver adeguatamente ponderato gli elementi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che la graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che manifestamente infondata risulta la dedotta illegittimità della pena sulla base di una prospettata discrasia tra motivazione e dispositivo, avendo il Primo giudice ben evidenziato come le attenuanti generiche fossero prevalenti nella sola ipotesi di cui al capo a) ex art. 337 e non anche per quella di cui al capo b) di lesioni aggravate, ipotesi di reato la cui pena è stata comunque quantificata ex art. 81 cod. pen. con aumenti operati sul reato ritenuto più grave di resistenza a pubblico ufficiale ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risulta manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha dato conto, per mezzo di precise argomentazioni, come la pena determinata dal Primo giudice (che aveva individuato la pena per il reato ritenuto più grave partendo dal minimo edittale, con aumenti adeguatamente ponderati per la ritenuta continuazione) fosse aderente ed adeguata al disvalore della condotta, così mostrando di aver adeguatamente ponderato gli elementi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che la graduazione della pena, infatti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che manifestamente infondata risulta la dedotta illegittimità della pena sulla base di una prospettata discrasia tra motivazione e dispositivo, avendo il Primo giudice ben evidenziato come le attenuanti generiche fossero prevalenti nella sola ipotesi di cui al capo a) ex art. 337 e non anche per quella di cui al capo b) di lesioni aggravate, ipotesi di reato la cui pena è stata comunque quantificata ex art. 81 cod. pen. con aumenti operati sul reato ritenuto più grave di resistenza a pubblico ufficiale ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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